Il Legislatore ha previsto una serie di misure per l’occupazione dei lavoratori disabili. In particolare, la legge 68/99 si pone come finalità la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.
Per collocamento mirato deve intendersi l’insieme di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative allo scopo di inserirli in idonei posti di lavoro.
Tuttavia, il rapporto con il lavoratore invalido è privilegiato soltanto nelle modalità di avviamento, ma una volta costituito è un normale rapporto di lavoro, caratterizzato, come sempre, dalla corrispettività delle prestazioni.
Infatti, ai disabili assunti obbligatoriamente si applica il trattamento economico e previdenziale previsto dalle leggi e dai contratti collettivi per la generalità dei lavoratori.
Il datore di lavoro, però, non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni, ai sensi dell’art. 10 della L. 68/99.
Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell’organizzazione del lavoro, il disabile e il datore di lavoro possono chiedere l’accertamento della compatibilità delle mansioni assegnate con lo stato di salute, e, per lo stesso motivo, della possibilità di permanenza del disabile in azienda. Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che valuta sentito anche il comitato tecnico previsto nell’ambito della Commissione provinciale per il lavoro.
In caso di incompatibilità, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l’incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo.
Il rapporto di lavoro può essere risolto in caso di definitiva incompatibilità.
Il licenziamento del disabile per riduzione di personale o per giustificato motivo, è annullabile qualora il numero dei rimanenti lavoratori obbligatoriamente occupati sia inferiore alla quota di riserva.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve darne comunicazione entro 10 giorni agli uffici competenti, al fine della sostituzione del lavoratore.
La direzione provinciale del lavoro dispone la decadenza per 6 mesi dal diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste del disabile che per 2 volte consecutive non risponda alla convocazione o rifiuti ingiustificatamente il posto di lavoro.
Particolari permessi sono accordati in favore dei lavoratori con handicap. Ad esempio l’art. 42 della D.Lgs. 151/2001 stabilisce che la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente di due ore di permesso giornaliero retribuito o di tre giorni di permesso mensile.