La Corte di Cassazione, nella sentenza 16 gennaio – 10 marzo 2008, n. 6366, conferma l’orientamento secondo cui, nell’interpretazione di una disposizione collettiva, il giudice del merito può limitarsi a ricercare la comune intenzione delle parti sulla base della sola clausola da interpretare soltanto se questa, al di là del senso letterale delle parole, riveli detta intenzione con evidenza tale da non lasciare alcuna perplessità sull’effettiva portata della clausola, dovendo farsi ricorso, in caso contrario, agli ulteriori criteri ermeneutici indicati dal secondo comma dell’art. 1362 cod. civ. e dai successivi articoli.
Emiliana Matrone
Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 16 gennaio – 10 marzo 2008, n. 6366
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Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di La Spezia depositato il 21.3.2002, S.G. convenne in giudizio la Poste Italiane spa e premesso che: – era stato dipendente della convenuta fino al 15.11.01, data in cui era stato licenziato per superamento del periodo di comporto, ai sensi dell’art. 40 Ccnl; – tale norma prevedeva, in via generale, il diritto alla conservazione del posto per 12 mesi, elevato a 24 mesi per le “assenze dovute alle patologie di particolare gravita, quali la malattia oncologica, la sclerosi multipla la distrofia muscolare e la sindrome da immunodeficienza acquisita”; – era affetto da insufficienza renale cronica con ritenzione cronica di urina da verosimile stenosi uretrale, patologia paragonabile per gravità a quelle esemplificatamente – e non esaustivamente – elencate all’art. 40 Ccnl, per le quali il comporto era pari a mesi 24; – aveva confidato di poter conservare il posto per 24 mesi, non inoltrando domanda di aspettativa, ma chiedendo il cambio di mansioni, senza aver ricevuto risposta al riguardo; – chiese che il licenziamento fosse dichiarato illegittimo, con condanna della parte datoriale a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a corrispondergli il risarcimento del danno, oltre alle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegra.
La Poste Italiane spa si costituì resistendo al ricorso e deducendo, fra l’altro, che l’elencazione delle patologie per le quali era previsto il periodo di comporto “lungo” di 24 mesi era tassativa e non esemplificativa.
All’esito della fase istruttoria, nel corso della quale erano state disposte due Ctu medico legali. Il Tribunale adito, con sentenza del 31.10.2003, ritenuto sulla scorta della seconda Ctu che la patologia da cui era affetto il ricorrente fosse inquadrabile come di “particolare gravità” e che rientrasse tra quelle di cui all’art. 40 Ccnl, la cui elencazione doveva ritenersi esemplificativa e non tassativa, dichiarò illegittimo il licenziamento impugnato e condannò la convenuta a reintegrarlo nel suo posto di lavoro, risarcendogli il danno in misura pari alle retribuzioni maturate medio tempore. Proposto appello dalla Poste Italiane spa e ricostituitosi il contraddittorio, la Corte d’Appello di Genova, con sentenza del 6.5 – 24.6.2005, respinse il gravame.
Avverso l’anzidetta sentenza la Poste Italiane spa ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi.
L’intimata ha resistito con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, dolendosi che:
– la Corte territoriale, pur avendo rilevato che nell’art. 40 del CCNL 26.11.1994 mancava una definizione generale di “malattia di particolare gravità” ed avendo riconosciuto l’impossibilità di estrapolare tale definizione dall’esame delle caratteristiche cliniche della malattie ivi specificamente elencate, aveva ritenuto di spiegare l’ambiguità e l’insufficienza del dato letterale invocando la presunta “atecnicità” delle parti collettive (attuando così un approccio palesemente metagiuridico, sprovvisto del benché minimo corredo probatorio e irragionevole), omettendo al contempo di valutare gli indicatori rilevanti per l’interpretazione della reale volontà della parti ai sensi dell’art. 1362, comma 2, cc (condotta della parte datoriale applicativa del CCNL nel senso della tassatività dell’elencazione delle malattie indicate nell’art. 40, senza opposizione o doglianze da parte della OO.SS.; pattuizioni intervenute successivamente alla stipula del CCNL del 26.11.1994, da cui poteva desumersi la tassatività di tale elencazione);
– al contempo la Corte territoriale aveva lasciato priva di contenuto la nozione di “particolare gravità” della malattia, violando con ciò le stesse previsioni del comma 1 dell’art. 1362 cc, poiché il termine utilizzato “particolare” voleva certamente alludere ad un quid pluris rispetto alla semplice “gravità” della patologia; – l’affermazione della sentenza impugnata, secondo cui ” la non tassatività dell’elencazione lascia spazio alla considerazione, ai fini del comporto, di patologie forse meno diffuse, ma non meno gravi”, non teneva conto dell’insussistenza, in ambito giuslavoristico, di un principio di parità di trattamento, dovendo altresì considerarsi che, se la clausola contrattuale all’esame fosse stata da considerarsi nulla perché discriminatoria, non avrebbe potuto comunque essere salvata ampliandone l’ambito di applicabilità; – inoltre, anche a voler ammettere che la clausola di cui all’art. 40 potesse essere suscettibile di applicazione analogica, doveva rilevarsi che la patologia da cui era affetto la S. non era di gravità tale da essere equiparabile o assimilabile a quelle espressamente menzionate nella clausola stessa.
Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 2697 cc e artt. 61 – 62 c.p.c.), nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), dolendosi che: – era stata ammesso l’espletamento della Ctu senza che il ricorrente avesse assolto l’onere dell’allegazione e della prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, per giunta chiamando il Ctu ad esprimere un giudizio sulla sussumibilità della patologia dello S. , per la sua supposta gravita, nell’elencazione contenuta nell’art. 40 e demandando così all’ausiliario un accertamento devoluto all’organo giurisdizionale; – era rimasta priva di qualsivoglia motivazione la censura svolta in appello di incoerenza e illogicità della relazione peritale, posto che proprio quest’ultima aveva chiarito che “un confronto che possa definire se la patologia dalla quale è affetto il sig. S. sia da definire “assimilabile alla malattia oncologica ecc.” rappresenta un quesito al quale non può esser data una esauriente e ragionevole risposta”; – erano rimaste prive di adeguata risposta le articolate censure mosse dal Ctp di essa ricorrente alle risultanze della Ctu.
Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1218 e 1375 cc; art. 18 Stat. Lav.), nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), dolendosi che: – poiché, alla stregua degli accertamenti del Ctu, la patologia dello S. era di gravità tale da determinarne l’inidoneità al lavoro anche alla scadenza del comporto allungato a 24 mesi, egli sarebbe stato licenziato a tale scadenza, cosicché il pregiudizio eventualmente scaturito dal licenziamento era divenuto in corso di causa di tipo meramente economico e la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, quantomeno con riferimento alla richiesta di reintegrazione; al contempo l’argomentazione della Corte territoriale secondo cui non sarebbero assimilabili lo stato di malattia (siccome temporaneo) e lo stato di inidoneità al lavoro (siccome permanente) risultava smentita dalle considerazioni della stessa Corte in ordine alla gravità della patologia dello S. e dalle conclusioni del Ctu in ordine alla permanenza della malattia ben oltre la consunzione del termine contrattualmente previsto; – era stato disatteso il principio secondo cui la risarcibilità del danno da licenziamento (salva la misura minima di cinque mensilità di retribuzione) è esclusa laddove non sia imputabile all’azienda, per essere stata provata l’assenza di dolo o colpa nell’inadempimento/recesso, così come si era verificato nella fattispecie all’esame.
2. In ordine all’interpretazione dell’art. 40 del Ccnl 26.11.1994, la Corte territoriale ha rilevato che la difficoltà di ritrovare, tra le diverse patologie elencate dalla norma, “elementi tali da assimilarle – a prescindere dalla gravità delle stesse – non potendosi fare riferimento neppure al criterio differenziatore -invocato dalla difesa di Poste – della curabilità ed incurabilità, poiché appartiene ormai alle comuni cognizioni di scienza medica che, ad esempio, la malattia oncologica può – in molteplici casi – essere curata con risultati favorevoli, mentre altre gravi patologie elencate dalla norma possono, al più, essere trattate in modo da impedirne l’aggravamento”; ha poi osservato che “la parola quali meglio si attaglia ad una elencazione meramente esemplificativa, poiché la tassatività non consente l’apertura a termini di paragone, richiamati implicitamente dall’introduzione del suddetto aggettivo relativo, che in caso contrario non avrebbe avuto ragione di esistere”; quindi, “al fine di ricercare la comune intenzione delle parti – principio al quale occorre attenersi nei casi in cui il criterio letterale da solo non sia sufficiente a dirimere la questione interpretativa”, ha osservato “che la stesura dei Ccnl è opera di parti atecniche, tanto più in materie quali la medicina, cosicché può affermarsi che con l’elencazione contenuta nell’art. 40 le stesse abbiano inteso fare riferimento alle patologie più ricorrenti e conosciute come gravi dalla molteplicità delle persone, certamente non potendosi spingere alla individuazione di ulteriori e diverse patologie, spesso sconosciute alla maggior parte delle persone ma altrettanto gravi: da ciò consegue la non tassatività dell’elencazione, che lascia spazio alla considerazione, ai fini del comporto, di patologie forse meno diffuse, ma non meno gravi”.
2.1 Deve dunque rilevarsi che la Corte territoriale ha ritenuto che il significato letterale delle espressioni usate nella clausola all’esame, pur facendo propendere per la non tassatività dell’elencazione delle malattie ivi contenute, non era sufficiente a dirimere la questione interpretativa, così da rendere necessario il ricorso ad altri elementi di giudizio al fine di ricercare la comune intenzione delle parti.
Pur partendo da tali premesse, la Corte territoriale non ha però ritenuto di dover far ricorso agli ulteriori criteri ermeneutici indicati dal secondo comma dell’art. 1362 cod. civ. e dai successivi articoli, preferendo ricercare la comune intenzione delle parti non già attraverso la disamina del loro comportamento, bensì facendo riferimento alla loro natura di “parti atecniche”.
Le argomentazioni adottate partono tuttavia da presupposti privi di riscontro probatorio, non essendo stato minimamente indicata la fonte del convincimento dell’affermata atecnicità delle parti, ma, soprattutto, appaiono prive di consequenzialità logica, non spiegando affatto perché, dall’apodittica premessa della atecnicità delle parti collettive e dal derivatone “riferimento alle patologie più ricorrenti e conosciute come gravi dalla molteplicità delle persone”, si dovrebbe desumere che l’elencazione effettuata fosse priva delle caratteristiche della tassatività, essendo di piana evidenza che la volontà di indicare in via tassativa – o, al contrario, in via solo esemplificativa – alcune malattie può essere manifestata tanto da soggetti privi di particolari conoscenze mediche quanto da soggetti dotati di particolari competenze al riguardo.
2.2 Se dunque l’argomento utilizzato – per la sua intrinseca carenza sul piano logico – è inidoneo a dimostrare, sulla base della sola clausola esaminata, quale sia stata la comune intenzione delle parti, deve del pari osservarsi che la Corte territoriale ha disatteso altresì il disposto dell’art. 1362, comma 2, cc, in base al quale, per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto. Ed invero, sotto tale profilo, deve riconoscersi che la Corte territoriale ha completamente omesso di prendere in considerazione gli elementi di possibile riscontro della comune volontà delle parti ritualmente dedotti in causa, in particolare la disamina della condotta tenuta dalla parte datoriale (asseritamente senza opposizione o doglianze da parte delle OO.SS.) nell’applicazione della norma in parola, la possibile valenza interpretativa delle pattuizioni collettive, successivamente intervenute, in tema di determinazione de! premio di produttività 1999 e l’integrazione alla normativa sul comporto introdotta con il Ccnl del 2003 (dovendosi al riguardo ricordare che questa Corte ha già avuto reiteratamente modo di precisare che nel comportamento complessivo posteriore alla conclusione del contratto collettivo, da cui può desumersi la volontà delle parti, devono ricomprendersi anche le trattative e gli accordi delle parti collettive e, perfino, il contenuto dello stesso contratto o accordo collettivo successivo al contratto o accordo collettivo da interpretare: cfr, Cass., n. 7609/2001; Cass., n. 2362/2003).
In sostanza, dunque, la Corte territoriale non si è uniformata al principio, già enunciato da questa Corte (cfr, Cass., n. 7592/1986) ed a cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui “nell’interpretazione di una disposizione collettiva, il giudice del merito può limitarsi a ricercare la comune intenzione delle parti sulla base della sola clausola da interpretare soltanto se questa, al di là del senso letterale delle parole, riveli detta intenzione con evidenza tale da non lasciare alcuna perplessità sull’effettiva portata della clausola, dovendo farsi ricorso, in caso contrario, agli ulteriori criteri ermeneutici indicati dal secondo comma dell’art. 1362 cod. civ. e dai successivi articoli”.
2.3 Il primo motivo di gravame, sotto il profilo testé considerato, merita dunque accoglimento; ciò comporta l’assorbimento degli altri profili del mezzo e dei restanti motivi.
3. Per le suesposte ragioni la sentenza va cassata, con rinvio al Giudice di pari grado indicato in dispositivo, che procederà a un nuovo esame, da condurre alla luce dei sopra indicati principi, provvedendo altresì sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’Appello di Torino, che provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.