’art. 32, comma 3, della l.n. 394/91, infatti, riconosce il diritto di svolgere attività venatoria nell’ATC delle aree contigue unicamente in capo ai residenti dei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua medesima, al fine di salvaguardare, mediante l’abbattimento della pressione venatoria e la restrizione delle altre attività suscettibili di arrecare danno all’ambiente, i valori naturali delle aree protette, per cui appare corretto affermare che l’area contigua non assume rilievo in sé ma in relazione ai valori dell’area naturale che recinge.
Il vincolo in questione, imposto con norma speciale, non può ritenersi superato o modificato dalla legge n. 157/92, recante disposizioni per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio, per cui, contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione provinciale nelle proprie difese, l’art. 37 della l. n. 157/92 non ha affatto abrogato l’art. 32 della l. n. 394/91, ma ha introdotto soltanto una disciplina derogatoria dell’art. 15, comma 3, della l. n. 968 del 1977.
Né l’art. 36, comma 2, della l.r. n.8/96 risulta utilmente invocabile da parte della Provincia di Salerno per sostenere che i residenti nelle aree situate all’interno dei Parchi hanno soltanto “una priorità di iscrizione negli ATC comprendenti le aree contigue a detti Parchi”, per cui sarebbe consentito la caccia a tutti coloro che hanno fissato la residenza venatoria nell’ATC che le comprende, anche se residenti altrove.
Emiliana Matrone
T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. I, 7 marzo 2006,Sentenza n. 242
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
SEZIONE DI SALERNO
SEZIONE PRIMA
composto dai Magistrati:
DR. ALESSANDRO FEDULLO – Presidente
DR. FILIPPO PORTOGHESE – Consigliere
DR. FRANCESCO GAUDIERI – Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 3196 R.G. del 2004, proposto da Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) – Onlus -, in persona dell’arch. Fulco Pratesi, Presidente Nazionale e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell’atto introduttivo, dall’avv. Maurizio Balletta, presso il quale elettivamente domicilia in Salerno, via S. Leonardo n. 169
CONTRO
La Provincia di Salerno, in persona del Presidente della Giunta provinciale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo Casella, Ugo Cornetta e Francesco Tedesco, con i quali elettivamente domicilia in Salerno alla Via Roma n. 104 – Pal. S. Agostino
e nei confronti di
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio; Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso cui, ope legis, domiciliano al Corso Vitt. Emanuele n. 58
Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della G.R., rappresentato e difeso, giusta procura in calce all’atto notificato, dall’avv. Colomba Auricchio, con la quale elettivamente domicilia in Salerno al Corso Garibaldi n. 33
PER L’ANNULLAMENTO
della deliberazione della Giunta Provinciale di Salerno del 29.10.2004 n. 817 avente ad oggetto “Riapertura dei termini per la partecipazione all’Ambito Territoriale di Caccia delle Aree contIgue al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano – provvedimenti”
di ogni atto connesso;
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Salerno, della Regione Campania, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio nonché dell’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;
VISTI gli atti tutti della causa.
RELATORE, alla pubblica udienza del 3 novembre 2005 il consigliere dott. Francesco Gaudieri;
UDITE le parti come da processo verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
1.- Con atto notificato il 6/11/2004, depositato il 9/12/2004, l’Associazione Italiana per World Wide Fund for nature (wwf Italia) Onlus ha impugnato gli atti in epigrafe meglio specificati chiedendone l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere.
Premetteva che, con l’impugnato provvedimento, l’amministrazione provinciale consentiva a tutti i cacciatori che in precedenza avessero fissato la propria residenza venatoria nell’ATC della Provincia di Salerno (anche se non residenti anagraficamente nella Provincia di Salerno e nei comuni del Parco Nazionale o dell’area ad esso contigua) di esercitare la caccia nel neoistituito ATC Salerno 2 comprendente l’area contigua al parco nazionale e ciò anche con effetto retroattivo, a sanatoria di tutte le sanzioni irrogate dai competenti organi di polizia.
Ritenendo illegittimi siffatti provvedimenti, ne ha chiesto l’annullamento per incompetenza e per violazione dell’art.32 della l. 6.12.1991 n. 394.
2.- Si sono costituiti in giudizio per resistere l’amministrazione provinciale di Salerno e la Regione Campania, chiedendo il rigetto della domanda perché inammissibile ed infondata.
3.- Si sono, altresì costituiti per sostenere la pretesa attorea il Ministero intimato e l’Ente Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano.
4.- Con ordinanza n. 56/05 del 13 gennaio 2005, è stata respinta l’istanza di tutela cautelare.
5.- Alla pubblica udienza del 3 novembre 2005, sulla conclusione delle parti, la causa è stata riservata per la decisione.
D I R I T T O
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le considerazioni di cui in motivazione.
1.- Con l’atto impugnato, l’amministrazione provinciale si è determinata alla riapertura dei termini per la presentazione delle istanze da parte dei cacciatori residenti in Provincia di Salerno per l’iscrizione all’ATC Salerno 2 comprendente le aree contigue al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
La ricorrente Associazione, con il proposto gravame, ha censurato l’atto in questione lamentando, oltre all’incompetenza dell’amministrazione provinciale a disciplinare la materia, anche la violazione dell’art.32 della legge quadro sulle aree naturali protette, atteso che siffatta disposizione riserva la caccia nelle aree contigue al Parco Nazionale ai soli residenti dei Comuni dell’area naturale protetta e dell’area ad esso contigua.
1.a.- Emerge dall’atto gravato che l’amministrazione provinciale si è determinata a siffatta soluzione, dopo aver chiesto, invano, alla Regione Campania “l’adozione di un idoneo provvedimento che in via eccezionale consentisse per l’annata venatoria 2004/2005 l’accesso ai cacciatori già iscritti nell’originario unico ATC Salerno anche all’ATC delle aree contigue”.
Emerge, altresì, dall’atto che la resistente amministrazione ha contestualmente disciplinato una sequela di attività procedimentali, dichiarando, expressis verbis, di agire “nelle more della adozione da parte della stessa G.R.C. del provvedimento richiesto dalla Provincia di Salerno”.
1.b.- Il provvedimento, per come costruito nella sua trama espositiva e dispositiva, oltre a contenere un riconoscimento contra se dell’ incompetenza dell’ente deliberante a disciplinare le attività venatorie nelle aree contigue all’area naturale, individua un percorso operativo che si presta – applicando i comuni canoni ermeneutici dell’interpretazione dell’atto amministrativo – ad una lettura non singolare ed univoca, ben potendo essere inteso quale disciplina di un momento organizzativo la cui operatività è da intendersi, comunque, subordinata all’adozione del provvedimento chiesto alla Regione Campania; così come si presta ad essere inteso quale disciplina, derogatoria ed eccezionale, ancorchè transitoria, e, comunque operativa atteso che autorizza, senza attendere il provvedimento richiesto alla Regione Campania, l’esercizio dell’attività venatoria nelle aree contigue all’area naturale a soggetti non residenti nei comuni dell’area naturale protetta.
Siffatta ricostruzione, siccome emergente dalla trama dell’atto gravato e non sconfessata dall’amministrazione resistente, nonché coerente con il comportamento complessivo dalla stessa tenuto (Cons. St. Sez. IV 31 maggio 1999 n. 925; Tar Sicilia Palermo Sez. I 21 agosto 2001 n. 1136), autorizza il Collegio a rimeditare l’inciso motivazionale della sede cautelare ed a ritenere fondate le doglianze proposte, sussistendo le illegittimità rappresentate.
2.- E’ fondata, infatti, la censura di incompetenza dell’amministrazione provinciale in ordine al potere di dettare la disciplina dell’esercizio dell’attività venatoria nelle aree contigue al parco nazionale : circostanza quest’ultima, peraltro, pacificamente ammessa dalla stessa amministrazione provinciale che nella premessa dell’atto deliberativo impugnato ammette di aver chiesto alla Regione Campania “l’adozione di un idoneo provvedimento che in via eccezionale consentisse per l’annata venatoria 2004/2005 l’accesso ai cacciatori già iscritti nell’originario unico ATC Salerno anche all’ATC delle aree contigue”.
Come esattamente rilevato dall’Avvocatura distrettuale nella propria memoria, recante un’esauriente trattazione delle questioni agitate, né la legislazione statale né quella regionale riconoscono siffatta competenza in capo all’amministrazione provinciale, riservando bensì alla Regione il potere di disciplinare l’esercizio della caccia nelle aree contigue all’area protetta.
Né l’Amministrazione provinciale ha giustificato, con precisi riferimenti normativi, il potere esercitato, operando vaghi richiami alla normativa in materia.
3.- Sussiste, altresì, nei limiti evidenziati da parte ricorrente, la violazione dell’art. 32 della legge quadro sulle aree protette n. 394/1991.
L’art. 32, comma 3, della l.n. 394/91, infatti, riconosce il diritto di svolgere attività venatoria nell’ATC delle aree contigue unicamente in capo ai residenti dei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua medesima, al fine di salvaguardare, mediante l’abbattimento della pressione venatoria e la restrizione delle altre attività suscettibili di arrecare danno all’ambiente, i valori naturali delle aree protette, per cui appare corretto affermare che l’area contigua non assume rilievo in sé ma in relazione ai valori dell’area naturale che recinge.
Il vincolo in questione, imposto con norma speciale, non può ritenersi superato o modificato dalla legge n. 157/92, recante disposizioni per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio, per cui, contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione provinciale nelle proprie difese, l’art. 37 della l. n. 157/92 non ha affatto abrogato l’art. 32 della l. n. 394/91, ma ha introdotto soltanto una disciplina derogatoria dell’art. 15, comma 3, della l. n. 968 del 1977.
3.a.- Né l’art. 36, comma 2, della l.r. n.8/96 risulta utilmente invocabile da parte della Provincia di Salerno per sostenere che i residenti nelle aree situate all’interno dei Parchi hanno soltanto “una priorità di iscrizione negli ATC comprendenti le aree contigue a detti Parchi”, per cui sarebbe consentito la caccia a tutti coloro che hanno fissato la residenza venatoria nell’ATC che le comprende, anche se residenti altrove.
3.a.1.- La perdurante vigenza dell’art. 32, 3° comma, della l. n. 394/91, autorizza il Collegio a sostenere che la disposizione regionale citata, adottata in epoca antecedente la modifica dell’art. 117 Cost, e quindi nel vigore della competenza legislativa concorrente in materia di caccia, non può che soggiacere ad un’interpretazione rispettosa dei principi fissati dalla normativa statale; così come parimenti soggiace alla medesima interpretazione nel vigore del novellato – ex l. cost. n. 3/2001 – art. 117 Cost. laddove si consideri la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di competenza esclusiva statale ex art. 117, comma 2, lettera S).
Basterà all’uopo considerare quanto affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze :
-n. 222/2003 (laddove ha negato che anche alla luce del nuovo testo dell’art. 117 Cost. la tutela dell’ambiente possa considerarsi come una “materia” in senso tecnico di competenza statale tale da escludere ogni intervento regionale, bensì come valore “trasversale” , spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale);
-n. 226/2003, laddove richiamando la precedente sentenza n. 536/2003 ha precisato che l’art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione esprime una esigenza unitaria per ciò che concerne la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ponendo un limite agli interventi a livello regionale che possono pregiudicare gli equilibri ambientali. In quell’occasione la Corte ebbe ad affermare che “la disciplina statale rivolta alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema può incidere sulla materia caccia, pur riservata alla potestà legislativa regionale, ove l’intervento statale sia rivolto a garantire standards minimi ed uniformi di tutela della fauna, trattandosi di limiti unificanti che rispondono ad esigenze riconducibili ad ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato”
Per tutte le riferite considerazione può conclusivamente affermarsi che il ricorso è fondato e merita accoglimento con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
4.- Le spese seguono la soccombenza. Esse sono liquidate nell’importo fissato in dispositivo.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE STACCATA DI SALERNO, PRIMA SEZIONE, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3196/2004, proposto da Associazione Italiana per il World Wide Fund (WWF-Italia) Onlus, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato..
Condanna la soccombente amministrazione provinciale di Salerno al pagamento in favore della ricorrente e dei cointeressati delle spese ed onorari del giudizio che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) a favore di ciascuna delle parti costituite.
ORDINA che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 3 novembre 2005, con l’intervento dei Sigg.ri Magistrati
Dr. Alessandro FEDULLO Presidente
Dr. Francesco GAUDIERI Consigliere est.