Il Consiglio di Stato, nella Decisione del 9 giugno 2008 n. 2840, ritiene che in base all’art. 7, D.Lgs. n. 258/1992, il Sindaco ha il potere (ovviamente secondo criteri passibili di sindacato giurisdizionale) di regolare la sosta dei veicoli all’interno dei centri abitati.
Sulla scorta, dunque, è legittimo l’atto con cui il sindaco prevedere l’esclusione della possibilità di sostare nel territorio comunale, per limitati periodi temporali, per i non residenti.
Emiliana Matrone
Consiglio di Stato – Decisione 9 giugno 2008, n. 2840
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 6630/1999, proposto dal Comune di Sori, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Staffa e Carlo Bertini, con domicilio eletto in Roma, Piazza del Paradiso, 55 presso l’avv. Nicola Staffa;
contro
G. T. + 23, non costituitisi,
per la riforma
della sentenza del TAR Liguria: Sezione I, 12 novembre 1998, n. 104, resa tra le parti, concernente sosta autoveicoli riservata ai residenti;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 19 febbraio 2008, relatore il Consigliere Nicola Russo, nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
La causa concerne il provvedimento col quale il Sindaco del Comune di Sori ha regolato la sosta nel territorio comunale nel senso che, limitatamente al periodo dal 13 giugno 1994 al 28 agosto 1994, questa fosse consentita ai soli cittadini, muniti di apposito contrassegno.
Tale provvedimento è stato annullato dal tribunale amministrativo per la Liguria, Sezione Prima, sulla scorta di due rilievi: il solo atto tecnico concernente la materia da disciplinare sarebbe successivo alla stessa ordinanza sindacale; l’art. 7, comma 11, del Codice della strada consente al sindaco di limitare la sosta solo a favore dei residenti nella zona e non anche con riferimento all’intero territorio comunale.
Il Sindaco di Sori ha proposto appello. Le parti appellate non risultano costituite in giudizio.
La causa è passata in decisione all’udienza del 19 febbraio 2008.
DIRITTO
Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame del primo motivo (con il quale si contesta la legittimazione degli originari ricorrenti) poiché l’appello risulta fondato nella parte in cui si dirige a contestare il merito della statuizione del primo giudice e, quindi, a riaffermare la legittimità del provvedimento oggetto di impugnazione in primo grado.
L’atto sindacale, ancorché in maniera assai sintetica, rende comprensibile la ragione del provvedere, oltretutto desumibile dal periodo di tempo al quale risultava circoscritta la limitazione della sosta (periodo estivo) e dalla collocazione geografica del comune interessato. Ritiene, pertanto, il Collegio che l’atto del Sindaco non sia viziato per difetto di motivazione e che non facesse neppure difetto una preliminare valutazione della questione (il provvedimento sindacale fa invero riferimento ad una relazione della polizia municipale alla sua adozione).
Quanto all’art. 7 d.lgs. 258 del 1992 (N.d.R. recte: d.lgs. 285 del 1992), il Collegio osserva che mentre la zonizzazione alla quale si riferisce la sentenza di primo grado non ha senso logico in un Comune di piccole dimensioni, è certo che in base alla citata disposizione legislativa il Sindaco ha il potere (ovviamente secondo criteri passibili di sindacato giurisdizionale) di regolare la sosta dei veicoli all’interno dei centri abitati, sicché il Sindaco di Sori ben poteva escludere la possibilità di sosta, per il limitato periodo estivo, ai non residenti nel territorio comunale.
La particolarità della vicenda consente di far luogo alla compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello e, per l’effetto, respinge il ricorso in primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2008 con l’intervento dei Sigg.ri:
– Giuseppe Severini – Presidente
– Marco Lipari – Consigliere
– Caro Lucrezio Moniticelli – Consigliere
– Marzio Branca – Consigliere
– Nicola Russo Est. – Consigliere
IL PRESIDENTE
Giuseppe Severini
L’ESTENSORE
Nicola Russo
IL SEGRETARIO
Cinzia Giglio
Depositata in Segreteria il 9 giugno 2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
Antonio Natale