La marca (Concessioni Governative) vale 365 giorni dalla data del rilascio del passaporto. Per gli anni successivi la scadenza delle marche fa riferimento alla data dell’emissione del passaporto. (esempio: passaporto rilasciato il 10 aprile 2000, scadenza marca 9 aprile 2001).
La marca sul passaporto deve essere apposta soltanto in caso di partenza. Inoltre, alla luce della nuova disciplina della tassa annuale del passaporto (legge 21 novembre 2000 n. 342), per evitare disagi o controversie al momento dei previsti controlli di polizia ai valichi di frontiera, all’atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del passaporto, l’interessato verrà informato, tramite una specifica annotazione sull’apposito modulo, che la tassa annuale non è più prevista per l’espatrio verso i Paesi dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria).
All’atto della domanda di rilascio del passaporto occorre allegare 2 foto di cui una autenticata. Le fotografie dei richiedenti che si presentano personalmente possono essere legalizzate, con un documento di riconoscimento valido, anche presso gli uffici competenti per il rilascio del passaporto. In caso il richiedente non presenti la documentazione personalmente, ma deleghi altre persone, la fotografia deve essere autenticata dal notaio o dall’ufficiale di anagrafe. Nel caso in cui si richieda il rilascio del passaporto per minori, del certificato di espatrio o l’iscrizione dei minori sul passaporto dei genitori, è necessaria la presenza del minore per la legalizzazione delle fotografie ovvero le fotografie già legalizzate da un P.U.
I modelli vanno compilati in ogni loro parte e sono disponibili presso i seguenti uffici: questura, commissariati di P.S., stazioni carabinieri, comuni.
False dichiarazioni eventualmente rese saranno punite ai sensi di legge.
Il richiedente può delegare un maggiorenne alla consegna della richiesta e/o al ritiro del passaporto purché: a) ne indichi espressamente le generalità nella parte “annotazioni” b) le fotografie, laddove richieste siano già state legalizzate e la firma laddove richiesta, sia apposta davanti ad un P.U. ovvero l’istanza sia accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Per effetto del D.P.R. n.445/2000, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, le richieste di passaporto, lasciapassare per i minori di 15 anni e fogli notizie per passaporti collettivi contenenti dichiarazioni sostitutive non devono essere autenticate se presentate o inviate unitamente a fotocopia di documento di riconoscimento valido. Si ricorda che nel caso il richiedente non presenti la documentazione personalmente, ma deleghi altre persone, la fotografia deve essere autenticata dal notaio o dall’ufficiale dell’anagrafe.
fonte: ministero dell’interno