I contratti di affitto stipulati dopo 3 maggio 1982 hanno la durata di 15 anni, anche nel caso di affitto a non coltivatore diretto.
Nei seguenti casi, invece, la durata del contratto è di 6 anni:
a) affitto particellare (cioè uno o più appezzamenti di terreno, non costituenti, neppure insieme ad altri fondi condotti da affittuario, “un’unità produttiva idonea”) in terreni montani ai sensi della Legge 1102/71 individuati da Regione in base a “natura del terreno, sua estensione o vocazione naturale;
b) terreni montani destinati ad alpeggio in cui compresi alloggi per personale e strutture ricovero bestiame.
È, inoltre, possibile stipulare tra le parti con l’assistenza delle rispettive Organizzazioni professionali agricole “accordi in deroga”.