Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, nella Sentenza 2 ottobre 2008 n. 2258, afferma che il rilievo della mancata valutazione della gravità delle violazioni previdenziali da parte della stazione appaltante (ammettendo che tale compito spetti alla stazione appaltante, competenza invece negata da Consiglio Stato), non può trovare accoglimento, considerato che, qualunque sia il significato che si voglia attribuire alla locuzione “violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali”, va considerata l’entità dell’inadempimento ed il caso in cui sia tale da escludere ictu oculi che si tratti d’irregolarità giustificabili.
Ciò è ancora più evidente se si tiene conto che, per l’art. 8 co. 3, del successivo D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 24 ottobre 2007 (in G.U. 30 novembre n. 279), dedicato proprio alla precisa regolamentazione del “Documento unico di regolarità contributiva, “Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad Euro 100,00, fermo restando l’obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC”.
Emiliana Matrone
T.A.R. Puglia – Bari – Sentenza 2 ottobre 2008 , n. 2258
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1250 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla C. Srl, rappresentata e difesa dall’avv. ;
contro
la A.N.A.S. -Azienda Nazionale Autonoma delle Strade- Roma, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari e domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;
la A.N.A.S. -Azienda Nazionale Autonoma delle Strade – Bari;
Commissione giudicatrice della gara d’appalto;
nei confronti di
R. Srl – M. Srl, non costituiti;
A. S.r.l., in proprio e quale capogruppo della Ati con L. S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. ;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento prot. n. CBA 0025817 P del 30 agosto 2007 del Dirigente dell’Area Amministrativa dell’ANAS S.p.A. Compartimento della Viabilità per la Puglia;
– della nota CBA M25817 P 1 del 30.8.2007;
del provvedimento di cui alla nota CBA M25817 P 1 del 30.8.2007;
della nota fax prot. n. CBA 0023229 P del 31.7.2007;
per l’accertamento
del diritto della società ricorrente di vedersi aggiudicata in via definitiva la gara n. 20/07 e di essere risarcita del danno derivante dal comportamento ingiusto ed illegittimo dell’Amministrazione resistente;
e per la condanna
di quest’ultima e comunque di chi spetti al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno ingiusto, oltre interessi e danno da svalutazione, dalla maturazione del diritto fino al soddisfo;
sull’atto recante motivi aggiunti depositati in data 18 ottobre 2007
per l’annullamento
– del provvedimento di cui al verbale del 19.9.2007 con cui la Commissione di gara (gara n. 20/2007 bandita dall’ANAS S.p.A. avente ad oggetto “SS.SS. 89-89 DIR.B-272-693-688 – lavori di M.O.R. consistenti nella manutenzione di opere d’arte e nel ripristino della pavimentazione stradale” con esecuzione nella provincia di Foggia) ha dichiarato l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’A.T.I. R. s.r.l. -M. s.r.l. da Bitonto; nonché
di tutti gli atti al predetto comunque connessi, sia presupposti che consequenziali, ancorché non conosciuti, comunque lesivi, tra cui la nota ANAS SpA prot. n. CBA 0028177-P del 21/9/2007;
per l’accertamento
del diritto della società ricorrente di vedersi aggiudicata in via definitiva la gara n. 20/07 e di essere risarcita del danno derivante dal comportamento ingiusto ed illegittimo dell’Amministrazione resistente;
e per la condanna
di quest’ultima e comunque di chi spetti al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno ingiusto, oltre interessi e danno da svalutazione, dalla maturazione del diritto fino al soddisfo;
sull’atto recante motivi aggiunti depositati in data 19 dicembre 2007,
per l’annullamento
– del provvedimento di cui alla nota prot. n. CBA-003659-I del 28 novembre 2006, con cui il Dirigente dell’Area Amministrativa dell’ANAS S.p.A. – Compartimento della Viabilità per la Puglia -ha comunicato l’avvenuta aggiudicazione definitiva dell’appalto in questione in favore del RTI A. srl-L. srl;
– del provvedimento recante pari numero e data, allo stato non conosciuto, di aggiudicazione definitiva in favore del predetto RTI; nonché
– di tutti gli atti ai predetti comunque connessi, sia presupposti che consequenziali, ancorché non conosciuti, comunque lesivi, ivi compreso:
– il provvedimento di aggiudicazione provvisoria in favore del RTI A. srl-L. srl, non conosciuto;
per l’accertamento
del diritto della società ricorrente di vedersi aggiudicata in via definitiva la gara n. 20/07 e di essere risarcita del danno derivante dal comportamento ingiusto ed illegittimo dell’Amministrazione resistente;
e per la condanna
di quest’ultima e comunque di chi spetti al risarcimento del danno ingiusto;
sull’atto recante motivi aggiunti depositati in data 31 marzo 2008,
per l’annullamento
– del provvedimento 18 febbraio 2008, conosciuto in data successiva al 19 febbraio 2008, con cui il Dirigente dell’Area Amministrativa dell’ANAS S.p.A. Compartimento della Viabilità per la Puglia, anche in qualità di presidente della commissione di gara, ha disposto la conferma dell’esclusione della società ricorrente dalla gara n. 20/2007 e la conseguente revoca dell’aggiudicazione provvisoria già disposta con il provvedimento prot. n. CBA 0025817 P del 30.8.2007, nonché la conferma dell’escussione della relativa cauzione provvisoria e della segnalazione del provvedimento all’Autorità di vigilanza e alla superiore Condirezione generale ANAS legale e patrimonio;
– ove occorra, della “comunicazione interna del 18 febbraio 2008, conosciuta in data successiva al 19 febbraio 2008, a firma del Dirigente dell’Area amministrativa dell’ANAS s.p.a. Compartimento della Viabilità per la Puglia;
-di tutti gli atti ai predetti comunque connessi, sia presupposti che consequenziali, ancorché non conosciuti, comunque lesivi, tra cui la nota ANAS SpA prot. n. CBA 0028177-P del 21/9/2007;
per l’accertamento
del diritto della società ricorrente di vedersi aggiudicata in via definitiva la gara n. 20/07 e di essere risarcita del danno derivante dal comportamento ingiusto ed illegittimo dell’Amministrazione resistente;
e per la condanna
di quest’ultima e comunque di chi spetti al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno ingiusto, oltre interessi e danno da svalutazione, dalla maturazione del diritto fino al soddisfo.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di A.N.A.S. S.p.A.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della A. S.r.l., in proprio e quale capogruppo della Ati con L. S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 giugno 2008 il cons. Giuseppina Adamo e uditi i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La società C. s.r.l. ha partecipato alla gara n. 20/2007, indetta dalla ANAS per lavori di manutenzione e di ripristino della pavimentazione stradale sulla strada statale 89 e per un importo complessivo, a base d’asta, di euro 800.000.
Le offerte, secondo il bando, dovevano presentarsi entro il 18 giugno 2007. Alla busta A “documentazione amministrativa” dovevano essere allegate sia una dichiarazione in ordine alla propria posizione contributiva e alle sedi di riferimento Inps, Inail, Cassa edile, sia una “idonea autocertificazione di regolarità contributiva o D.U.R.C. di data non anteriore a 30 (trenta) giorni al termine di scadenza di presentazione dell’offerta”.
In base al disciplinare, inoltre, l’aggiudicatario provvisorio era tenuto a fornire entro 10 giorni, a pena di esclusione dal procedimento, i documenti previsti, tra cui il “Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) di data non anteriore a 30 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria”.
In concreto, la C. s.r.l. é risultata aggiudicataria provvisoria; ciò è stato comunicato alla medesima con nota del 29 giugno 2007, per cui la ricorrente ha trasmesso il D.U.R.C., rilasciato dal Responsabile dello Sportello unico della Cassa edile della provincia di Bari, in cui si attesta la regolarità contributiva della società alla data del 15 giugno 2007, in data 11 luglio 2007.
Con provvedimento prot. n. CBA 0025817 P del 30 agosto 2007, il Dirigente dell’Area Amministrativa dell’ANAS S.p.A. Compartimento della Viabilità per la Puglia – ha escluso la società, in quanto essa “non possiede i requisiti di ordine generale di cui all’art. 17 del D.P.R. 34/2000 e art. 38 del D. L.vo 163/2006 che consentono la partecipazione agli appalti pubblici…”, attesa l’irregolarità contributiva alla data del 25 giugno 2007, e ha poi riaperto la gara.
La società ha allora impugnato i suddetti atti, alla stregua dei seguenti motivi:
1) violazione e mancata applicazione di legge (articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241); violazione dei principi di trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa; eccesso di potere per violazione e vizi del procedimento, carenza di motivazione, difetto d’istruttoria, slealtà, sviamento;
2) violazione e falsa applicazione di legge (articolo 38, comma primo, lett. i), del decreto legislativo n. 163/2006, direttiva del Consiglio 18 giugno 1992 92/50/CEE, decreto legislativo 22 novembre 2002 n. 266); violazione della lex specialis di cui al bando e al disciplinare di gara; violazione dei principi di trasparenza, buon andamento, proporzionalità, ragionevolezza, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa; violazione del principio di affidamento del cittadino; eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di presupposti legali, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, violazione e vizi del procedimento, illogicità, perplessità e ingiustizia manifesta, insufficienza della motivazione, difetto d’istruttoria, slealtà, sviamento.
Con i motivi aggiunti, depositati in data 18 ottobre 2007, la C. s.r.l. ha chiesto l’annullamento del verbale del 19 settembre 2007, con cui la Commissione di gara ha aggiudicato provvisoriamente alla A.T.I. R. s.r.l. -M. s.r.l. da Bitonto l’appalto, e di tutti gli atti connessi, compresa la nota della ANAS SpA prot. n. CBA 0028177-P del 21 settembre 2007. Ha altresì domandato, come nel ricorso originario, il risarcimento dei danni subiti.
Si é costituita la ANAS SpA per contestare le tesi attoree.
Con ordinanza 10 ottobre 2007 n. 876 della Sezione mista è stata respinta l’istanza cautelare, “Considerato che i requisiti di moralità professionale e di ordine pubblico per la partecipazione alle gare devono sussistere non solo al momento della presentazione dell’offerta, ma per tutta la durata della gara medesima e fino alla stipula del contratto, di tal che non può censurarsi la condotta dell’Amministrazione la quale, dopo l’aggiudicazione provvisoria, ha autonomamente acquisito ulteriore documentazione attestante la situazione di irregolarità contributiva dell’odierna ricorrente;
Rilevato che, a fronte delle valutazioni svolte dalla stazione appaltante in ordine all’incidenza delle irregolarità accertate, privi di pregio risultano gli argomenti sviluppati in ricorso in ordine alla loro irrilevante ovvero a una allo stato solo ipotizzata loro sanabilità”.
Tale esito non è stato confermato in appello, avendo il Consiglio di Stato, IV Sezione, “Considerato che, ad un primo sommario esame, il ricorso pare sorretto dal prescritto fumus, dal momento che, allo stato, pare illegittima la esclusione dalla gara della istante che ha presentato una autocertificazione conforme alle previsioni del bando, che imponevano di presentare il documento di regolarità contributiva “di data non anteriore a 30 giorni dalla data di comunicazione della aggiudicazione provvisoria”, con ciò precludendo la possibilità di estromissione dalla gara a motivo di irregolarità successive, intervenute (come nella specie) dopo l’aggiudicazione provvisoria e prima della stipula del contratto” (ordinanza 5 febbraio 2008 n. 633).
Nel frattempo la società ha contestato l’intervenuta aggiudicazione definitiva in favore del raggruppamento temporaneo di imprese A.-L., con ulteriori motivi aggiunti, prodotti il 30 dicembre 2007, contenenti anch’essi la domanda risarcitoria.
Infine con atto depositato in data 31 marzo 2008 è stato gravato il provvedimento 18 febbraio 2008, con cui il Dirigente dell’Area Amministrativa dell’ANAS S.p.A. Compartimento della Viabilità per la Puglia, anche in qualità di presidente della commissione di gara, ha disposto la conferma dell’esclusione della società ricorrente dalla gara n. 20/2007 e della conseguente revoca dell’aggiudicazione provvisoria già effettuata con il provvedimento prot. n. CBA 0025817 P del 30.8.2007, nonché la conferma dell’escussione della relativa cauzione provvisoria e della segnalazione del provvedimento all’Autorità di vigilanza e alla Condirezione generale ANAS legale e patrimonio.
Si é costituita la ATI A.-L., che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti e ha chiesto comunque il rigetto dell’intero gravame, per infondatezza delle censure.
Sulle conclusioni delle parti all’udienza del 25 giugno 2008 la causa è stata riservata per la decisione.
DIRITTO
a.1. Preliminarmente occorre registrare che l’Anas, nella nota prot. CBA-0028499-P, datata 25 settembre 2007, del Compartimento della Viabilità per la Puglia (fascicolo Anas depositato il 26 settembre 2007) ha sostenuto l’incompetenza territoriale di questo Tribunale.
L’evidente, radicale irritualità dell’eccezione, come sollevata, rende superfluo il suo esame nel merito.
a.2. La ATI A.-L., che al termine del complesso procedimento è risultata aggiudicataria definitiva eccepisce l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti sotto un duplice profilo
– perché il ricorso originario e i motivi aggiunti depositati in data 18 ottobre 2007 non gli sono stati notificati (il raggruppamento è stato evocato in giudizio solo in occasione dell’impugnazione del provvedimento prot. n. CBA-003659-I del 28 novembre 2006, con cui il Dirigente dell’ANAS S.p.A.- ha aggiudicato definitivamente l’appalto appunto al RTI A. srl-L. srl, atto gravato con i motivi aggiunti prodotti in data 19 dicembre 2007);
– perché i motivi aggiunti non potevano essere indirizzati a parti diverse da quelle coinvolte nel processo sin dalla sua instaurazione.
Il primo rilievo è infondato perché, sino all’aggiudicazione di cui all’atto prot. n. CBA-003659-I del 28 novembre 2006, il RTI A. srl-L. srl non rivestiva la qualità di controinterressato, per cui non sussisteva, in capo alla C., alcun onere di comunicazione nei suoi confronti dell’azione intrapresa.
Per quanto riguarda la seconda eccezione, non possono profilarsi dubbi sulla ritualità dei motivi aggiunti, legati all’ampliamento della sfera soggettiva della controversia rispetto al ricorso originario, determinato dalla notificazione dei secondi motivi aggiunti alle ditte aggiudicatarie (divenute controinteressate).
La Sezione ha invero già chiarito, sulle orme del Consiglio di Stato (Sez. V, 21 novembre 2003 n. 7632), che, quando coi motivi aggiunti vengano gravati atti ulteriori adottati dall’amministrazione nell’ambito del medesimo procedimento oggetto di ricorso principale, il riferimento dell’art. 21 della legge n. 1034/1971 alle “stesse parti” vada inteso non formalisticamente nel senso della necessità di assoluta identità delle parti, ma in quello dell’identità del rapporto amministrativo controverso, con la conseguenza che i motivi aggiunti restano ammissibili anche allorché, ferma restando l’identità delle parti originarie, essi comportino l’estensione della controversia ad altre amministrazioni successivamente intervenute nel procedimento ovvero – come nel caso di specie – a controinteressati in precedenza non presenti (sentenza 10 maggio 2006 n. 1624; 4 settembre 2008 n. 2056).
b. Quanto al ricorso, il primo motivo, riguardante la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento per l’esclusione dell’aggiudicataria provvisoria, è infondato.
L’aggiudicazione provvisoria invero “ha natura di atto endprocedimentale, inserendosi nell’ambito della procedura di scelta del contraente come momento necessario, ma non decisivo, atteso che la definitiva individuazione del concorrente al quale affidare l’appalto risulta consacrata soltanto con la aggiudicazione definitiva, con la conseguenza che, allorquando l’amministrazione intende esercitare il proprio potere di autotutela rispetto all’aggiudicazione provvisoria, non è tenuta a dare comunicazione dell’avvio del relativo procedimento, versandosi ancora nell’unico procedimento iniziato con l’istanza di partecipazione alla gara, vantando in tal caso l’aggiudicatario provvisorio una mera aspettativa alla conclusione del procedimento; per contro, in presenza di un provvedimento di aggiudicazione definitivo, l’esercizio del potere di autotutela deve essere necessariamente preceduto, a pena di illegittimità, dalla comunicazione di avvio del procedimento, dovendo darsi modo all’aggiudicatario definitivo, titolare di una posizione giuridica evidentemente qualificata, di poter interloquire con l’amministrazione, rappresentando fatti e prospettando osservazioni e valutazioni finalizzate alla migliore individuazione dell’interesse pubblico, concreto ed attuale, alla cui unica cura deve essere indirizzata la potestà pubblica” (Consiglio Stato, Sezione IV, 31 ottobre 2006, n. 6456; nello stesso senso: Consiglio Stato, Sezione V, 21 novembre 2007, n. 5925; Sezione. V, 22 ottobre 2007, n. 5532; Sezione VI, 3 ottobre 2007, n. 5107; Sezione V, 13 luglio 2006, n. 4426; Sezione IV, 22 giugno 2006, n. 3851; Sezione V, 24 marzo 2006, n. 1525; Sezione VI, 26 aprile 2005, n. 1885).
c. Anche le censure di cui al secondo motivo di gravame sono prive di pregio.
In definitiva la contestazione sviluppa i seguenti punti:
– l’Amministrazione non poteva escludere la società dalla gara in quanto l’inadempimento riportato dalla Cassa edile di Bari e dallo INAIL di Monopoli si riferisce ad un periodo diverso da quello di cui lo stesso disciplinare impone di tener conto ai fini dell’ammissione alla gara; in definitiva, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, la ditta era regolare, come risulta dall’autocertificazione del 15 giugno 2007, allegata alla domanda, e dal DURC datato 11 giugno 2007, rilasciato dal Responsabile dello Sportello unico della Cassa edile della provincia di Bari;
– la ANAS ha omesso di verificare sia la definitività dell’irregolarità sia l’eventuale regolarizzazione successiva sia la gravità della situazione debitoria; tale valutazione doveva essere necessariamente compiuta ed espressa con apposita motivazione in considerazione dell’affidamento del privato, già aggiudicatario provvisorio.
Al proposito, occorre preliminarmente ricordare che il Consiglio di Stato, in sede cautelare, ha ritenuto, ad una sommaria delibazione, plausibili le deduzioni attoree (“Considerato che, ad un primo sommario esame, il ricorso pare sorretto dal prescritto fumus, dal momento che, allo stato, pare illegittima la esclusione dalla gara della istante che ha presentato una autocertificazione conforme alle previsioni del bando, che imponevano di presentare il documento di regolarità contributiva “di data non anteriore a 30 giorni dalla data di comunicazione della aggiudicazione provvisoria”, con ciò precludendo la possibilità di estromissione dalla gara a motivo di irregolarità successive, intervenute (come nella specie) dopo l’aggiudicazione provvisoria e prima della stipula del contratto”).
Le censure devono essere attentamente esaminate alla luce della normativa applicata.
In base all’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, “1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
…
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti”.
Lo specifico riferimento al momento della stipulazione dei “relativi contratti” indica inequivocabilmente che i requisiti soggettivi (nella specie, la regolarità contributiva) devono sussistere non solo nella fase di ammissione delle offerte, ma anche nel successivo momento del perfezionamento del rapporto; sicché non vi é ragione di ritenere che all’amministrazione sia precluso l’accertamento di quelle situazioni (condizionanti la sottoscrizione del contratto) in una fase (quella della conferma dell’aggiudicazione provvisoria, attraverso l’aggiudicazione definitiva) appositamente destinata alla verifica della regolarità della procedura (in questo senso: Consiglio Stato, Sezione IV, 27 dicembre 2004, n. 8215; 31 maggio 2007 n. 2876).
Peraltro, l’azione amministrativa si presenta immune dai vizi denunciati sia in un’ottica attenta agli aspetti formali sia in una prospettiva più sostanzialistica, legata ai dati fattuali emersi.
Per il primo profilo si deve richiamare l’articolo 38, comma terzo, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per il quale “Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445” [che disciplina, nell’ambito della semplificazione della documentazione amministrativa, gli accertamenti d’ufficio]; “resta fermo, per l’affidatario, l’obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni…”
Ciò significa che, anche in presenza dell’autodichiarazione del soggetto e della produzione di un DURC, rimangono integri i poteri di controllo della stazione appaltante sull’effettiva sussistenza dei requisiti (ovviamente anche in vista della stipulazione del contratto dell’atto negoziale, come si arguisce tra l’altro dall’utilizzo del termine “affidatario”).
Se si considerano invece le risultanze della documentazione in atti, emerge che, in realtà, la ricorrente:
– era inadempiente nel pagamento dei contributi allo INAIL di Monopoli, per non aver versato i premi assicurativi per l’anno 2007, per un importo di euro 291.361,83 (come risultava già dal DURC del 28 luglio 2008);
– non ha presentato alcun ricorso o azione per contestare la debenza contributiva;
– si è limitata in seguito a chiedere solo la rateizzazione delle somme (per un totale di euro 700.000,00) ed a operare i relativi versamenti (pari a euro 400.652,00), come si deduce dalla documentazione depositata dalla società istante in data 5 gennaio 2008 e 19 gennaio 2008;
– in definitiva, ad una più attenta istruttoria da parte degli enti previdenziali, la società è risultata irregolare nei confronti dello INPS dal 17 maggio 2007 al novembre 2007, nei confronti dello INAIL dal 16 giugno 2007 al novembre 2007, nei confronti delle Casse edili di Bari, Matera, Brindisi e Ancona dal maggio 2007 al settembre 2007 (provvedimento del Dirigente dell’Area amministrativa Compartimento della Viabilità per la Puglia – 18 febbraio 2008; nonché documenti prodotti dalla Anas il 23 giugno 2008).
Di conseguenza, le argomentazioni dell’interessata circa la mancata indagine, da parte dell’Amministrazione resistente, sulla definitività dell’irregolarità e sull’eventuale regolarizzazione successiva (ammettendo che tale compito spetti alla stazione appaltante, competenza invece negata da Consiglio Stato, Sezione V, I agosto 2007, n. 4273) si rivelano, alla prova dei fatti, inconsistenti. In particolare, pure il rilievo della mancata valutazione della gravità delle violazioni previdenziali non può trovare accoglimento, considerato che, qualunque sia il significato che si voglia attribuire alla locuzione “violazioni gravi… alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali”, l’entità dell’inadempimento (l’atto gravato con il ricorso già indicava un importo di euro 291.361,83) é tale da escludere ictu oculi che si tratti d’irregolarità giustificabili.
Ciò è ancora più evidente se si tiene conto che, per l’articolo 8, III comma, del successivo decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007 (in GU 30 novembre n. 279), dedicato proprio alla precisa regolamentazione del “Documento unico di regolarità contributiva, “Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad Euro 100,00, fermo restando l’obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC”.
Al riguardo, con affermazioni del tutto pertinenti al caso in esame, è stato recentemente ribadito che “soltanto l’accertamento della regolarità nel tempo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e, quindi, della capacità dell’impresa di far fronte alle relative obbligazioni è idoneo a soddisfare l’interesse pubblico “primario” che viene in rilievo nelle gare d’appalto, incentrato sull’affidabilità dell’impresa concorrente attraverso l’indice rivelatore della sua più efficiente ed efficace gestione economico – produttiva (con il conseguente condivisibile rilievo secondo il quale la regolarità contributiva “…non rileva quale espressione di un mero rapporto obbligatorio tra due soggetti, ma come qualificazione soggettiva dell’impresa in termini di rispetto degli obblighi normativi e, dunque, espressione di affidabilità, costituente presupposto per la partecipazione alla procedura concorsuale”: cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 7 marzo 2001, n. 227). Trasparente è, nello stesso tempo, il coordinamento della disposizione comunitaria e nazionale all’interesse pubblico secondario relativo alla più piena e penetrante tutela della posizione assicurativa previdenziale e assistenziale dei lavoratori dipendenti delle imprese interessate alla partecipazione alle gare d’appalto, anche in una chiave volta ad assicurare l’effettività della concorrenza, che sarebbe frustrata qualora talune di esse potessero “giovarsi” della propria posizione d’irregolarità contributiva per proporre prezzi più bassi rispetto alle altre in regola, conseguendo “economie” di spese generali e gestionali proprio attraverso la violazione degli obblighi contributivi e assistenziali (discorso sostanzialmente analogo, salvo quello pertinente l’interesse pubblico di natura fiscale, va fatto per la regolarità tributaria). Nella prospettiva da ultimo segnalata, si comprende anche perché l’accertamento dell’inesistenza del requisito di partecipazione alla gara possa e debba essere svolto dall’amministrazione appaltante anche in momento successivo all’aggiudicazione, non potendosi ammettere che il mero fattore temporale “consolidi” una posizione soggettiva che, ab initio, avrebbe dovuto condurre all’esclusione e che, in quanto indice rivelatore di una gestione economico – produttiva non efficiente, né efficace, propostasi in passato e potenzialmente riproponibile in futuro, non riverberi i suoi effetti negativi al di là del momento storico – temporale nel quale si è situata la situazione d’irregolarità
Da ultimo, va soggiunto che la regolarità contributiva costituisce requisito sostanziale di partecipazione alla gara, per cui non può attribuirsi alcun effetto sanante alla domanda di dilazione e di rateizzazione del debito contributivo presentata dalla impresa che trova suo presupposto in uno stato di irregolarità contributiva (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 19 giugno 2006, n. 4814). Neppure può dispiegare alcun effetto nella vicenda all’esame quanto osservato dalla Corte di Giustizia con la sentenza 9.2.2006, n. 226 (con la quale è stato affermato che una normativa o una prassi amministrativa nazionali che, in caso di misure di sanatoria o di condono fiscale, nonché di concordato, considera in regola i partecipanti ad una gara di appalto di pubblici servizi con i loro obblighi al fine della ammissione ed alla aggiudicazione dell’appalto, non è incompatibile con l’art. 29, comma 1, lett. e) e f), della direttiva del Consiglio 92/50/Cee, a condizione che, entro il termine indicato dalla normativa nazionale stessa, i suddetti possano fornire la prova di aver beneficiato delle misure indicate.
E ciò in quanto in detta pronuncia è stato espressamente rilevato che può venire in considerazione la sola circostanza che il contribuente si sia avvalso, al fine di regolarizzare la propria posizione contributiva e/o fiscale, di meccanismi legislativi premiali, sananti o di condono, anteriormente alla data di scadenza della domanda di partecipazione alla gara, ciò che nel caso all’esame non è, essendo le richieste di regolarizzazione e dilazione dei pagamenti successive” (T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, 21 gennaio 2008, n. 8).
Infine, in sede di esclusione, non era neppure necessaria una specifica ponderazione degli interessi coinvolti e un’apposita motivazione sul punto per il fatto che la C. risultasse aggiudicataria provvisoria, visto che, come si deduce dalle osservazioni svolte al precedente punto b., tale situazione ingenera una mera aspettativa alla conclusione del procedimento in corso.
In conclusione, per le ragioni sovra evidenziate, dev’essere respinta la pretesa demolitoria di cui al ricorso.
Considerato che l’azione amministrativa non è risultata affetta dai vizi denunciati, dev’essere rigettata anche la domanda risarcitoria, non potendosi configurare nella fattispecie alcun danno ingiusto.
d. Di riflesso, inoltre, non possono trovare accoglimento le censure avanzate nei motivi aggiunti depositati il 18 ottobre 2007 e il 30 dicembre 2007, che si limitano a dedurre l’illegittimità in via derivata degli atti intervenuti.
e. Quanto invece ai motivi aggiunti, depositati in data 31 marzo 2008, con cui è stato gravato il provvedimento 18 febbraio 2008, con cui il Dirigente dell’Area amministrativa dell’ANAS S.p.A. Compartimento della Viabilità per la Puglia – ha confermato l’esclusione della società ricorrente e la conseguente revoca dell’aggiudicazione provvisoria, nonché l’escussione della relativa cauzione provvisoria e la segnalazione del provvedimento all’Autorità di vigilanza, si deve osservare che essi, rubricati con i nn. 4-8, denunciano vizi propri dell’atto, con argomenti in gran parte ripetitivi di quelli già non condivisi dal Collegio per le ragioni esplicitate.
L’atto è comunque inammissibile per carenza d’interesse, visto che nessun’utilità l’istante potrebbe trarre dall’annullamento della “conferma” dell’esclusione, quando il provvedimento espulsivo originario è stato ritenuto in questa sede esente dalle illegittimità da cui, secondo la prospettazione attorea, sarebbe inficiato.
Di conseguenza è da respingere anche la domanda risarcitoria, formulata nei tre successivi atti recanti motivi aggiunti.
f. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione I, respinge il ricorso e i motivi aggiunti in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento di complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), più CPI e IVA, come per legge, a favore della ANAS S.p.A. e della ATI A.-L. BA, nella misura di 1.500,00 per ciascuna, a titolo di spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2008