La Suprema Corte, con la sentenza n. 36642 del 5 ottobre 2007, ha affermato che commette reato di estorsione il datore di lavoro che sfrutta il lavoratore in nero, sotto la minaccia di licenziamento.
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione osserva che il reato di estorsione, previsto e punito dall’art. 629 c.p., si perfeziona nel momento in cui il datore di lavoro, approfittando di una situazione di mercato sfavorevole per il lavoratore, mette il lavoratore nella condizione di dover accettare una retribuzione inferiore o comunque non consona alla prestazione svolta, al fine di non perdere il posto di lavoro.
Il reato di cui sopra sussiste anche se il datore di lavoro, ha fatto sottoscrivere apposito contratto al lavoratore con approvazione specifica delle clausole incriminate e ciò in quanto il datore di lavoro persegue un fine illecito, con uno strumento generalmente lecito.