Il GdP di Viterbo, con la Sentenza 6 ottobre 2008, afferma che è illegittimo il verbale elevato per mezzo del tutor poichè tale apparecchio non consente l’applicazione della tolleranza del 5% prevista dal Codice della Strada.
Il GdP precisa che la riduzione del 5% non può essere applicata nei casi in cui la rilevazione sia operata con mezzi diversi dall’“autovelox” che consente di rilevare la velocità immediatamente; negli altri casi di rilevazione della trasgressione di “eccesso di velocità” (art. 142 CDS), col c.d. scontrino entrata – uscita autostradale, non può essere applicato il criterio di cui sopra, ma una riduzione diversa, come precisato dal comma 3 dell’art. 345 delle disp. di att.ne del codice della strada.
Infatti, il Tutor non può ritenersi apparecchiatura “Autovelox”, in quanto questo strumento permette di accertare le violazioni di “eccesso di velocità” attraverso il calcolo della media di velocità percorsa tra due postazioni, con la conseguenza che, per necessaria analogia con la media calcolata con mezzi diversi, al “tutor” deve applicarsi la riduzione prevista ex citato art. 345, comma 3° disp. att.ne.
Ciò comporta che, in difetto di precisazione normativa, non può essere applicata riduzione alcuna oppure, in analogia con quanto detto sopra (art. 345, comma 3°), va applicata la riduzione “progressiva” del 5%, 10% e 15%. Poiché la legge prevede in ogni caso la necessità di effettuare una riduzione, questa va comunque applicata, ma, non conosciuto il suo criterio nei casi di rilevazione diverse le postazioni “autovelox” fisse e/o mobili, ne deriva l’impossibile corretta verifica del comma della norma ex art. 142 violato.
In ogni caso in cui venga applicata semplicemente la sola riduzione del 5% nelle ipotesi di accertata violazione mediante calcolo della velocità media non vi è certezza dell’esatto accertato superamento della velocità massima consentita e, pertanto, in tale situazione la verbalizzazione effettuata è dubbia dal momento che viene applicato un criterio (riduzione del 5%) non previsto per legge.
Anche il Giudice di Pace di Santa Maria C.V., con la sentenza del 18 settembre 2008, accoglie il ricorso presentato contro l’apparecchio denominato tutor, in quanto dal verbale impugnato non si evince l’indicazione del tempo preciso in cui si ritiene commessa l’infrazione ed il luogo esatto. Questi due elementi sono indispensabili per la valutazione della infrazione ed anche per la conoscenza dell’Autorità competente per territorio alla quale ricorrere. Emiliana Matrone
Giudice di Pace di Santa Maria C.V., sentenza del 18 settembre 2008
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI S. MARIA C.V.
II° SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di S. Maria C.V., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 7…./08 R.G., avente ad oggetto Legge 689/81, vertente tra
-XXXX rapp.ta e difesa, in virtù di mandato a margine del ricorso, dall’avv. …, ed elett.te dom.to presso il suo studio sito in ….
-opponente-
CONTRO
-Polizia Stradale di Caserta
– resistente-
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con ricorso depositato in data XXXX si costituiva il ricorrente, proponendo opposizione avverso il verbale n°XXXX redatto in data XXXX dalla Polizia Stradale di Caserta riguardante violazione dell’art.142, 8° comma del Codice della Strada.
Si costituivano i convenuti in Cancelleria.
All’udienza di discussione, sulla base della documentazione depositata agli atti, la causa veniva decisa con dispositivo letto in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto. Infatti vanno condivise da questo Giudice le argomentazioni di cui al ricorso. Né l’amministrazione ha dimostrato il contrario producendo idonea documentazione.
Dal verbale impugnato non si evince l’indicazione del tempo preciso in cui si ritiene commessa l’infrazione ed il luogo esatto. Questi due elementi sono indispensabili per la valutazione della infrazione ed anche per la conoscenza dell’Autorità competente per territorio alla quale ricorrere.
L’opposizione, va proposta al Giudice competente per territorio sul quale è stata commessa l’infrazione. Il fatto stesso di avere nel verbale di contestazione indicato il Giudice cui ricorrere non basta ad escludere la competenza di altro Giudice pure competente ove si indichi il luogo preciso della infrazione commessa. Tutto ciò va a ledere il diritto di difesa dell’utente.
Pertanto la domanda va accolta.
Data la natura della causa si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta dall’opponente contro Polizia Stradale di Caserta così provvede:
a) accoglie l’opposizione e per l’effetto annulla il verbale n° XXXX redatto in data XXXX;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in S. Maria C.V. 18/09/2008
Il Giudice di Pace di Santa Maria C.V.
Sentenza pubblicata da www.iussit.eu
Si ringrazia l’Avv. Pietro D’Antò per aver consentito la pubblicazione della richiamata sentenza anche su www.consulenza-legale.info.