La Corte di Cassazione Penale, nella Sentenza 25 giugno 2008 n. 25716, precisa che per il delitto di cui all’art. 659 c.p. è del tutto irrilevante che una serie indeterminata di persone si sia lamentata effettivamente, bastando che la condotta sia in sé idonea ad arrecare disturbo. Per la Cassazione utilizzare un pub per trasmettere musica, anche dal vivo, con impianti di diffusione ad alto volume in piena notte collocati all’esterno del locale, è condotta certamente idonea ad arrecare disturbo ad una serie indeterminata di persone, per la collocazione in centro abitato. Emiliana Matrone
Cassazione Penale – Sentenza 25 giugno 2008 , n. 25716
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Mocali Piero – Presidente
Dott. Bardovagni Paolo – Consigliere
Dott. Silvestri Giovanni – Consigliere
Dott. Cassano Margherita – Consigliere
Dott. Piraccini Paola – Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA n. 25716/2008
Sul ricorso proposto da:
1) X n. il 19/06/1982
Avverso SENTENZA del 11/06/2007
Tribunale di Agrigento
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere PIRACCINI PAOLA
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Iacoviello chiedeva il rigetto del ricorso
Rilevato che il difensore non è comparso
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Agrigento condannava X per il delitto di cui all’art. 659 c.p., alla pena di Euro 300,00, di ammenda.
Osservava che dagli accertamenti di P.G. era emerso che in ben due occasioni la musica proveniente dal pub gestito dall’imputato era molto alta, tanto che si sentiva da circa 100 metri di distanza, anche perchè le casse acustiche, delle dimensioni di un metro per quaranta centimetri, simili a quelle usate per i concerti, erano state poste all’esterno del locale; in un caso l’imputato aveva tenuto un atteggiamento violento sbattendo a terra una sedia e rompendola; in un altro vi era un musicista che suonava la pianola elettrica fuori dal locale.
Risultava pertanto provato che il disturbo al riposo ed alle occupazioni era stato arrecato ad una serie indeterminata di persone.
Avverso la decisione presentava appello l’imputato, poi convertito in ricorso, deducendo violazione di legge in quanto l’attività dell’imputato doveva essere ricompresa nel secondo comma dell’art. 659 c.p. ed era stata depenalizzata dalla L. n. 447 del 1995 che all’art. 10 prevede solo una sanzione amministrativa; non vi era stata alcuna denuncia di persone che lamentavano il disturbo al riposo e all’occupazione; in relazione agli episodi accaduti l’8/7/ e il 24/4 non vi era prova che la musica fosse ad alto volume, per cui non poteva ritenersi la continuazione; inoltre doveva essere concesso l’indulto, il beneficio della non menzione e comunque il minimo della pena.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto il difensore non risulta iscritto negli elenchi dei patrocinanti in Cassazione.
Comunque va sottolineato che il reato contestato è quello di cui dell’art. 659 c.p.p., comma 1, che non richiede alcun superamento di soglie predeterminate purchè la condotta sia idonea ad arrecare disturbo ad una serie indeterminata di persone. E’ del tutto irrilevante che una serie indeterminata di persone si sia lamentata effettivamente, basta però che la condotta sia in sè idonea ad arrecare disturbo (Sez. 3^ 1 dicembre 2005 n. 3678, rv. 233290; Sez. 1^, 8 ottobre 2004 n. 40393, rv. 230643). Nel caso di specie utilizzare un pub per trasmettere musica, anche dal vivo, con impianti di diffusione ad alto volume in piena notte collocati all’esterno del locale, è condotta certamente idonea ad arrecare disturbo ad una serie indeterminata di persone, per la collocazione in centro abitato. La sentenza impugnata da atto degli accertamenti compiuti dalla P.G. in tutti e tre gli episodi e pertanto deve essere confermata la continuazione.
Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, alla Cassa delle ammende.
P. Q. M.
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, alla Cassa delle ammende.
Depositata in Segreteria il 25 giugno 2008