Le Sezioni Unite, con Ordinanza del 05.02.2008 n. 2656, affermano che la verifica in concreto della legittimità delle determinazioni operate dalla istituzione scolastica nell’articolazione dei programmi e nella assunzione di metodi didattici, nel quadro dei principi costituzionali richiamati ed in attuazione del principio generale di autonomia affermato dalla legge statale, nonché, in relazione alla fattispecie in esame, nel rispetto dei limiti della libertà di insegnamento riaffermata dall’ art. 18 della legge provinciale 29 giugno 1987, n. 12 e delle direttive specificamente attinenti alla materia sessuale contenute nella successiva legge provinciale 30 dicembre l988, n. 64, di approvazione dei programmi didattici per la scuola primaria della Provincia di Bolzano, inerendo alla materia della organizzazione del servizio pubblico, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Sulla scorta, le Sezioni Unite confermano che tale giurisdizione si estende alla consequenziale domanda risarcitoria proposta, secondo il disposto del primo comma dell’ art. 35 del d.lgs. n. 80 del l998, sostituito dall’ art. 7 della legge n. 205 del 2000.