La Corte di Cassazione, con la Sentenza del 14 giugno 2007 n. 13973, ha ritenuto che, in tema di sanzioni amministrative in materia di esercizio della caccia, costituisce esercizio venatorio anche il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla, senza che tale attitudine possa considerarsi esclusa dal fatto che il cacciatore abbia il fucile scarico ed aperto, potendo essere, proprio perché aperto, rapidamente caricato ed utilizzato per abbattere la selvaggina.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito in cui non era stato adeguatamente valutato, ai fini dell’esercizio di attività venatoria non autorizzata, che il trasgressore era stato colto dagli agenti in atteggiamento di caccia, ovvero con il fucile non riposto nella custodia oltre l’orario consentito ed in un’azienda faunistico venatoria all’interno della quale non era comunque autorizzato a cacciare).
Emiliana Matrone
Sentenza 14 giugno 2007 n. 13973
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16/12/2002, il Tribunale di Viterbo, pronunciando sull’opposizione proposta da M. F. avverso l’ordinanza- ingiunzione emessa dal Dirigente dell’Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca dell’Amministrazione provinciale di Viterbo il 22/3/1999, con cui era stata irrogata all’opponente la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 1.800.000, “in quanto colto dagli agenti venatori in atteggiamento di caccia nell’Azienda Faunistica Venatoria Castel di Salce, senza autorizzazione e fuori dell’orario consentito”, ha accolto il ricorso in opposizione ed ha annullato l’ordinanza, compensando le spese processuali tra le parti.
Il Tribunale ha così deciso, perché ha ritenuto attendibile l’assunto del ricorrente, “provato nel corso del processo”, secondo cui lo stesso “si era trovato soltanto a passare sulla stradina situata a margine del comprensorio riservato, con il fucile a tracollo scarico”; e ciò esclude che sia stato colto in atteggiamento di caccia.
Ricorre per la cassazione della sentenza l’Amministrazione Prov.le di Viterbo, in persona del presidente pro tempore in forza di tre motivi.
Nessuna attività processuale ha svolto l’intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denuncia la ricorrente:
1) “Violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione alla L. n. 157 del 1992, art. 31, comma 1, lett. d) e g) e art. 12, D.P.G.R. 17 giugno 1998, n. 1007, art. 2, L.R. n. 17 del 1995, art. 32, comma 1”, per avere escluso, il Tribunale, che l’opponente esercitasse, nella circostanza, attività venatoria, che, invece, secondo la giurisprudenza, si realizza anche con il semplice vagare o il soffermarsi con mezzi destinati allo scopo ed anche quando il cacciatore abbia il fucile scarico e si aggiri, come nella fattispecie, in zone riservate alla caccia. 2) “Nullità dei procedimento giudiziale di primo grado (art. 360 c.p.c., n. 4) per violazione della norma di cui all’art. 2700 c.c.”, per avere, il Tribunale, ritenuto, che fosse risultato “provato nel corso del processo” (prova per testi) l’assunto del ricorrente, secondo cui egli sì era trovato “soltanto a passare sulla stradina situata a margine del comprensorio riservato, con il fucile a tracollo scarico;
mentre dal verbale degli agenti accertatori, che quanto alla ricostruzione dei fatti in esso contenuta fa piena prova fino a querela di falso, che nella fattispecie non è stata proposta, risulta che l’opponente era stato colto nell’esercizio dell’attività venatoria “in riserva”.
3) “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5)”, con riguardo alla contraddittoria ed illogica affermazione del Tribunale, il quale, mentre da un lato ha ritenuto provato l’assunto del ricorrente, circa il non esercizio dell’attività venatoria, ha dato atto, dall’altro, dell'”assenza di elementi sufficienti per ammettere la responsabilità del ricorrente (L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 12).
Il ricorso è fondato.
Premesso che 1 tre motivi di gravame, stante l’intima connessione delle censure, con gli stessi formulate, possono essere esaminati congiuntamente, si rileva, innanzitutto, che, non essendo stato riportato nella sentenza impugnata il contenuto del verbale di accertamento della violazione di legge contestata all’opponente, deve necessariamente farsi riferimento, per la cognizione dei fatti, a quanto dedotto dall’Amministrazione Provinciale, secondo cui “il ricorrente era stato colto dagli agenti venatori in atteggiamento di caccia (non essendo il fucile del medesimo in custodia) alle ore 17,35 (quindi oltre l’orario consentito) e nell’Azienda faunistica “Venatoria Castel di Salce” nella quale il M. non è autorizzato a cacciare”.
Ciò premesso e rilevato, è il caso di ricordare che secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, in tema di sanzioni amministrative, costituisce esercizio di attività venatoria anche il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla, senza che tale attitudine possa considerarsi esclusa dal fatto che il cacciatore abbia il fucile scarico ed aperto, potendo essere, proprio perché aperto, rapidamente caricato ed utilizzato per abbattere la selvaggina(Cass. 15/11/2000 n. 14824, 10/9/1997 n. 8890 ed altre conformi).
Nel caso che ne occupa, posto, da un lato che secondo quanto dedotto dall’Amministrazione, il Mancini si è trovato – o sembra essersi trovato, e ciò può essere confermato solo dalla lettura del verbale – proprio nella situazione in cui, secondo la citata giurisprudenza, deve ritenersi che il soggetto eserciti l’attività venatoria, e considerato, dall’altro, che il tribunale non ha chiarito e indicato gli elementi dai quali ha tratto il convincimento che l’assunto del ricorrente, evidentemente contrario a quanto risultante dal verbale, è stato provato nel corso del processo, si impone l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza, con rinvio della causa ad altro Giudice.
Questi, avuto riguardo ai criteri enunciati da questa Corte in materia di esercizio dell’attività venatoria di cui alla L. 11 febbraio 1992, n. 157, accerterà se, nel caso in esame, l’opponente abbia tenuto un comportamento che integri l’attività venatoria, indicando gli elementi e le risultanze processuali da cui avrà tratto il proprio convincimento circa la responsabilità o non dell’opponente medesimo e motivando adeguatamente la decisione che ne seguirà.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Viterbo, in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2007