Con la Sentenza n. 19/2006 1a Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 325 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità), trasfuso nell’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti a esse equiparati, non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere.
La Consulta, dunque, con la pronuncia 3-11 maggio 2006, n. 191, afferma che «deve ritenersi conforme a Costituzione la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative a comportamenti (di impossessamento del bene altrui) collegate all’esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere, laddove deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva di comportamenti posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto». Per giungere a tale decisione, la Corte, sviluppando le argomentazioni formulate nella nota sentenza 204/2004, affronta la questione relativa a fenomeni di occupazione cosiddetta usurpativa e di occupazione cosiddetta acquisitiva, questione sulla quale sussiste forte contrasto tra la giurisprudenza delle sezioni Unite della Corte di cassazione e quella dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
Sulla base di tali argomentazioni, la Corte ritiene necessario distinguere tra i vari comportamenti tenuti dalla Pa, ritenendo costituzionalmente illegittimo l’articolo 53 in quanto riferibile alle controversie relative solo ad alcuni di detti comportamenti..
La Corte costituzionale finisce per riconoscere un duplice significato alla locuzione «comportamenti», dichiarando:
a) costituzionalmente illegittima la locuzione, laddove «prescindendo da ogni qualificazione di tali comportamenti, attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo controversie nelle quali sia parte – e per ciò solo che essa è parte – la Pa, e cioè fa del giudice amministrativo il giudice dell’amministrazione piuttosto che l’organo di garanzia della giustizia nell’amministrazione (articolo 100 della Costituzione)»;
b) costituzionalmente legittima la locuzione «comportamenti» di cui all’articolo 53, laddove questi ultimi «causativi di danno ingiusto… costituiscono esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità e/o di indifferibilità e urgenza) e sono quindi riconducibili all’esercizio del pubblico potere dell’amministrazione… costituendo tali comportamenti esercizio, ancorché viziato da illegittimità, della funzione pubblica della pubblica amministrazione».
La sentenza in esame consente di riflettere sia, in generale, sulla definizione di tutela risarcitoria, sia, in particolare, sulla (parzialmente) affermata legittimità dell’attribuzione delle controversie risarcitorie in tema di occupazione sine titulo.