Sussiste l’obbligo di dare all’interessato comunicazione dell’avvio del procedimento preordinato alla realizzazione di un’opera pubblica. La Quinta Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, con la sentenza 25 febbraio 2009 n. 1085, afferma che per attuare il criterio orientativo del giusto procedimento, l’obbligo della previa comunicazione di avvio sussiste in tutti i procedimenti in cui (anche implicitamente) sia configurabile una dichiarazione di pubblica utilità, sicché sussiste l’obbligo di dare all’interessato comunicazione dell’avvio del procedimento preordinato alla realizzazione di un’opera pubblica, prima dell’approvazione del progetto definitivo, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità. La giurisprudenza è univoca nel ritenere la comunicazione dell’avvio del procedimento ex art. 7 L. 7.8.1990, n. 241 non è necessaria nel caso di approvazione del progetto preliminare di un’opera pubblica, ma non altrettanto nel caso in cui sia stato approvato il progetto definitivo delle opere pubbliche, al quale è riconnessa per implicito anche la dichiarazione di pubblica utilità, come previsto dall’art. 14, comma 13, L. 11.2.1994, n. 109) (C.f.r.: C. di S., sez. IV, 11.4.2007, n. 1668).
Non è escluso, ma anzi espressamente previsto dalla legislazione nell’intento di accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, che l’atto approvativo del progetto definitivo possa contenere variante allo strumento urbanistico generale, in modo tale da assicurare che vi sia sempre perfetta simmetria tra l’opera pubblica approvata e le previsioni dello strumento urbanistico generale. Tuttavia allorquando l’approvazione del progetto definitivo muta la destinazione dell’area , essa rappresenta una variante al piano e come tale deve essere sottoposta alla procedura prevista per l’approvazione del piano stesso, da parte dei competenti organi competenti così come sancito anche dalla legge regionale n. 14/1982.
Emiliana Matrone
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DI NAPOLI-QUINTA SEZIONE
Sentenza 25 febbraio 2009 numero 1085
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 4020 del 2006, proposto da:
C. FRANCESCO, TERESA, CARMELA, MARIA, tutti rappresentati e difesi dall’Avv.;
contro
il COMUNE DI MARANO DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Ric-cardo Marone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Cesario Console, n. 3;
per l’annullamento
– dei provvedimenti prot. n. 9180 e n. 9181 U, datati 28.3.2006, no-tificati il 3 aprile 2006, facenti seguito all’atto di avviso per l’apposizione del vincolo espropriativo, notificato alla sola Carputo Teresa e datato 3 maggio 2005, relativamente al loro terreno sito in Marano e riportato al foglio 7, particelle 283 e 285, con i quali si rendono note le determinazioni in via provvisoria delle indennità e-spropriative;
– di ogni altro atto presupposto e conseguente, tra cui la delibera-zione di Consiglio Comunale n. 34 del 27.7.2005, ad oggetto l’approvazione del progetto definitivo nell’ambito del P.R.U. de-nominato “Giardino dei ciliegi”.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Marano di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 05/02/2009 il dott. Vincenzo Cernese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Premettono C. Francesco, Teresa, Carmela e Maria di essere comproprietarie, in parti eguali, del fondo sito in Marano, località Starza, Corso Umberto I, altezza civico 148, esteso mq. 2816, riportato in catasto terreni di Marano al foglio 7, particelle 283 e 285, ricadente , alla stregua del P.R.G. vigente in parte in area di interesse comune ed in parte in zona B/1.
Aggiungono di avere appreso che il loro terreno era stato oggetto di un progetto per la realizzazione di un centro sportivo polifunzionale P.R.U. denominato Giardino dei ciliegi, giusta delibera n. 13/2001 e che con successiva delibera n. 270/02 il Consiglio Comunale aveva approvato il bando di gara per l’affidamento in concessione e ge-stione della struttura sportiva polifunzionale nell’ambito del pro-gramma di riqualificazione urbana del complesso Ina Casa Rione Piave e dell’area Giardino dei ciliegi.
Aggiungono, ancora, che l’atto – notificato unicamente a C. Teresa – con cui, richiamando le predette deliberazioni, era stato comunicato l’avvio del procedimento preordinato all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio era stato da loro impugnato – unitamente alle predette deliberazioni – innanzi T.A.R. della Campania, con ricorso pendente innanzi alla V Sezione.
Tanto premesso e preso atto che il Comune di Marano, omettendo di adottare gli atti intermedi del procedimento, con i provvedimenti in epigrafe – peraltro notificati ai soli C. Francesco, Teresa e Carmela – aveva comunicato l’importo delle indennità di espropria-zione determinate in via provvisoria (nelle misure: per mq. 350 del suolo part. 285 pari ad euro 24.500,00 e per la particella 283 per mq. 2.540, pari ad euro 177.800,00), dando notizia anche dell’approvazione del progetto definitivo con la richiamata delibera di Consiglio Comunale n. 34/2005, Francesco, Teresa, Carmela e Maria, con ricorso notificato l’1.1.2006 e depositato il giorno 14 successivo, hanno impugnato, innanzi a que-sto Tribunale i provvedimenti predetti.
A sostegno del gravame gli interessati hanno dedotto le seguenti censure:
1) Eccesso di potere per erronei presupposti di diritto – Violazione dell’art 17 D.P.R. n. 327/2001, come sostituito dal DL. Vo n. 302 del 27.12.2002 – Difetto di motivazione – Illogicità manifesta – Violazione dei principi generali di trasparenza e di correttezza – viola-zione dell’art. 9 legge n. 241/1990;
2) Violazione dell’art. 19 D.P.R. n. 327/2001, come sostituito dall’art. 1 D.L. vo n. 302 del 27.12.2002 – Eccesso di potere;
3) Violazione dell’art. 20 D.P.R. n. 327/2001 – Eccesso di potere per omessa istruttoria;
L’intimato Comune si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 5 febbraio 2009 la causa è passata in deci-sione.
DIRITTO
1- Nel merito, il ricorso è fondato sotto il profilo della inosservanza delle regole poste a presidio del giusto procedimento di legge, con la conseguente invalidazione di tutti gli atti procedimentali, in concreto posti in essere.
2- Al riguardo si premette come, per una tradizione normativa risa-lente alla legge fondamentale 25 giugno 1865, n 2359 il procedi-mento espropriativo ed i vari atti in cui esso si articola trovano rigo-rosa e compiuta disciplina normativa al punto che l’alterazione o la eliminazione di alcuni snodi della sequenza procedimentale non può non inficiare la legittimità dei singoli atti compiuti e dell’attività amministrativa nel suo complesso.
Una tale minuta regolamentazione implica anzitutto la fissazione di un sistema di termini perentori in forza del quale ogni atto, a pena di decadenza della potestà ablativa, deve essere emanato entro il ter-mine perentorio previsto nell’atto che lo precede ed, a sua volta, nell’atto successivo deve darsi atto dell’efficacia dell’atto che in precedenza che lo aveva legittimato.
Inoltre dello stretto raccordo e della massima concentrazione che viene a determinarsi tra i vari atti del procedimento e che non trova riscontro nella disciplina di qualsivoglia altro procedimento amministrativo, deve darsi conto attraverso un sistema legale di adeguata pubblicizzazione dei vari atti compiuti in modo da rendere massi-mamente trasparente l’azione amministrativa che rappresenta l’obiettivo primario legislativamente perseguito.
La ratio di una tale disciplina è, all’evidenza, quella di garantire co-noscenza e partecipazione per i privati destinatari delle procedure ablative in modo tale che i beni di loro proprietà vengano a trovarsi in uno stato di soggezione entro termini certi e predeterminati, stret-tamente funzionali alle esigenze di interesse pubblico che, in concreto, intendono perseguirsi (Cfr. art. 42 Cost.).
3- Nel caso di specie , attraverso un’alterazione della sequenza pro-cedimentale che ha portato ad esautorare il procedimento espropria-tivo di alcuni passaggi fondamentali, tali regole sono state del tutto disattese al punto da ritenere inevitabilmente inficiato l’intero pro-cedimento.
Infatti – come fondatamente dedotto dai ricorrenti – il Comune di Marano si è limitato a comunicare unicamente l’avvio del procedi-mento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio – impu-gnato con altro ricorso n. 9402/2005 innanzi al T.A.R. della Campa-nia – ed i provvedimenti in epigrafe – oggetto della presente impu-gnativa – recanti la determinazione provvisoria dell’indennità di e-sproprio, allorquando la procedura era oramai allo stadio terminale.
Viceversa non è stata consentita agli interessati alcuna possibilità di interloquire spiegando osservazioni e suggerimenti in ordine agli atti eventualmente adottati dall’Autorità procedente nel corso della pro-cedura.
4- In particolare, fondata è la prima censura nella quale è dedotta la violazione dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, come sostituito dal D.L. vo 27.12.2002, n. 302, dell’art. 8 (atteso che il richiamo al suc-cessivo art. 9, palesemente non pertinente al caso di specie, è ascri-vibile a mera disattenzione) della legge n. 241/1990, atteso che unicamente in occasione della comunicazione dell’importo delle inden-nità provvisorie è stata data notizia ai ricorrenti del progetto definitivo per la realizzazione di un centro sportivo polifunzionale, appro-vato con la richiamata delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 27.7.2005, contestualmente dichiarandosene la pubblica utilità.
5- Al riguardo deve rilevarsi come, per attuare il criterio orientativo del giusto procedimento, l’obbligo della previa comunicazione di avvio sussiste in tutti i procedimenti in cui (anche implicitamente) sia configurabile una dichiarazione di pubblica utilità, sicché sussi-ste l’obbligo di dare all’interessato comunicazione dell’avvio del procedimento preordinato alla realizzazione di un’opera pubblica, prima dell’approvazione del progetto definitivo, che equivale a di-chiarazione di pubblica utilità.
6- La giurisprudenza è univoca nel ritenere la comunicazione dell’avvio del procedimento ex art. 7 L. 7.8.1990, n. 241 non è necessaria nel caso di approvazione del progetto preliminare di un’opera pubblica, ma non altrettanto nel caso in cui – come nella specie – sia stato approvato il progetto definitivo delle opere pubbli-che, al quale è riconnessa per implicito anche la dichiarazione di pubblica utilità, come previsto dall’art. 14, comma 13, L. 11.2.1994, n. 109) (C.f.r.: C. di S., sez. IV, 11.4.2007, n. 1668).
Anche la Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi in tal senso af-fermando che: << Secondo un principio giurisprudenziale consoli-data, l’approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica e, comunque, dell’atto costituente dichiarazione di pubblica utilità, de-ve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento in favore degli interessati secondo quanto previsto dagli artt. 7 e ss. L. n. 241 del 1990 >> (T.A.R. Campania, Sez. V, 1.2.2007, n. 828).
7- Ma fondata è anche la successiva censura atteso che, in violazio-ne dell’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, come sostituito dall’art. 1 D.L. vo n. 302 del 27.12.2002, il progetto definitivo approvato con la delibera consiliare n. 34/2005, per valere quale variante allo stra-mento urbanistico, avrebbe dovuto essere inviata alla Regione Cam-pania per ottenerne l’approvazione e solo dopo tale che quest’ultima fosse intervenutà avrebbe acquistato piena efficacia.
Sul punto rileva il Collegio come non è escluso, ma anzi espressa-mente previsto dalla legislazione nell’intento di accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, che il medesimo atto approvativo del progetto definitivo possa contenere variante allo strumento urbani-stico generale, anche sotto il profilo del cambio di destinazione della zona interessata dall’opera pubblica o la necessaria apposizione (o la reiterazione se scaduto ma, in ogni caso, previa adeguata motiva-zione) del vincolo preordinato all’esproprio, in modo tale da assicu-rare che vi sia sempre perfetta simmetria tra l’opera pubblica ap-provata e le previsioni dello strumento urbanistico generale.
Tuttavia allorquando l’approvazione del progetto definitivo muta la destinazione dell’area , essa rappresenta una variante al piano e co-me tale deve essere sottoposta alla procedura prevista per l’approvazione del piano stesso, da parte dei competenti organi competenti così come sancito anche dalla legge regionale n. 14/1982.
Tuttavia di siffatti adempimenti non v’è traccia nei provvedimenti impugnati.
8- Fondata è anche l’ultima censura inerente alla violazione dell’art. 20, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 327/2001 che prevede a cura del pro-motore dell’espropriazione la compilazione degli elenchi dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria, nel termine di 30 giorni dalla efficacia dell’atto che dichiara la pubblica utilità, la notificazione degli stessi elenchi a ciascun proprietario (nella parte che lo riguarda), in modo da consentire agli interessati nei successivi trenta giorni la presentazione di osservazioni scritte ed il deposito di do-cumenti.
Come ben rilevato dai ricorrenti, i provvedimenti impugnati poteva-no essere legittimamente adottati solo successivamente all’adempimento delle fasi descritte nei commi 1 e 3 del citato art. 20, con la conseguenza che l’omissione delle fasi in esame non ha consentito agi interessati di svolgere osservazioni ed offrire sugge-rimenti in ordine alla determinazione dell’indennità di espropriazio-ne.
9- Tanto basta per l’accoglimento del gravame con consequenziale annullamento degli atti impugnati.
10- In ragione dell’esito della controversia, le spese di causa, nell’importo liquidato in dispositivo, devono infine porsi a carico dell’amministrazione soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indica-to, così dispone:
a) lo accoglie; per l’effetto, annulla i provvedimenti prot. n. 9180 e n. 9181 U, datati entrambi 28.3.2006, nonché la delibera del Consi-glio Comunale n. 34 del 27.72005,
b) condanna l’intimato Comune al pagamento in favore dei ricorren-ti delle spese giudiziali complessivamente quantificate in euro 1500,00 (millecinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 05/02/2009