“Il provvedimento di fermo amministrativo dei beni mobili registrati (nella specie, un’autovettura) emesso dal un concessionario del servizio riscossione tributi ex art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 è un atto funzionale all’espropriazione forzata attraverso il quale si realizza il credito dell’amministrazione, e pertanto la tutela giurisdizionale nei confronti dello stesso si realizza dinanzi al giudice ordinario con le forme dell’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi”.
Le Sezioni Unite, con l’ordinanza 17 gennaio 2007, n. 875, hanno confermato quanto già stabilito dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 14710 del 2006 e dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4689 del 2005.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE CIVILI, Ordinanza 17 gennaio 2007, n. 875
Svolgimento del processo
P. F., con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., chiedeva al tribunale del lavoro di Catanzaro la sospensione in via cautelare del provvedimento della E.T.R. s.p.a., concessionaria della riscossione tributi per la provincia di Catanzaro, col quale veniva disposto il fermo amministrativo ex art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, di una sua autovettura, per cartelle di pagamento relative ad omesso versamento di contributi previdenziali.
Con ordinanza del 7 gennaio 2004 il giudice del lavoro, osservato che l’atto era stato emesso da un concessionario di un pubblico servizio, e che la dedotta lesione riguardava interessi legittimi e non diritti soggettivi, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Instaurato il giudizio di merito la F. proponeva ricorso per regolamento di giurisdizione, chiedendo che venga dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e invocando precedenti in tal senso nella giurisprudenza del t.a.r. Calabria il quale, con decisione dell’8 maggio 2003, aveva negato la propria giurisdizione, ritenendo che la stessa apparteneva al giudice ordinario, essendo afferente ad una controversia in materia di contributi previdenziali, devoluta in via esclusiva alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro. Nel giudizio di merito la F. aveva dedotto:
a) incostituzionalità della norma che prevede la misura in contestazione per violazione degli articoli 3, 24 e 111 Cost, in quanto disposta in assenza di qualsiasi contraddittorio, con violazione del diritto di difesa; per violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.) ; per violazione dell’art. 42 Cost., in quanto limitativa del diritto di proprietà;
b) violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, in relazione alla chiarezza e motivazione degli atti amministrativi; dell’art. 7 dello statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000); degli articoli 86 e 50 del d.P.R. n. 602/73 a seguito della modifica introdotta dall’art. 1 del d.l.vo n. 193/2001 per mancata emanazione del decreto attuativo; dell’art. 86, comma secondo, del d.P.R. n. 602/73 per mancata comunicazione del provvedimento; eccesso di potere per erronea rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto.
Motivi della decisione
Le Sezioni Unite ritengono che debba essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
Si devono richiamare, in proposito, le ordinanze delle Sezioni Unite n. 31 gennaio 2006, n. 2053, e 23 giugno 2006, n. 14701, nelle quali è stato affermato che il provvedimento di fermo è un atto funzionale all’espropriazione forzata e, quindi, mezzo di realizzazione del credito dell’amministrazione, per cui la tutela giurisdizionale nei confronti dello stesso si deve realizzare dinanzi al giudice ordinario con le forme dell’ opposizione all’ esecuzione e agli atti esecutivi (art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973). Tale orientamento è condiviso dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. di Stato, Sez. V, n. 4689/05).
Il Collegio condivide le soluzioni accolte dalla precedente giurisprudenza rilevando, altresì, che la questione di legittimità costituzionale sul predetto criterio di riparto della giurisdizione in materia di fermo amministrativo, sollevata dal Consiglio di Stato con ordinanza 13 aprile 2006, n. 2032, sul presupposto che tale criterio si risolverebbe in una deminutio di tutela giurisdizionale, è stata dichiarata manifestamente infondata con la già richiamata ordinanza delle Sezioni Unite n. 14701 del 23 giugno 2006, alla quale il Collegio aderisce.
L’esistenza di incertezze interpretative al tempo della proposizione del regolamento giustificano una pronuncia dio compensazione delle spese di questo giudizio per regolamento.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite;
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 12 ottobre 2006.