Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con la Sentenza 26 settembre 2008 n. 4285, sottolinea che nelle controversie in materia di fermo amministrativo instaurate prima dell’entrata in vigore dell’art. 35 co. 26 quinques, D.L. 4 luglio 2006 n. 223, non trova applicazione la giurisdizione esclusiva delle Commissioni Tributarie. In considerazione della natura innovativa della disposizione infatti, essa non esplica effetti sui processi già in corso, in virtù del principio desumibile dall’art. 5, Cod. Proc. Civ. che rende irrilevanti, ai fini della giurisdizione, i mutamenti legislativi successivi alla proposizione della domanda, nel caso in cui la modifica privi della giurisdizione il giudice che ne era investito al momento della domanda stessa.
Sicché in applicazione del principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui il fermo amministrativo di beni mobili registrati è atto funzionale all’espropriazione forzata e quindi mezzo di realizzazione del credito, il relativo contenzioso rientra nella giurisdizione del giudice ordinario con determinazione della competenza in relazione alla natura dei crediti per il cui mancato pagamento è stato emesso il provvedimento di fermo.
Emiliana Matrone
T.A.R. Lombardia – Milano / Sentenza 26/09/2008 n. 4285
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione 3^ ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso 4137/2004 proposto da:
V. L.
in proprio nonché rappresentato e difeso dall’avvocato con domicilio eletto in
contro
E. SPA, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall’avvocato
per l’annullamento
del provvedimento di fermo di beni mobili registrati n. 037584 del 13.6.2004, relativo all’autovettura …omissis… di proprietà del ricorrente ed emesso da E. S.p.A
Udito, alla Camera di consiglio del 17 settembre 2008, il relatore Presidente Domenico Giordano, e uditi altresì i procuratori delle parti presenti come da verbale;
visti gli atti tutti della causa;
considerato che:
con il ricorso in epigrafe il ricorrente chiede l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento con cui l’E., in qualità di concessionario della riscossione dei tributi per la provincia di Milano, aveva disposto il fermo amministrativo dell’autovettura targata …omissis…, di proprietà dello stesso ricorrente;
con ordinanza n. 2462 del 7 ottobre 2004 veniva accolta la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato;
l’E. si costituiva in giudizio, opponendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso;
all’udienza camerale il ricorso veniva spedito in decisione;
ritenuto che:
non trova applicazione nella controversia in esame la modifica legislativa, recentemente introdotta con l’art. 35, comma 26 quinques, del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, con cui le controversie in materia di fermo amministrativo sono state attribuite alla giurisdizione esclusiva delle commissioni Tributarie. In considerazione della natura innovativa della disposizione, essa non esplica effetti sui processi già in corso, in virtù del principio desumibile dall’art. 5 c.p.c. che rende irrilevanti, ai fini della giurisdizione, i mutamenti legislativi successivi alla proposizione della domanda, nel caso in cui la modifica privi della giurisdizione il giudice che ne era investito al momento della domanda stessa;
nella fattispecie deve quindi trovare applicazione il pregresso principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui il fermo amministrativo di beni mobili registrati è atto funzionale all’espropriazione forzata e quindi mezzo di realizzazione del credito con la conseguenza che il relativo contenzioso non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, bensì in quella del giudice ordinario con determinazione della competenza in relazione alla natura dei crediti per il cui mancato pagamento è stato emesso il provvedimento di fermo (cfr., da ultimo, S.U. 13 febbraio 2008 n. 3394; id. 5 giugno 2008 n. 14831);
in base ai principi sul giusto processo affermati dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 77 del 2007), dalle Sezioni Unite (cfr. sentenza n. 4109/2007) e dal Consiglio di Stato (VI n. 3801/2007), va in ogni caso salvaguardata la conclusione del processo con una decisione che dirima nel merito la controversia, senza pregiudizio per l’esercizio dell’azione derivante dalla soluzione di questioni di carattere processuale;
pertanto, in applicazione del principio della translatio iudicii, alla dichiarazione di difetto di giurisdizione può seguire ad iniziativa di parte il prosieguo della controversia avanti al giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda dichiarata in questa sede inammissibile per difetto di giurisdizione (cfr. Corte cost. n. 77/2007);
a tal fine le parti hanno l’onere di riassumere il giudizio dinanzi al giudice competente nel termine massimo di sei mesi dalla comunicazione della presente sentenza (in analogia a quanto previsto dagli artt. 50 e 367 c.p.c.);
sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti.
P. Q. M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4137/04:
– dichiara il difetto di giurisdizione del TAR sul ricorso in epigrafe;
– compensa per intero le spese tra le parti.
La presente sentenza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano il 17 settembre 2008