FONDO VITTIME DELLA STRADA
L’art. 283 del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni) riproduce gli art. 20 e 21 della legge 990/1969, disciplinando il sistema di tutela delle vittime di sinistri stradali nelle ipotesi in cui per il danneggiato non sia possibile agire nei confronti dell’assicuratore del responsabile del sinistro.
Alle tre ipotesi che tradizionalmente prevedevano l’intervento del Fondo se ne è aggiunta una quarta. Ora è possibile adire il Fondo non solo per il risarcimento delle lesioni, ma anche per il risarcimento dei danni a cose.
Ipotesi in cui è possibile adire il Fondo vittime
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell’art. 283 del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, risarcisce i danni causati dalla circolazione stradale dei veicoli e dei natanti nei casi in cui:
a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa in liquidazione coatta amministrativa;
d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario.
Invero, l’art. 122, comma 3, del nuovo codice delle assicurazioni, stabilendo che “l’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’art. 283, co 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza”, ha portata innovativa rispetto a quanto in passato previsto nella legge 990/1969.
In quest’ultima, infatti, in caso di circolazione del veicolo avvenuta proibente domino, l’assicurazione era sempre operante.
Il nuovo testo dell’art. 122, invece, prevede che l’assicurazione non ha effetto dal momento in cui il titolare del veicolo presenti denunzia all’autorità di pubblica sicurezza.
Qualora si verifichi un sinistro successivamente a detta denunzia, è possibile adire il Fondo.
Nel caso di cui alla lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona.
Nel caso di cui alla lettera b), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonché per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all’importo di euro cinquecento, per la parte eccedente tale ammontare.
Nel caso di cui alla lettera c), il risarcimento è dovuto sia per i danni alla persona che per quelli alle cose.
Infine, nel caso di cui alla lettera d), il risarcimento è dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose.
Prima dell’entrata in vigore del codice delle assicurazioni il fondo vittime delle assicurazioni era gestito, a turno, dalle imprese assicurative designate dal Ministero dell’Industria; ora, l’art. 258 del codice delle assicurazioni dispone che il Fondo è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, dalla CONSAP Spa.
Tale società ha sede in 00198 Roma alla Via Yser n. 14, tel. 0685796415 – fax 068411844 – e-mail: segreteria.fgs@consap.it . Le imprese, invece, alle quali è affidato il compito di liquidare i danni sono designate dall’ISVAP.
Attualmente le imprese designate per territorio sono:
1. Per Marche e Puglia:
RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’ – TRIESTE.
2. Per Basilicata, Calabria e Lazio:
ASSITALIA SPA – ROMA;
3. Per Abruzzo, Emilia-Romagna, Molise, Toscana, Trentino Alto Adige e Sicilia:
FONDIARIA-SAI SPA- FIRENZE;
4. Per Piemonte e Valle d’Aosta:
SOCIETA’ REALE MUTUA SI ASS.NI – TORINO;
5. Per Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Veneto:
ASS.NI GENERALI SPA – MILANO
Condizioni di procedibilità dell’azione giudiziaria
Ai sensi dell’art. 287 del codice delle assicurazioni, l’azione giudiziaria deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell’impresa designata 8quindi non anche contro la CONSAP). Tale azione, invece, deve essere preceduta da lettera di messa in mora inviata con raccomandata a.r. sia alla CONSAP che all’impresa designata quale Fondo vittime della strada.
L’azione è proponibile decorsi 60 giorni dal ricevimento della raccomandata per i casi di cui all’art. 283, lettera a), b) e d), e decorsi sei mesi nell’ipotesi di cui alla lettera c).
Nel caso previsto dall’art. 283, co 1, lettera b), deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno.
La giurisprudenza è ferma nell’affermare che va sporta querela contro ignoti per il caso di veicoli o natanti non identificati.
La querela deve essere proposta entro tre mesi dal giorno della notizia del reato.
A tal proposito, il Tribunale di Nocera Inferiore, 28 marzo 2001, soggiunge che “il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nel presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, ha l’onere di provare: a. che l’incidente si è verificato per condotta (dolosa o colposa) del conducente dell’altro mezzo; b. che il conducente del veicolo non identificato è rimasto sconosciuto. A tal fine, se non può pretendersi dal danneggiato di adoperarsi personalmente in indagini articolate e complesse ricerche, è sufficiente (ma pure necessario) dimostrare quanto meno che, dopo l’incidente, sia stata presentata denuncia alle competenti autorità di polizia, e che le indagini compiute da queste o disposte dall’autorità giudiziaria abbiano avuto esito negativo”.