Nel caso di furto in appartamento in cui i ladri si erano introdotti servendosi di un’impalcatura per lavori edilizi installata lungo la facciata di un contiguo edificio comunale, per la Cassazione, nella Sentenza n. 4591 del 22 febbraio 2008, è configurabile a carico del proprietario di quest’ultimo la responsabilità prevista dall’art. 2051 cod. civ. e che, inoltre, gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della p.a. nella esecuzione dei lavori, con la facoltà a mezzo del direttore di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilità per l’ente committente. Emiliana Matrone
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