Giudice di Pace di Caserta, Avv. Generoso Bello, sentenza del 11.02.2008
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Si ringrazia l’Avv. Pietro D’Antò per aver consentito la pubblicazione della richiamata sentenza anche su www.consulenza-legale.info.
REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASERTA – 1a SEZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Caserta, Avv. Generoso Bello, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 9097/06 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni, introitata in decisione nell’udienza dell’8.2.2008, vertente:
T R A
Tizio, nato a Cervino (CE) il …, elettivamente domiciliato in Caserta …, presso lo studio dell’Avv. … che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell’atto di citazione -attore-
E
Condominio del Parco del Sempronio, con sede in Caserta …, in persona dell’Amministratore p.t., sig. Mevio, elettivamente domiciliato in Caserta …, presso lo studio dell’Avv. … che lo rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta; -convenuto-
NONCHE’
KKKK Assicurazioni S.p.A., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Aversa (CE) … , presso lo studio dell’Avv. … che la rappresenta e difende per mandato in calce alla copia notificata dell’atto di chiamata in causa; -chiamata in causa-
* * *
CONCLUSIONI: Come da verbale di causa e comparse conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Tizio , rappresentato e difeso come in epigrafe, conveniva il Condominio Parco del Sempronio, in persona dell’Amministratore p.t., innanzi a questa Giustizia per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: Condannare il Condominio Parco del Sempronio, in persona dell’Amministratore p.t., al pagamento, in favore dell’attore, della somma di € 2.500,00, a titolo di risarcimento per i danni subiti dall’immobile di proprietà dello stesso e, comunque, nei limiti di € 2.500,00. Vinte le spese e competenze di giudizio, con attribuzione.
A fondamento della domanda, l’istante esponeva: 1) di essere proprietario di un appartamento sito in Caserta, al I° piano del Condominio Parco del Sempronio n. 33; 2) dopo il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato, l’istante provvedeva ad installare nel proprio appartamento un impianto di riscaldamento autonomo; 3) il distacco dall’impianto centralizzato non aveva creato problemi di sorta, fino al 25-26 gennaio 2005, allorquando l’attore veniva svegliato da un rumore di acqua cadente in modo continuativo. Nella circostanza, l’istante constatava che ben quattro vani del proprio appartamento erano stati invasi da acqua che fuoriusciva da tubi desueti del riscaldamento centralizzato; 4) detti tubi, nonostante alcun condomino utilizzasse da tempo il riscaldamento centralizzato, non erano stati mai rimossi dal condominio, né lo stesso aveva provveduto a tappare i fori di entrata a monte; 5) a seguito del sinistro, l’istante constatava ingenti danni a parati di seta, stucchi veneziani, marmi, parquet e suppellettili, per il riparino dei quali si era reso necessario sborsare i € 4.500,00, iva esclusa; 6) l’istante dava immediata notizia all’Amministratore del Condominio il quale denunciava il sinistro alla KKKK Assicurazioni S.p.A., che copriva i rischi r.c. del fabbricato; 7) la Compagnia assicuratrice rubricava il sinistro al n. 3412/99/1379 ed a far periziare l’immobile da un tecnico di sua fiducia, che valutava il danno in € 3.200,00 e rilasciava, per la detta somma, un atto di accertamento conservativo; 8) a tutt’oggi l’istante non aveva ricevuto il ristoro dei danni subiti ed, avendo stimato i danni in € 4.500,00, aveva scelto di limitare, in questa sede, la domanda risarcitoria ad € 2.500,00 per la quale era competente il Giudice adito, senza, però, rinunciare ai danni ulteriori.
Si costituiva il convenuto Condominio Parco del Sempronio, in persona dell’amministratore p.t., rappresentato e difeso come in epigrafe, che resisteva alla domanda attrice e chiedeva: a) in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa della KKKK Assicurazioni S.p.A., affinché manlevi il Condominio dalle pretese attoree; b) nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto. Vinte le spese, con attribuzione.
A sostegno delle proprie tesi, il comparente Condominio deduceva: 1) il fatto oggetto della domanda, ancorché non provato, asseritamene dannoso, non era riconducibile ad una ipotesi di responsabilità del comparente condominio; 2) anche l’ammontare dei presunti danni doveva essere provato; 3) in più occasioni, anche verbali, aveva avvisato il proprio assicuratore, KKKK S.p.A., che la polizza stipulata copriva i rischi del condominio in siffatte circostanze.
Il G.I. autorizzava la chiamata in causa della KKKK Assicurazioni S.p.A..
Si costituiva, dunque, la KKKK Assicurazioni S.p.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in epigrafe, che resisteva alla domanda e chiedeva: a) in via preliminare, dichiarare la prescrizione del diritto azionato per i motivi compiutamente esposti; b) in via gradata, nel merito, rigettare la domanda attorea perché improponibile ed improcedibile e, comunque, totalmente infondata in fatto ed in diritto e non provata in nessuno dei suoi elementi costitutivi, anche con riferimento al quantum preteso; c) condannare l’attore alla rifusione delle spese ed onorari di giudizio.
A sostegno delle proprie difese, essa chiamata in causa deduceva, tra l’altro: 1) in via preliminare, era maturata la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni per essere ampiamente decorsi i termini di cui all’art. 2952, comma 2, c.c., né vi era traccia agli atti di causa di documenti interruttivi della prescrizione, pertanto, la domanda va rigettata. Precisava che l’evento dannoso de quo si sarebbe verificato il giorno 26.1.2005; mentre l’atto di chiamata in causa era stato notificato il 31.11.2006, ben oltre un anno dall’evento; 2) in via gradata, alcuna forma di responsabilità può essere ascritta al Condominio. Difatti, i danni lamentati sono riconducibili all’esecuzione dei lavori relativi all’impianto di riscaldamento autonomo. Tale assunto era confermato dall’accertamento tecnico, effettuato dal fiduciario della comparente che allegava, dove, tra l’altro, era detto testualmente: “L’acqua proveniva dallo stesso impianto di riscaldamento autonomo installato nell’immobile dell’attore Sempronio e raccordato al vecchio impianto”; 3) l’evento per cui è causa si era verificato in assenza di rottura di tubazioni e/o impianti di servizio del fabbricato assicurato; 4) Non vi era la prova sulla proprietà del fabbricato in capo all’attore Sempronio.
Veniva disposta ed espletata la C.T.U..
Nessun ulteriore mezzo istruttorio veniva espletato e la causa veniva introitata in decisione sulla scorta delle risultanze della CTU, della documentazione in atti, delle conclusioni rassegnate e delle comparse di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è infondata e va rigettata.
Preliminarmente, va evidenziato che all’azione risarcitoria del danno di che trattasi può pacificamente riconoscersi la natura extracontrattuale della responsabilità per fatto illecito, ai sensi dell’art. 2043 c. c..
In ordine all’eccezione formulata dalla chiamata in causa, KKKK Assicurazioni S.p.A., secondo cui sarebbe intervenuta la prescrizione del diritto al risarcimento, ex art. 2952, comma 2, c.c., si rendono necessarie ed opportune le seguenti fondamentali precisazioni.
In primo luogo, deve muoversi dal presupposto che esista un rapporto interno tra condomino (attuale attore) ed il condominio, che si sostanzia, in specie, tra il danneggiato ed il presunto danneggiante.
Di conseguenza, il rapporto tra il Condominio (assicurato) e la KKKK Assicurazioni S.p.A. (suo assicuratore) configura un rapporto esterno rispetto a quello tra il danneggiato (condomino) e presunto danneggiante (condominio), pertanto, le eccezioni proposte da quest’ultima (la KKKK S.p.A.), in ordine al rapporto assicurativo ed alla relativa polizza, hanno effetto nei soli confronti del soggetto garantito (il condominio) e non certo nei confronti dell’attore (quale soggetto danneggiato), contro il quale, peraltro, nessuna eccezione di tal guisa è stata formulata, da parte del Condominio convenuto.
Sicché, ove fosse intervenuta l’invocata prescrizione (ma non è così per quanto si dirà di seguito), questa opererebbe nei soli confronti del Condominio Parco del Sempronio (quale soggetto garantito) e non di certo nei confronti dell’attore.
Tuttavia, agli atti di causa, in particolare nel fascicolo della stessa chiamata in causa, KKKK S.p.A., risulta esibita la copia della “scheda sinistro”, dalla quale si legge, tra l’altro: a) data denuncia: 30.6.2005; b) data incarico: 1.8.2005; c) data firma atto liquid.: 19.10.2005 e d) data consegna perizia: 4.12.2005.
Si consideri che tale scheda è chiaramente richiamata anche nella comparsa di costituzione e risposta della medesima KKKK Assicurazioni S.p.A..
Inoltre, nel fascicolo di parte del Condominio Parco del Sempronio, risulta esibita una nota della stessa KKKK Assicurazioni S.p.A., datata 15.12.2005, nella quale si legge: “I danni riferiti all’evento in argomento non sono riconducibili alla responsabilità della ditta assicurata (Cond. Parco del Sempronio Trieste). Dai ns. accertamenti tale evento risulterebbe imputabile all’esecuzione dell’impianto di riscaldamento autonomo”.
Ed allora, atteso che l’evento dannoso di che trattasi si è verificato il 25 gennaio 2005, deve affermarsi che alcuna prescrizione è intervenuta poiché obiettivamente interrotta con i citati documenti e, dunque, la contestazione formulata dalla KKKK Assicurazioni S.p.A. va rigettata.
Deve ancora opportunamente ricordarsi, questa volta a parte attrice, che le Sezioni Unite del Supremo Collegio hanno sancito che: “Non è consentita al creditore la parcellizzazione in plurime e distinte domande dell’azione giudiziaria per l’adempimento di una obbligazione pecuniaria” (cfr. Cass. SS.UU. 15.11.2007 n. 23726).
Consegue che l’azione risarcitoria in esame non consente all’istante di limitare la domanda alla somma di € 2.500,00 e, nel contempo, formulare la riserva di agire successivamente per la differenza di € 2.000,00.
In concreto, non esiste alcuna facoltà dell’agente di parcellizzazione della domanda risarcitoria in plurime e distinte domande giudiziarie, vertendosi, appunto, in specie, in tema di obbligazione pecuniaria.
Nel merito, il decidente, riportandosi alla relazione depositata dal C.T.U. Geom. Caio, ritiene che vada esclusa qualsivoglia responsabilità a carico del Condominio convenuto, nella causazione dei danni lamentati dall’attore.
Invero, la detta relazione, accompagnata da una serie di rilievi fotografici, concernenti, tra l’altro, i vasi di espansione allocati sui lastrici di copertura del fabbricato ed i locali nei quali sono alloggiati gli impianti, i vecchi attacchi annegati nel muro, i pannelli radianti dell’appartamento, le parti dell’ap-partamento danneggiati, acc., si leggono le seguenti “conclusioni e considerazioni”: “In ragione della complessità dell’impianto, distribuito tra quello del riscaldamento centralizzato e quello atto a produrre aria fredda per il condizionamento, in ragione che le apparecchiature e tutto ad essi correlato è dismesso da oltre un decennio ed in considerazione che alcune tubazioni montanti risultano addirittura interrotte, non è stato possibile accertare, inequivocabilmente, la causa che ha prodotto le infiltrazioni all’interno dell’abitazione Tizio. Tuttavia, è d’obbligo riferire che l’acqua dispersa è venuta dalle tubazioni in rame che precedentemente alimentavano gli elementi. Queste allorquando furono installate quelle nuove, in uno con la caldaia murale, furono prima lasciate aperte e, successivamente, dopo l’evento, venivano strozzate e saldate”.
Emblematicamente, quest’ultima parte della relazione in esame induce il decidente ad escludere qualsivoglia responsabilità a carico del Condominio convenuto.
Infatti, l’affermazione in questione è rilevante e fondamentale poiché pone in evidenza la circostanza che al momento dell’installazione dell’impianto autonomo di riscaldamento, le vecchie tubazioni (quelle riferite al preesistente impianto di riscaldamento centralizzato), non furono correttamente tappate con idonee strozzature e saldature, ma addirittura lasciate aperte.
Ed allora, tenuto conto di tali mancate strozzature e/o saldature, eventuali confluenze di acqua piovana sui vasi di espansione, obsoleti poiché dismessi da circa un decennio ed allocati sui lastrici di copertura del fabbricato, ben potevano dar luogo all’entrata dell’acqua stessa nelle vecchie tubazioni, anch’esse dismesse da circa un decennio, le quali sia per la loro fatiscenza che, soprattutto, per le mancate strozzature e saldature (non operate al momento dell’installazione dell’impianto autonomo di riscaldamento), ben potevano, per caduta, produrre copiose infiltrazioni nell’appartamento di proprietà dell’istante, peraltro situato al primo piano.
A tale riguardo, va precisato che, nell’ipotesi di installazione di un impianto di riscaldamento autonomo, in sostituzione dell’impianto di riscaldamento centralizzato, nell’unità immobiliare interessata, è compito dell’installatore del nuovo impianto di provvedere, contestualmente, alla strozzatura ed alla saldatura delle precedenti tubazioni dell’impianto centralizzato ed assolutamente mai lasciarle aperte, com’è avvenuto nel caso di specie. Tant’è che, come chiaramente ha riferito il C.T.U., solo dopo l’evento dannoso di che trattasi, le vecchie tubazioni venivano strozzate e saldate.
Non può, dunque, revocarsi in dubbio che la responsabilità nella causazione dei danni lamentati dall’istante non può essere ascritta al Condominio Parco del Sempronio, ma va ricercata a carico dell’Impresa che curò l’installazione dell’impianto di riscaldamento autonomo.
Consegue che la domanda attrice va rigettata perché infondata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Caserta, letti gli atti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Tizio, contro il Condominio Parco del Sempronio di Caserta, in persona dell’amministratore p.t., nonché nei confronti della chiamata in causa, KKKK Assicurazioni S.p.A., in persona del l.r.p.t., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda attrice;
2) Condanna l’attore, Tizio , al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.400,00, di cui € 580,00 per diritti, € 660,00 per onorari ed il resto per spese e 12,50%, oltre C.P.A. ed I.V.A., che attribuisce al 50% in favore del Condominio Parco del Sempronio, con distrazione al procuratore per esso costituito ed al 50% in favore della KKKK Assicurazioni S.p.A., in persona del l.rp.t.;
3) Pone a carico del medesimo attore, Tizio, le spese per la C.T.U., come liquidate.
Si esegua nonostante gravame.
Caserta, 11 Febbraio 2008
Il Giudice Coordinatore
Avv. Generoso Bello
Sentenza pubblicata da www.iussit.eu
Si ringrazia l’Avv. Pietro D’Antò per aver consentito la pubblicazione della richiamata sentenza anche su www.consulenza-legale.info.