Giudice di Pace di Caserta, Avv. Generoso Bello, sentenza del 30.04.09
Sentenza pubblicata da www.iussit.eu
Si ringrazia l’Avv. Pietro D’Antò per aver consentito la pubblicazione della richiamata sentenza anche su www.consulenza-legale.info.
REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASERTA – 1a SEZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Caserta, Avv. G. Bello, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 8999/08 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni, introitata in decisione nell’udienza del 21.4.2008, vertente:
T R A
SEMPRONIAX, nata a …., elettivamente domiciliato in …., presso lo studio dell’Avv. … che la rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso; -ricorrente-
E
KKKK Assicurazioni S.p.A., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in …., presso lo studio dell’Avv. … che la rappresenta e difende per mandato in calce alla copia notificata del ricorso; -resistente-
NONCHE’
MEVIAX Gx, elettivamente domiciliata in … , presso lo studio dell’Avv. …. che la rappresenta e difende per mandato in calce alla copia notificata del ricorso; -resistente-
***
Conclusioni: come da verbale di causa e comparse di discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 3 L. 102/2006, ritualmente notificato, Semproniax, rappresentata e difesa come in epigrafe, conveniva la KKKK Assicurazioni S.p.A., in persona del l.r.p.t., nonché Meviax Gx, innanzi a questa Giustizia, per ivi sentir così provvedersi: 1) dichiarare l’esclusiva responsabilità di Meviax Gx nella causazione del sinistro de quo; 2) condannare la KKKK Assicurazioni SpA al pagamento in favore: a) della ricorrente di tutti i danni patrimoniali, biologici e morali da essa sofferti nella misura che il giudice, anche a seguito di CTU, riterrà di dover liquidare per le causali in premessa, oltre interessi e rivalutazione Istat, dal fatto al soddisfo, contenendo il cumulo delle domande nei limiti di € 5.000,00; b) del sottoscritto procuratore, anticipatario, delle spese e competenze di lite.
A fondamento della domanda, l’istante esponeva: 1) il 28.8.2007, alle ore 10,00, l’istante era a bordo della Renault, tg. …., condotta dalla proprietaria Tiziax e, giunta alla Via Camusso in Caserta, da Via S. Francesco d’Assisi, la Renault, seguita dalla VW Polo, tg. …, di Caiox, si fermava incolonnata ad altri autoveicoli, in attesa del semaforo verde; 2) nelle dette circostanze, la VW Polo del Caiox veniva tamponata e sospinta sulla Renault dalla Fiat Punto, tg. …, condotta dalla proprietaria Meviax Gx assicurata per la r.c.a. dalla KKKK S.p.A.; 3) la Renault riportava danni alla parte posteriore, mentre l’istante e la conducente subivano lesioni; 4) in particolare, i sanitari del P.S. dell’Ospedale Civile di Caserta diagnosticavano alla ricorrente, in avanzato stato di gravidanza, un trauma cervicale, con prognosi di gg. 5 s.c.; 5) l’istante veniva seguita dal Dr. XXxx il quale, a seguito di esami, rilasciava i relativi certificati, i primi due di ulteriori 10 gg. ciascuno ed il terzo attestante la sussistenza di postumi in misura non inferiore al 2%; 6) il sinistro veniva rilevato dalla Polizia Municipale di Caserta; 7) con n. due note racc. a/r dei 15.9.2007 e 4.3.2008, veniva chiesto, senza esito, il risarcimento dei danni alla KKKK Assicurazioni S.p.A..
Con un’unica memoria difensiva si costituivano le resistenti KKKK Assicurazioni S.p.A., in persona del l.r.p.t., e Meviax Gx, rappresentate e difese come in epigrafe, che resistevano alla domanda attrice e chiedevano: 1) si accolga l’eccepita pregiudiziale e si rigetti la domanda perché improponibile ed improcedibile avendo l’attrice evocato in giudizio la deducente e non già la YYYY Mutua S.p.A. che copriva la r.c.a. della Renault, tg. …., ed, in ogni caso, estromettere KKKK S.p.A. dal giudizio per carenza di legittimazione passiva; 2) accogliersi le ulteriori pregiudiziali e rigettarsi la domanda con rifusione di spese ed onorari di lite, con attribuzione; 3) rigettarsi nel merito la domanda perché inammissibile, improponibile ed improcedibile, nonché infondata e comunque non provata né sull’an né sul quantum, con rifusione di spese ed onorari di lite, con attribuzione.
In istruttoria venivano ammesse ed espletate le prove testimoniali.
La causa veniva introitata in decisione sulla scorta delle risultanze istruttorie, della documentazione in atti e delle conclusioni rassegnate e delle note di discussione depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile.
Invero, il comma 3, dell’art. 141 del D.Lgs. 7.9.2005 n. 209 (codice delle assicurazioni private), statuisce che: “L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all’articolo 145. L’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV”.
Il comma 1, del prefato art. 141 stabilisce che: “Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”.
Ed ancora, il comma 2 del medesimo art. 141, D.Lgs 209/05, prevede che: “Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’articolo 148.
Infine, il comma 4, del ripetuto art. 141, statuisce che: “L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150”.
In tale prospettiva, la sentenza del Tribunale di Torino, dell’11.10.2007, esibita in copia dalla ricorrente, non è del tutto condivisibile dal decidente, poiché costituisce un’interpretazione che, seppur rispettabile, stravolge la ratio normativa di cui al D.Lgs. 209/05, nel senso di introdurre principi e valutazioni verosimilmente in contrasto con il tenore letterale e lo spirito della nuova disciplina voluta dal legislatore, come dettati, in particolare, dall’art. 141 del D.Lgs 209/05.
Infatti, l’art. 141 in parola, oltre che stabilire la risarcibilità del danno subito dal soggetto trasportato a carico dell’Ente assicurativo del veicolo vettore, prevede la facoltà, non l’obbligo, per l’impresa di assicurazione del responsabile civile di intervenire nel giudizio e chiedere l’estromissione dell’impresa di assicurazione del veicolo vettore, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato.
A ciò aggiungasi che la disciplina in esame, al comma 3, del ripetuto art. 141, del D.Lgs. 209/05, prevede anche il diritto di rivalsa dell’Impresa assicuratrice del veicolo vettore, nei confronti dell’Impresa assicuratrice del responsabile civile.
Nel caso di specie, invece, l’assicuratore del soggetto ritenuto responsabile civile, KKKK Assicurazioni S.p.A., convenuto in giudizio, non solo ha chiesto il rigetto della domanda ma, in via pregiudiziale, ha eccepito l’impro-cedibilità del ricorso per la mancata osservanza del dettato di cui al detto art. 141 del D.Lgs. 209/05, sostenendo, correttamente, che la domanda risarcitoria, proposta da soggetto trasportato, andava proposta nei confronti dell’assicuratore del veicolo vettore.
Le considerazioni che precedono inducono il decidente alla declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Stante la peculiarità della controversia, vanno ritenuti sussistenti sufficienti motivi di Giustizia perché le spese di giudizio vadano dichiarate interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Caserta, letti gli atti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Semproniax Anna, contro la KKKK Assicurazioni S.p.A., in persona del l.r.p.t., nonché Meviax Gx, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara l’improcedibilità del ricorso;
2) Dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Caserta, 30 Aprile 2009
Il Giudice Coordinatore
(Avv. Generoso Bello)
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