Giudice di Pace di Caserta, Dr. Domenico Barra, sentenza del 14.01.2008
Sentenza pubblicata da www.iussit.eu
Si ringrazia l’Avv. Pietro D’Antò per aver consentito la pubblicazione della richiamata sentenza anche su www.consulenza-legale.info.
REPUBBLICA ITALIANA
Ufficio del Giudice di Pace di Caserta – 2 a sezione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Caserta in persona del dott. Domenico Barra ha pronunciato alla pubblica udienza del 14 gennaio 2008 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. 4921 anno 2007
TRA
Sempronio nato a … (Caserta) il … e residente in … alla via …- elettivamente domiciliato in Teverola (Caserta) … presso lo studio dell’ avv. … dal quale viene rappresentato e difeso giusta procura a margine del ricorso –ricorrente-
E
Comune di Caserta in persona del Sindaco legale rappresentante p.t. -resistente-
Oggetto: opposizione a verbale di contestazione 9xxxx/2006/V – Pr. 4xxxx/2006 del 03-09-2006.
CONCLUSIONI : come da verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La polizia municipale del Comune di Caserta notificava al ricorrente il verbale di contestazione 9xxxx/2006/V – Pr. 4xxxx/2006 perché il veicolo Alfa con targa …. il giorno 03-09-2006 alle ore 10,04 aveva attraversato l’incrocio posto all’intersezione di viale Xxx ang. via Kkk, sebbene la luce del semaforo fosse rossa.
Con ricorso depositato a norma e nei termini di cui all’art. 23 L. 689/1981 il ricorrente, di cui alla intestazione, ha proposto opposizione avverso la contravvenzione di cui sopra perché la contestazione non era stata immediata, il sistema di rilevamento del Photored non era conforme alla normativa prevista dal c.d.s. e in particolare non era omologato né tarato, la copia notificata non era conforme all’originale, era illegittima la decurtazione dei punti dalla patente ed infine perché la notifica era avvenuta oltre i 150 giorni dalla rilevazione.
La comunicazione della data dell’udienza di discussione era notificata al comune di Caserta e al ricorrente.
Il Comune di Caserta ha depositato in cancelleria il 11-01-2008 la documentazione relativa alla contravvenzione.
All’odierna udienza di discussione è comparso il delegato del comune.
Ad istruttoria espletata, la causa è stata decisa come da dispositivo letto e pubblicato in udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
La opposizione va accolta ed annullata la contravvenzione.
Innanzi tutto il comune ha esibito delle fotocopie delle foto.
Il motivo del ritardo nella notifica non può essere accolto.
L’art. 201 1° comma del C.d.S. fa decorrere il termine di 150 giorni “dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione”. Il comune di Caserta notificò il verbale al proprietario risultante al Pra e cioè al sig. Tizio. Questi trasmetteva copia dell’atto notarile dal quale risulta che dal 10-03-2006 acquirente dell’auto era Sempronio. Tale comunicazione risulta introitata al protocollo del comune di Caserta il 18-01-2007 ed è da tale data che cominciano a decorrere nuovamente i 150 giorni per la notifica. Poiché il verbale di accertamento della violazione è stato notificato il 03-05-2007, la notifica è avvenuta nel rispetto dei termini dei 150 giorni previsti dalla legge.
La opposizione, invece, deve essere accolta per altro motivo.
In entrambe le foto depositate non si legge la targa dell’auto.
Nella parte sottostante le due foto, vi è l’ingrandimento della targa per renderne possibile la lettura. Questo giudicante ritiene tale ingrandimento della targa non sia consentito dalla legge perché essa deve essere leggibile dalla rilevazione fotografica e non attraverso mezzi tecnici particolari. La conseguenza è che questo giudicante ritiene che l’ingrandimento tamquam non esset, cioè ogni valutazione e conseguente decisione sarà adottata come se l’ingrandimento della targa non vi fosse. Il fatto che nel caso de quo la targa non è leggibile è un evento importante perchè la targa identifica il veicolo e il proprietario dello stesso. Ora la circostanza che nelle foto depositate dal Comune non si riesce a leggere la targa, fa sorgere dubbi in questo giudicante che l’auto che ha violato l’art. 41 in riferimento all’art. 146 3° comma del C.d.s. sia quella recante la targa …….. che corrisponde al veicolo di proprietà del ricorrente.
E’ onere della Pubblica Amministrazione dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che il veicolo che ha attraversato l’incrocio con il semaforo rosso è quello del ricorrente. Con le foto depositate dal Comune tale certezza non vi è.
Quanto da noi detto non è altro che l’applicazione pratica del principio dell’onere della prova che domina tutto il processo civile ed anche la procedura del ricorso amministrativo innanzi al Giudice di pace.
Esaminiamo come la legge regola l’onere della prova tenendo presente che nel procedimento di cui alla legge 689/1981 il comune assume la qualità di attore e il ricorrente quella di convenuto. L’art. 2697 c.c., poi, stabilisce “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Il 2° comma dello stesso articolo recita “Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”.
Se una parte non fornisce la prova che su di lui incombe, soccombe nella causa. L’attore deve provare i fatti costitutivi che sono a fondamento della sua domanda, ossia quei fatti che producono gli effetti da lui invocati. Spetta invece al convenuto la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi che possono comportare il rigetto della domanda dell’attore.
Finché l’attore non abbia provato il fatto costitutivo, nessun onere probatorio grava sul convenuto; solo se l’attore fornisce tale prova, il convenuto dovrà, per evitare tale soccombenza, contrapporre un’eccezione e provare i fatti (impeditivi, estintivi o modificativi) sui quali essa si fonda.
Ciò premesso esaminiamo il nostro caso.
Il Comune di Caserta ha depositato la documentazione, ma essa non consente di verificare se il veicolo che ha attraversato l’incrocio sia quello di proprietà del ricorrente non essendo possibile leggere la targa.
Non avendo la P.A. dato la prova che il veicolo che ha attraversato l’incrocio con il semaforo rosso sia quello del ricorrente, il ricorso deve essere accolto.
Giusti motivi legittimano la compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Caserta definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Sempronio contro Comune di Caserta, ogni altra eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l’opposizione.
2) Annulla il verbale di contestazione 9xxxx/2006/V – Pr. 4xxxx/2006 del 03-09-2006 con tutte le conseguenze di legge.
3) Compensa fra le parti le spese del presente giudizio
Così deciso in Caserta il 14 gennaio 2008
Il Giudice di Pace
Dott. Domenico Barra
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Si ringrazia l’Avv. Pietro D’Antò per aver consentito la pubblicazione della richiamata sentenza anche su www.consulenza-legale.info.