La Corte di Cassazione, nella Sentenza 1 ottobre 2008 n. 24375 evidenzia che la giusta causa di licenziamento, è una nozione che la legge – allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo – configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico, che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama.
Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici.
Emiliana Matrone
Cassazione Civile – Sez. Lavoro – Sentenza 1 ottobre 2008 , n. 24375
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Napoli confermava la statuizione di primo grado, con cui era stata rigettata la domanda di annullamento del licenziamento intimato a D. G. dalla BANCA; la Corte Territoriale rigettava in primo luogo il motivo di impugnazione con cui si lamentava lo svolgimento di indagini preliminari alla contestazione, sul rilievo che non si trattava di attività vietata dall’ordinamento, anche perchè, in quella sede, il dipendente aveva reso dichiarazioni marginali rispetto alle prove acquisite a suo carico, e sostanzialmente analoghe a quelle successivamente fornite per iscritto, a seguito della regolare contestazione. Parimenti infondata era la doglianza relativa alla mancata ammissione delle prove testimoniali, vertenti peraltro su circostanze pacifiche, emergendo i fatti dalla copiosa documentazione, non di provenienza aziendale, come la denunzia della signora P., gli atti del procedimento penale e le notizie riportate dai giornali. Il licenziamento era peraltro fondato su fatti gravi e cioè sulla denuncia della signora P., la quale aveva lamentato che la dipendente della Banca, V. M., cui aveva consegnato in tempi diversi la somma di 690 milioni perchè li investisse, le aveva comunicato che questa era andata persa per l’andamento negativo della Borsa, mentre dalle indagini era emerso che era stata utilizzata dalla V. e dal coadiutore VA. per la copertura di due assegni emessi all’ordine di C. G.; che questi fatti erano avvenuti nel 1998, anno in cui la Banca aveva effettuato una ispezione sui rapporti riconducibili al medesimo C., nel corso della quale il D. aveva taciuto agli ispettori il fatto che la disponibilità del contante del C., provvidenziale per scongiurare il protesto, era rinveniente dall’utilizzo degli assegni della P.. Successivamente lo stesso D. aveva dichiarato di non essere stato l’ideatore della operazione, ma di esserne stato a conoscenza e di avere cercato di sistemare la faccenda nel giugno 2000, versando al VA. la somma di 50 milioni prestatagli dal fratello. Nè la sanzione poteva considerarsi sproporzionata perchè il D., come superiore gerarchico della V. e del VA., poteva ben scongiurare quei comportamenti, che avevano provocato danni alla Banca, stante anche la risonanza nella stampa locale. Inoltre il ravvedimento operoso, posto in essere con il pagamento dei 50 milioni, non poteva ripristinare il rapporto di fiducia necessario ad un dipendente bancario con responsabilità apicali nella filiale.
Avverso detta sentenza il soccombente propone ricorso con quattro motivi.
Resiste la BANCA spa con controricorso illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunzia violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonchè difetto di motivazione, asserendo di essere stato sottoposto, ancor prima che gli fosse stata mossa alcuna contestazione, a pesanti interrogatori nei quali aveva rilasciato dichiarazioni scritte, che potevano essere pregiudizievoli al suo diritto di difesa, il che comporterebbe la nullità del procedimento disciplinare, anche perchè queste erano state poste a base del licenziamento. La signora P. non era stata sentita sotto giuramento e comunque aveva riferito di non conoscere esso ricorrente, di talchè non erano state dimostrate le accuse, di cui alla lettera di contestazione, di avere disposto la negoziazione degli assegni della P., essendo emerso, ma solo su sua ammissione, di avere saputo della vicenda e di avere omesso di darne comunicazione agli ispettori.
Il ricorso non menta accoglimento.
I Giudici di merito hanno preso in considerazione tutte le circostanze che il ricorrente evidenzia ed hanno spiegato i motivi per cui le stesse non sono idonee a condurre ad una decisione di segno diverso.
Ed infatti, quanto al primo motivo, la Corte Territoriale ha dato conto dei motivi che l’avevano indotta ad escludere la nullità del procedimento disciplinare, perchè le dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari, e quindi ancor prima della formale contestazione, non avevano leso il diritto di difesa, giacchè le medesime avevano riguardato circostanze marginali e comunque erano analoghe a quelle fornite successivamente; questi specifici rilievi non sono stati censurati con i motivi di ricorso. Nè rileva il fatto che la denunciante P. avesse dichiarato, in sede di denuncia penale, di non conoscere esso ricorrente, giacchè la legittimità del licenziamento è stata ravvisata nel fatto di non avere scongiurato i gravi comportamenti posti in essere dai suoi sottoposti VA. e V., la cui responsabilità per l’operazione non viene contestata in ricorso. E’ ben vero che con il secondo motivo si censura la sentenza perchè dalla documentazione prodotta non era emerso con precisione l’ammontare delle somme versate dalla medesima signora P., tuttavia, una volta ammessa la grave irregolarità commessa dai sottoposti, costituita dal mancato investimento della somma consegnata e dalla sua successiva perdita, per essere stata indebitamente utilizzata a favore di altra persona, l’ammontare preciso del versamento non assume valore decisivo, ossia tale che, se precisamente individuato, avrebbe condotto ad una statuizione di segno diverso (peraltro la medesima somma di centonovanta milioni di cui si fa ammissione in ricorso, non varrebbe a rendere trascurabile l’operazione ascritta).
Quanto alla proporzionalità della sanzione rispetto all’infrazione contestata, di cui al terzo motivo, i Giudici di merito hanno motivato sul punto, senza incorrere in vizi logici nè giuridici.
E’ stato affermato (Cass. n. 7838 del 15/04/2005) che la giusta causa di licenziamento, è una nozione che la legge – allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo – configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico, che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici. Nella specie viene censurato il giudizio di fatto compiuto dai Giudici di merito, senza peraltro evidenziare errori logici, nè giuridici, nè la omessa valutazione di circostanze rilevati, ma pretendendo di pervenire, attenuando la responsabilità ascritta, ad una diversa valutazione delle medesime circostanze, il che è inammissibile in questa sede.
Inammissibile è anche il quarto motivo, giacchè i Giudici di merito hanno ben considerato il tentativo fatto dal ricorrente di ripianare il debito della signora P. con denaro di sua proprietà;
tuttavia hanno escluso che detto comportamento fosse idoneo a superare la grave violazione del vincolo fiduciario che si richiede al dipendente investito di responsabilità apicali nell’ambito della filiale dì un istituto di credito.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 30,00, oltre duemila Euro per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Depositata in Segreteria il 1 ottobre 2008