…tra i membri di parte pubblica della delegazione trattante di cui all’art. 10 del CCNL 1998-2001
La Corte dei Conti per la Regione Siciliana, nella Sentenza del 28/05/2008 n. 1490 afferma che il Sindaco non può inserire, nella delegazione trattante di cui all’art. 10 del CCNL 1998-2001, gli esperti nominati ai sensi dell’art. 14 della legge regionale siciliana n. 7/1992. La Corte soggiunge che se, a seguito di ciò, insorge un contenzioso giudiziale con un sindacato, è responsabile delle spese legali sopportate dal comune.
Emiliana Matrone