La legge 24.11.2006 n. 286 (G.U. 277 del 28.11.2006), agli artt. 168 e 169, introduce modifiche agli artt. 171 e 213 C.d.S., e, per l’effetto, il fermo amministrativo è ridotto a gg. 60 e la confisca è limitata ai soli casi in cui il ciclomotore o il motoveicolo siano stati usati per commettere reati. Emiliana Matrone
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASERTA – 1a SEZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Caserta, Avv. G. Bello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.ro 8681/06 R.G., avente ad oggetto: opposizione a sanzione amministrativa, ai sensi della L. 689/81:
TRA
TIZIO, nato a Xxx (CE) il … , elettivamente domiciliato in Xxx (CE) alla via …, presso lo studio dell’Avv. … che lo rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso; -opponente-
E
PREFETTURA DI CASERTA, in persona del Prefetto p. t.; -opposto-
CONCLUSIONI: Il ricorrente concludeva come da verbale di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25.9.2006, veniva proposta opposizione avversa il verbale di contestazione n. 390667xxx del 26.7.2006, reso dai Carabinieri di Xxx (CE), per aver il conducente del motociclo Aprilia rs 125, tg. CV09xxx, in data 26.7.2006, alle ore 20,10, in Xxx, alla via S. , in violazione dell’art. 171, c. 1 e 2, C.d.S., circolato senza far uso del casco protettivo. Con altro verbale, in pari data, anch’esso dai Carabinieri di Xxx, veniva disposto il sequestro amministrativo del detto motociclo, ai sensi dell’art. 213, c. 2 sexies, C.d.S..
Deduceva, tra l’altro, l’opponente che ai sensi dell’art. 2 della L. 689/81, non poteva essere assoggettato a sanzione amministrativa chi al momento del fatto non aveva compiuto i 18 anni. Da cui derivava la mancata contestazione immediata. Le norme di cui agli artt. 171, commi 1, 2 e 3, e 213, comma 2sexies, C.d.S., erano incostituzionali. Chiedeva, pertanto, sospendersi l’efficacia esecutiva dei verbali impugnati; disporre il dissequestro del motociclo e la restituzione ad esso ricorrente. Vinte le spese e competenze di lite, con attribuzione.
Il Giudice, in virtù della ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale, resa in data 3.10.2006, con la quale, ritenuta manifestamente fondata la q.l.c. degli artt. 171, c. 1 e 2, e 213, comma 2 sexies, C.d.S., chiedeva di pronunciarsi sulla detta q.l.c., con ordinanza del 22.11.2006, disponeva la sospensione del processo e la sospensione dell’efficacia esecutiva del verbale di contestazione n. 390667811 del 26.7.2006, reso dai Carabinieri di Xxx.
Intervenuta la legge 24.11.2006 n. 286 (G.U. 277 del 28.11.2006), di conversione, con modificazioni del D.L. 3.10.2002 n. 262, che agli artt. 168 e 169 introduceva modifiche agli artt. 171 e 213 C.d.S., le cui statuizioni riducevano il fermo amministrativo a gg. 60 e la confisca limitata ai soli casi in cui il ciclomotore o il motoveicolo era stati usati per commettere reati, il Giudice, ritenuta superata la q.l.c. e che tale disposizione normativa era applicabile a tutti i processi pendenti, in virtù del principio dello jus superveniens, in data 16.1.2007, emetteva il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, ordinando alla Prefettura di Caserta la restituzione dei documenti di circolazione del motociclo sottoposto a sequestro, risultando, peraltro, ampiamente decorsi oltre 90 giorni dalla data del verbale di sequestro.
All’esito della detta udienza, Il Giudice decideva la causa pronunciando il dispositivo, ai sensi dell’art. 23 della legge n. 689/81 e della sentenza n. 534/90 della Corte Costituzionale.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
La proposta opposizione è parzialmente fondata.
Invero, atteso che con legge 24.11.2006 n. 286, di conversione, con modifiche, del D.L. 3.10.2006 n. 262 è stato disposto all’art. 168, che all’articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.), e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:“3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso” e che all’art. 169 della medesima legge è stato disposto che all’art. 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.), e successive modificazioni, il comma 2-sexies è sostituito dal seguente:“2-sexies. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne”, i due provvedimenti già resi da questa Giustizia vanno integralmente confermati, in particolare il decreto con il quale è stata ordinata la restituzione dei documenti di circolazione del motociclo al ricorrente.
Resta, in ogni caso, l’applicazione della sanzione pecuniaria, prevista dal comma 2 dell’art. 171 C.d.S., la cui determinazione compete al Prefetto della Provincia di Caserta.
Consegue che la proposta opposizione va parzialmente accolta con la conferma del decreto di restituzione dei documenti di circolazione del motoveicolo, salva la sanzione pecuniaria prevista dal comma 2 dell’art. 171 C.d.S. la cui determinazione compete al Prefetto della Provincia di Caserta.
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Caserta, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la proposta opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto di restituzione dei documenti di circolazione del motoveicolo sottoposto a sequestro, essendo esclusa l’ipotesi di confisca, rimettendo al Prefetto della Provincia di Caserta la determinazione della sanzione pecuniaria, prevista dal comma 2 dell’art. 171 C.d.S., a fronte del verbale di contestazione 390667xxx del 26.7.2006, reso dai Carabinieri di Castel Xxx;
2) Dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Caserta, all’udienza del 20 Marzo 2007
Il Giudice coordinatore
Avv. Generoso Bello
Sentenza pubblicata da www.iussit.eu
Si ringrazia l’Avv. Pietro D’Antò per aver consentito la pubblicazione della richiamata sentenza anche su www.consulenza-legale.info.