La Corte di Cassazione, con la sentenza del 28 marzo 2008 n. 7856, ha affermato che i padroni di animali devono osservare scrupolosamente il regolamento condominiale e limitare al massimo i rumori molesti prodotti dal cane.
Tuttavia, dal momento che non è possibile coartare la natura dell’animale al punto da impedirgli di abbaiare, la Corte ha anche stabilito che, al fine di contribuire alla civile convivenza condominiale, i condomini devono sforzarsi di comprendere episodi saltuari di disturbo da parte dei cani che vivono nel loro palazzo.