Anche i docenti ammessi con riserva ai concorsi del 1999 e del 2000 devono poter beneficiare dell’ulteriore proroga del termine per la maturazione del requisito sulla durata del servizio prestato.
Infatti, la Corte Costituzionale, con la Sentenza 23 maggio 2008 n. 167, dichiara l’incostituzionalità dell’art. 2, comma 7-bis, del d.l. 7 aprile 2004 n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito con modificazioni dalla l. 4 giugno 2004, n. 143, nella parte in cui non prevede l’applicazione del beneficio dell’ulteriore proroga del termine per la maturazione del requisito sulla durata del servizio prestato anche a coloro i quali siano stati ammessi con riserva, superandone l’esame finale, ai concorsi banditi con le ordinanze ministeriali 15 giugno 1999, n. 153, e 7 febbraio 2000, n. 33, emanate in attuazione della l. 3 maggio 1999, n. 124.
Ecco la pronuncia in argomento:
Corte costituzionale
Sentenza 23 maggio 2008, n. 167
[…] nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 7-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 giugno 2004, n. 143, promossi con due ordinanze del 27 dicembre 2006 dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana sui ricorsi proposti da B. L. e da T.F. nei confronti del Ministero dell’istruzione, università e ricerca scientifica ed altro, iscritte ai nn. 754 e 755 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2007.Visto l’atto di costituzione di B. L. ed altra;
udito nell’udienza pubblica del 1° aprile 2008 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;
udito l’avvocato Carlo Brucoli per B. L. ed altra.
RITENUTO IN FATTO
1. – Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione prima, con due distinte ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, depositate entrambe in data 27 dicembre 2006, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 7-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 giugno 2004, n. 143, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione.
La disposizione censurata prevede che, a decorrere dall’anno scolastico 2005-2006, «è valida l’abilitazione all’insegnamento conseguita con il superamento dell’esame finale da parte di coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 2 gennaio 2001, n. 1, […] purché abbiano maturato il requisito sulla durata del servizio prestato» entro la data del 29 ottobre 2000 (data di entrata in vigore della legge 27 ottobre 2000, n. 306).
1.1. – Il giudice a quo premette che entrambe le ricorrenti dei giudizi principali sono state ammesse con riserva alla sessione riservata di esami indetta – in base all’art. 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) – con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione 15 giugno 1999, n. 153, al fine di conseguire l’idoneità all’insegnamento nella scuola elementare. Pur avendo superato la relativa prova d’esame, le medesime ricorrenti sono state inserite, sempre con riserva, nelle rispettive graduatorie per difetto del requisito di servizio, consistente nell’aver svolto attività di insegnamento negli istituti indicati dalla legge, per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l’anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della stessa legge n. 124 del 1999 (25 maggio 1999), di cui almeno 180 giorni a decorrere dall’anno scolastico 1994-1995. Entro tale data, infatti, le ricorrenti avevano svolto attività di insegnamento esclusivamente presso una «scuola elementare privata autorizzata», istituto non ricompreso fra quelli espressamente indicati dalla legge.
1.2. – Riferisce sempre il rimettente che, avendo entrambe le ricorrenti maturato medio tempore il prescritto requisito di servizio alla data di entrata in vigore dell’art. 2, comma 7-bis, del d.l. n. 97 del 2004, le stesse hanno impugnato i provvedimenti con i quali l’Amministrazione scolastica ha rigettato la loro istanza di scioglimento positivo della riserva, comunicando che l’art. 2, comma 7-bis, del d.l. n. 97 del 2004, «deve intendersi tassativamente previsto solo per coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con ordinanza ministeriale 2 gennaio 2001, n. 1».
1.3. – Il giudice a quo precisa che il motivo di doglianza prospettato dalle ricorrenti si fonda sulla pretesa illegittimità dell’interpretazione, offerta dall’Amministrazione, del citato art. 2, comma 7-bis, del d.l. n. 97 del 2004, deducendo al riguardo che le sessioni di esame indette con le ordinanze ministeriali n. 153 del 1999, n. 33 del 2000 e n. 1 del 2001, costituirebbero, in realtà, un’unica sessione riservata di esami bandita in base alla legge n. 124 del 1999. Pertanto, ad avviso delle ricorrenti, sarebbe contrario all’intento del legislatore limitare il beneficio dell’ultima proroga a una soltanto delle tre sessioni riservate di esami, anziché estenderlo a tutte.
2. – Il TAR per la Toscana osserva, al riguardo, che il termine di maturazione del requisito di servizio richiesto ai fini della partecipazione alla sessione riservata di esami per l’inserimento nelle graduatorie permanenti, «originariamente fissato alla data del 18 maggio 1999» (recte: 25 maggio 1999), «è stato poi prorogato al 27 aprile 2000 e, successivamente al 27 ottobre 2000» (recte: 29 ottobre 2000), «con l’art. 2, comma 7-bis, del d.l. n. 97 del 2004, aggiunto in sede di conversione dalla legge n. 143 del 2004».
Per il giudice a quo in particolare, al fine di consentire l’ammissione alla sessione riservata anche di coloro che medio tempore fossero entrati in possesso del requisito dei 360 giorni di servizio, l’art. 1, comma 6-bis, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240 (Disposizioni urgenti per l’avvio dell’anno scolastico 2000-2001), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 27 ottobre 2000, n. 306, avrebbe «differito il termine finale per il computo del predetto requisito alla data del 27 aprile 2000».
Successivamente, e per le medesime finalità, detto termine sarebbe stato ulteriormente differito al 29 ottobre 2000, dall’art. 2, comma 7-bis, del d.l. n. 97 del 2004.
2.1. – Alla luce di tale ricostruzione del quadro normativo, ad avviso del collegio rimettente, emergerebbe il chiaro intento del legislatore di «sanare mediante inserimento nelle graduatorie permanenti il personale docente precario, con le proroghe progressivamente disposte del termine di maturazione del requisito del servizio», intento che risulterebbe contraddetto dall’esclusione dal beneficio dell’ultima proroga degli insegnanti che, come le ricorrenti, pur avendo nel frattempo maturato tale requisito, non hanno partecipato alla sessione di esami indetta con o.m. n. 1 del 2001.
2.2. – Il TAR per la Toscana ritiene, pertanto, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 2, comma 7-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004 n. 97, comma aggiunto in sede di conversione, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede la limitazione del beneficio dell’ulteriore proroga del termine per la maturazione del requisito sulla durata del servizio prestato «solo a favore di coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con o.m. n. 1 del 2 gennaio 2001, con esclusione di coloro i quali […] siano stati ammessi con riserva al concorso bandito con o.m. n. 153 del 1999, superandone l’esame finale». La norma in questione si porrebbe in contrasto con i parametri costituzionali evocati, dal momento che risulterebbe «irragionevole e contrario al buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione» il trattamento differenziato che le ricorrenti verrebbero a subire rispetto a chi, pur vantando il medesimo requisito previsto dalla legge, avrebbe titolo al beneficio solo in forza della partecipazione alla sessione d’esami indetta con l’o.m. n. 1 del 2001, costituendo, quest’ultima, «solo una mera riapertura dei termini di partecipazione alle sessioni riservate» d’esame.
3. – Con due distinte memorie, depositate entrambe in data 10 dicembre 2007, si sono costituite in giudizio le parti ricorrenti dei giudizi a quibus, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia accolta.
3.1. – In particolare, le parti private, dopo aver ribadito la ricostruzione dei fatti operata dal TAR rimettente, osservano che la sessione di esami indetta con o.m. n. 1 del 2001 rappresenterebbe una mera riapertura dei termini di quella indetta con o.m. n. 153 del 1999 e successivamente modificata con o.m. n. 33 del 2000. Conseguentemente, la natura unitaria «della sessione di esami» prevista della legge n. 124 del 1999, realizzatasi in concreto con le citate ordinanze ministeriali, non consentirebbe di assoggettare a trattamenti differenziati i partecipanti alle singole procedure concorsuali che abbiano maturato il prescritto requisito di servizio.
3.2. – Ad ulteriore supporto del dubbio di costituzionalità sollevato, la difesa delle ricorrenti deduce altresì che l’o.m. n. 1 del 2001 ha espressamente escluso dall’ammissione alla sessione di esami indetta in base a tale ordinanza il personale che avesse già partecipato ai corsi per il conseguimento dell’abilitazione o idoneità attivati ai sensi delle ordinanze ministeriali n. 153 del 1999 e n. 33 del 2000, sostenendo l’esame finale (art. 2, comma 3, o.m. n. 1 del 2001). Risulterebbe, pertanto, contrario al principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e ai criteri di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione (art. 97 Cost.) il trattamento differenziato che, in applicazione della disposizione censurata, verrebbe riservato alle ricorrenti rispetto a coloro che, pur essendo in possesso del medesimo requisito di servizio previsto dalla legge, avrebbero titolo al beneficio solo in forza della partecipazione alla sessione d’esami indetta con l’o.m. n. 1 del 2001, partecipazione che alle ricorrenti risultava espressamente vietata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, con due distinte ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell’art. 2, comma 7-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 giugno 2004, n. 143, nella parte in cui prevede la limitazione del beneficio dell’ulteriore proroga del termine per la maturazione del requisito sulla durata del servizio prestato «solo a favore di coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con o.m. n. 1 del 2 gennaio 2001, con esclusione di coloro i quali […] siano stati ammessi con riserva al concorso bandito con o.m. n. 153 del 1999 superandone l’esame finale».
1.2. – Ad avviso del rimettente, la norma censurata si porrebbe in contrasto con i parametri costituzionali evocati, in quanto limiterebbe del tutto irragionevolmente il beneficio del differimento al 29 ottobre 2000 del termine per il computo del requisito sulla durata del servizio prestato solo a favore di coloro che abbiano partecipato alla procedura concorsuale attivata con ordinanza ministeriale 2 gennaio 2001, n. 1, anziché estenderlo anche a coloro che siano stati ammessi con riserva alla sessione riservata di esame indetta in base all’o.m. n. 153 del 1999.
2. – Le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche quanto all’oggetto e ai parametri costituzionali evocati, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con un’unica decisione.
2. – La questione è fondata.
2.1. – L’istituzione della sessione riservata di esami cui fa riferimento la norma oggetto dello scrutinio di costituzionalità trova fondamento nella legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), diretta a consentire agli insegnanti precari – come già rilevato da questa Corte – «un accesso agevolato nelle neoistituite graduatorie permanenti» (sentenza n. 136 del 2006).
L’art. 2, comma 4, della legge n. 124 del 1999 ha indicato fra i requisiti necessari per l’accesso a detta sessione quello dell’effettiva prestazione del servizio di insegnamento per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l’anno scolastico 1989-1990 e il 25 maggio 1999 (data di entrata in vigore della stessa legge n. 124 del 1999), di cui almeno 180 giorni a decorrere dall’anno scolastico 1994-1995.
L’indizione della sessione riservata è stata disposta con l’ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 15 giugno 1999, n. 153.
Successivamente è intervenuta (ad integrazione e modificazione della precedente) l’ordinanza ministeriale 7 febbraio 2000, n. 33, con la quale è stata ammessa la partecipazione alla sessione riservata, indetta con l’ordinanza ministeriale n. 153 del 1999, anche per il conseguimento di più idoneità o abilitazioni all’insegnamento, consentendo agli interessati di presentare domanda per fruire delle nuove disposizioni entro il 27 aprile 2000.
L’art. 1, comma 6-bis, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240 (Disposizioni urgenti per l’avvio dell’anno scolastico 2000-2001), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 27 ottobre 2000, n. 306, ha altresì attribuito la possibilità di essere ammessi alla sessione riservata anche agli insegnanti precari che avessero maturato il requisito del servizio prestato entro il 27 aprile 2000. Lo stesso termine è stato, poi, riprodotto nell’art. 1 dell’ordinanza ministeriale 2 gennaio 2001, n. 1, rubricato «riapertura termini di partecipazione alle sessioni riservate».
A coronamento di tale vicenda normativa, è intervenuto l’art. 2, comma 7-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, che ha ulteriormente differito (al 29 ottobre 2000) il termine finale per la maturazione del requisito di servizio, limitando detto beneficio solo a favore di coloro che erano stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con l’ordinanza ministeriale n. 1 del 2001.
2.2. – Alla luce di tale evoluzione normativa, appare evidente il carattere unitario delle procedure concorsuali attivate sulla base delle ordinanze ministeriali n. 153 del 1999, n. 33 del 2000 e n. 1 del 2001, tutte espressive del medesimo criterio di reclutamento, introdotto dalla legge n. 124 del 1999, al fine di creare un percorso selettivo agevolato a beneficio di una determinata categoria di docenti.
Conseguentemente, anche gli ulteriori differimenti del termine per il computo del requisito di servizio – intervenuti, dapprima, con l’art. 1, comma 6-bis, del d.l. n. 240 del 2000 e, da ultimo, con la disposizione censurata – partecipano della medesima ratio legis unitaria, confermata, d’altronde, dall’espresso divieto contenuto all’art. 2, comma 3, dell’ordinanza ministeriale n. 1 del 2001, di ammettere a tale ultima sessione riservata di esami il personale che avesse già partecipato ai corsi per il conseguimento dell’abilitazione o idoneità attivati ai sensi delle ordinanze ministeriali n. 153 del 1999 e n. 33 del 2000, sostenendo l’esame finale.
2.3. – Anche nel presente giudizio deve essere ribadito quanto questa Corte ha già avuto modo di osservare proprio in relazione allo scrutinio di costituzionalità della norma contenuta nell’art. 1, comma 6-bis, del d.l. n. 240 del 2000, in tutto analoga a quella che oggi viene in considerazione, ossia che «la normativa inerente le sessioni riservate d’esame di idoneità o abilitazione all’insegnamento ha carattere eccezionale e di favore e quindi le singole disposizioni non possono essere estese al di là dei casi espressamente previsti a meno che le esclusioni che ne conseguono siano prive di giustificazioni e perciò irragionevoli» (sentenza n. 136 del 2004). Tuttavia, nel caso deciso con la sentenza appena richiamata, l’irragionevolezza delle scelte operate dal legislatore aveva potuto essere esclusa in ragione della palese non omogeneità delle situazioni poste a raffronto dal giudice rimettente, venendo allora in considerazione la disciplina specifica concernente l’ammissione alle sessioni riservate di esami degli insegnanti delle accademie e dei conservatori di musica.
Tale disomogeneità non è invece riscontrabile nel caso che oggi è posto all’esame di questa Corte, avendo esso ad oggetto esclusivamente la disciplina delle sessioni riservate indette per gli insegnanti delle scuole diverse dai conservatori e dalle accademie. La rilevata unitarietà di tale disciplina rende palesemente irragionevole la scelta del legislatore di assoggettare a trattamenti differenziati soggetti che, pur in possesso dei medesimi requisiti, si diversificherebbero esclusivamente per il dato formale di aver partecipato a procedure concorsuali attivate con ordinanze ministeriali differenti ma fondate su un unico contesto normativo di riferimento.
Pertanto, va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 7-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004 n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 giugno 2004, n. 143, nella parte in cui non prevede l’applicazione del beneficio dell’ulteriore proroga del termine per la maturazione del requisito sulla durata del servizio prestato anche a coloro i quali siano stati ammessi con riserva, superandone l’esame finale, ai concorsi banditi con le ordinanze ministeriali n. 153 del 1999 e n. 33 del 2000, emanate in attuazione della legge n. 124 del 1999.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 7-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004 n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 giugno 2004, n. 143, nella parte in cui non prevede l’applicazione del beneficio dell’ulteriore proroga del termine per la maturazione del requisito sulla durata del servizio prestato anche a coloro i quali siano stati ammessi con riserva, superandone l’esame finale, ai concorsi banditi con le ordinanze ministeriali 15 giugno 1999, n. 153, e 7 febbraio 2000, n. 33, emanate in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124.