La giurisprudenza di legittimità ormai da molti anni ha superato la tesi dell’equiparabilita alla “rovina” o “pericolo di rovina” dei “gravi difetti” di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall’art. 1669 c.c., per approdare alla diversa tesi secondo cui quei difetti non si identificano con i fenomeni che influiscono sulla staticità, durata e conservazione dell’edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando direttamente una parte dell’opera, incida sulla struttura e funzionalità globale, menomando in modo apprezzabile il godimento dell’opera medesima (cfr., fra le molte altre, Cass. 19868/2009, 21351/2005, 13106/1995, 10218/1994).