Se l’azienda va in ristrutturazione, i lavoratori da licenziare non possono essere scelti a caso
Quando il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisce in modo esclusivo ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda, la comparazione dei lavoratori, al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità, non deve necessariamente interessare l’intera azienda, ma può avvenire, secondo una legittima scelta dell’imprenditore ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico-produttive, nell’ambito della singola unità produttiva ovvero del settore interessato alla ristrutturazione, in quanto ciò non è il frutto di una determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma è obiettivamente giustificato dalle esigenze organizzative che hanno dato luogo alla riduzione di personale.
Tuttavia, ove il datore di lavoro intenda sopprimere – in applicazione del criterio tecnico-produttivo cui fa riferimento l’art. 5 della l. n. 223 del 1991 – un reparto della sua impresa, la scelta dei lavoratori da porre in mobilità non può essere limitata ai soli dipendenti addetti a tale reparto, se risulta che tali lavoratori siano idonei ad occupare le posizioni lavorative dei colleghi addetti ai reparti non soppressi.
Emiliana Matrone
Corte di cassazione
Sezione lavoro
Sentenza 14 maggio 2007, n. 11034
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha affermato l’invalidità del licenziamento intimato a P B dalla s.p.a. P G in liquidazione all’esito di una procedura di mobilità, nell’ambito della quale era stato sottoscritto un accordo tra la società e la r.s.u. aziendale, con la previsione di criteri di scelta dei lavoratori da licenziare correlati sia alla maturazione dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, sia ad esigenze tecnico-produttive «con particolare riferimento alle posizioni di lavoro che vengono soppresse a seguito della organizzazione aziendale».
La Corte territoriale ha rilevato che la società non aveva spiegato le ragioni del mancato ricorso al primo criterio indicato, anziché al secondo; a quest’ultimo aveva dato applicazione nell’ambito limitato alle posizioni a priori individuate come da sopprimere nell’organizzazione aziendale, e cioè, nel reparto di approvvigionamento merci di appartenenza del B., alle due posizioni che vi appartenevano.
Si era così dato rilievo – senza alcuna comparazione con le posizioni di altri lavoratori con il medesimo inquadramento e mansioni comunque attinenti alla movimentazione di merci – a generiche esigenze tecnico-produttive ed organizzative che del tutto illegittimamente si erano fatte coincidere con la decisione di sopprimere il reparto (2 operai 4° livello).
Il giudice dell’appello attribuiva poi al B. l’indennità di 15 mensilità per la quale il lavoratore aveva optato in luogo della reintegra, escludendo che la condanna potesse trovare un limite nella messa in liquidazione della società, in assenza della prova dell’avvenuta cessazione totale di ogni attività aziendale.
Avverso questa sentenza la s.p.a. P. G. in liquidazione propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e illustrato da memoria. B. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo si denunciano «violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 112 c.p.c., vizio del procedimento e di motivazione».
La parte rileva anzitutto che la Corte di appello non ha tenuto conto della estrema genericità delle deduzioni con cui il ricorrente in primo grado «si è limitato ad eccepire il mancato confronto da parte di G. della posizione lavorativa di esso B. con quella di tutti gli altri lavoratori in grado di svolgere in azienda le stesse mansioni del ricorrente». Il B., cioè, non ha specificato in ricorso rispetto a quali altri lavoratori il criterio di scelta sarebbe stato violato, e «non abbia effettuato alcuna valutazione comparativa delle posizioni di altri dipendenti (specificamente individuati) che avrebbero potuto potenzialmente essere interessati al provvedimento».
In assenza di tale specifica contestazione da parte del lavoratore, «non sorge l’onere probatorio in capo al datore di lavoro di provare l’avvenuto rispetto dei criteri di selezione».
1.2. Il motivo è infondato. Come risulta dal testo dell’atto introduttivo del giudizio (che la società ha riprodotto nel proprio ricorso), il B. ha dedotto a fondamento della propria domanda la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori interessati dalla mobilità, quali formulati nell’accordo sindacale 24 aprile 2002, sostenendo in particolare che nei suoi confronti non poteva essere applicato né il criterio della maggiore anzianità lavorativa e contributiva, né quello delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative, per l’aperto contrasto, sotto questo profilo, della scelta adottata «con le valutazioni operate dall’azienda convenuta circa l’identificazione delle figure professionali in esubero».
In relazione a tale contestazione dell’osservanza dei criteri di scelta dei destinatari del provvedimento di mobilità, incombeva sul datore di lavoro l’onere di indicare e provare le circostanze di fatto poste a base dell’applicazione dei suddetti criteri (Cass. 14 luglio 2000, n. 9374; 29 luglio 2003, n. 11651; 26 gennaio 2006, n. 1550). La portata di questo onere si determina in relazione alla allegazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata; e nel caso in esame la prospettazione dell’assunto del B. imponeva alla società convenuta in primo grado di dimostrare che la sua inclusione tra i destinatari del provvedimento corrispondeva ad una corretta applicazione dei criteri stabiliti dall’accordo sindacale per la scelta.
2.1. Con il secondo motivo, mediante la denuncia di violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 della l. n. 223/1991, «vizi del procedimento e di motivazione», si sostiene che nessuna violazione dei criteri di scelta può essere prospettata quando il datore di lavoro individui esattamente i profili professionali in esubero ed indichi il criterio delle esigenze tecnico-produttive (nei termini di cui all’accordo), e le stesse risultino effettivamente esistenti in relazione ad un determinato reparto che venga soppresso con il licenziamento di tutti gli addetti (unitamente ad altri con identico inquadramento ed altre mansioni).
La Corte di appello ha omesso di considerare che nella specie esisteva un’effettiva scelta organizzativa di riduzione della attività dell’impresa, e che al momento dell’impugnazione del licenziamento del B. erano stati collocati in mobilità dieci dipendenti, di cui sei operai (tra questi, due avevano profili professionali diversi da quello di B. ma lo stesso livello di inquadramento ed erano addetti al medesimo reparto produzione); il settore approvvigionamento merci e materie prime era stato soppresso.
In relazione alla riduzione del numero complessivo degli occupati distribuita in vari e diversi settori, l’inclusione del B. tra i destinatari del provvedimento non poteva ritenersi predeterminata in base alla decisione unilaterale di licenziare un dato soggetto.
2.2. Il motivo non merita accoglimento. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda, la comparazione dei lavoratori al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità non deve necessariamente interessare l’intera azienda, ma può avvenire, secondo una legittima scelta dell’imprenditore ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico-produttive, nell’ambito della singola unità produttiva ovvero del settore interessato alla ristrutturazione, in quanto ciò non è il frutto di una determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma è obiettivamente giustificato dalle esigenze organizzative che hanno dato luogo alla riduzione di personale (v. per tutte Cass. 19 maggio 2005, n. 10590; 8 marzo 2006, n. 4970; 12 maggio 2006, n. 11034). D’altro canto, qualora il datore di lavoro intenda sopprimere – in applicazione del criterio tecnico-produttivo cui fa riferimento l’art. 5 della l. n. 223 del 1991 – un reparto della sua impresa, la scelta dei lavoratori da porre in mobilità non può essere limitata ai soli dipendenti addetti a tale reparto se risulta che tali lavoratori siano idonei ad occupare le posizioni lavorative dei colleghi addetti ai reparti non soppressi (Cass. 3 aprile 2006, n. 7752).
La sentenza impugnata ha nella specie accertato che con la soppressione del settore approvvigionamento merci la scelta dei due dipendenti ivi addetti come destinatari del provvedimento è stata compiuta evitando ogni confronto con il restante personale con il medesimo inquadramento e mansioni comunque attinenti alla movimentazione merci (come gli addetti all’ufficio magazzino spedizioni o alla movimentazione spedizioni).
La sentenza si sottrae dunque alle critiche mosse, perché alla luce dei principi richiamati le esigenze organizzative addotte come ragione della scelta di sopprimere il settore di approvvigionamento merci non valgono a giustificare, in assenza di una comparazione con gli altri lavoratori adibiti allo stesso tipo di attività, la selezione del B. come destinatario del licenziamento.
3. Con il terzo motivo, mediante la denuncia dei vizi di violazione e falsa applicazione degli artt. 1483 e 1256 c.c., vizio del procedimento e di motivazione, la parte ripropone l’assunto secondo cui l’ammontare dell’indennità sostitutiva della reintegrazione doveva essere limitato in relazione alla cessazione dell’attività aziendale, avvenuta con la messa in liquidazione della società.
La sentenza impugnata, secondo cui la società non ha fornito la prova dell’avvenuta cessazione di ogni attività, viene criticata con la denuncia di omesso esame dei documenti prodotti in grado di appello, relativi all’affitto di azienda ad altra società, la messa in liquidazione della stessa e l’apertura della procedura di concordato preventivo.
Il motivo è infondato. La parte fa riferimento ad elementi già valutati dalla Corte territoriale, con un apprezzamento di fatto non efficacemente censurato dalla ricorrente, che non indica specifiche circostanze di cui sia stato omesso l’esame, limitandosi ad un generico riferimento a documentazione di cui – in violazione del principio di autosufficienza del ricorso – non viene riprodotto il contenuto.
4. Con il quarto motivo, denunciandosi i vizi di violazione e falsa applicazione degli artt. 18, comma 5, l. n. 300/1970 e 1223 c.c., vizio del procedimento e di motivazione, si rileva che la sentenza impugnata, determinando l’ammontare della indennità di 15 mensilità sulla base della retribuzione globale di fatto pari ad Euro 1.225,36 lordi mensili, ha «riconosciuto al lavoratore l’importo lordo comprensivo della contribuzione assicurativa e non ha tenuto conto dell’aliunde perceptum da parte del B.», il quale ha percepito l’indennità di mobilità a seguito della iscrizione nelle relative liste.
Il motivo è inammissibile, nella parte in cui non identifica il dedotto errore di calcolo della base retributiva specificando la differenza non dovuta; infondato, nella parte in cui sostiene la tesi che l’ammontare spettante dovrebbe essere diminuito degli importi ricevuti a titolo di indennità di mobilità, in contrasto con il principio enunciato in proposito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 14 febbraio 2005, n. 2928; 10 agosto 2006, n. 18137).
Il ricorso deve essere respinto con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 17,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per onorari, oltre alle spese generali.