Il Consiglio di Stato, nella Decisione del 22/05/2008 n. 2437, sottolinea che la fattispecie delineata dall’art. 2, Legge 4 maggio 1983 n. 184, richiamato dall’art. 32, D.Lgs. n. 286/1998, intende proteggere in via generale la posizione dei minori comunque privi temporaneamente di un ambiente familiare idoneo, prevedendo espressamente l’affidamento anche ad una persona singola che sia in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione e l’istruzione.
Emiliana Matrone