La Cassazione, con la sentenza n. 19206/2008, scolpisce il seguente principio:
“i proprietari degli animali debbono adoperarsi per contenere gli “odori nauseabondi” dei loro amici a quattro zampe, altrimenti rischiano la condanna per il reato di cui all’art. 674 c.p.”.
Infatti, la Suprema Corte ricorda che il reato previsto dall’art. 674 c.p. non punisce soltanto le emissioni di gas, vapori o fumo idonei a imbrattare o cagionare molestie alle persone provenienti da attività produttive nei casi non consentiti dalla legge, ma anche tutte quelle esalazioni maleodoranti comunque imputabili all’attività umana, quali ad esempio quelle provenienti dalla presenza nel proprio giardino di numerosi animali senza l’adozione di cautele idonee ad evitare disturbo o molestie ai vicini.