Il Giudice di Pace di Torre Annunziata, in persona del Giudice dott.ssa Rita Iannone, con la Sentenza n. 2192/2024 del 14.05.2024, nel decidere la causa di opposizione a precetto diretto al recupero delle rette scolastiche anticipate dal genitore collocatario della figlia minore, ha stabilito che “il titolo posto alla base del precetto deve rinvenirsi nell’ordinanza emessa ex art. 708 cpc dal Presidente del Tribunale di Torre Annunziata in data 23.03.2023”, puntualizzando che “la stessa alla luce di recente giurisprudenza costituisce ex sé titolo esecutivo conservando la sua efficacia anche dopo l’estinzione del processo finché non sia sostituita con altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi”.
Nel caso concreto, il titolo esecutivo sul quale si fondava il precetto opposto era costituito dal provvedimento emanato ex art. 708 cpc dal Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nell’ambito della separazione personale dei coniugi, che, con particolare riguardo al mantenimento, stabiliva l’obbligo per il marito di versare in favore della moglie per il contributo al mantenimento della figlia minore, oltre ad un contributo in misura fissa di € 450,00 al mese, il 50% delle spese mediche, scolastiche e straordinarie.
I provvedimenti necessari ed urgenti emanati ex art. 708 cpc a seguito dell’udienza presidenziale di comparizione dei coniugi hanno “efficacia esecutiva immediata” e, quindi, costituiscono titolo esecutivo ex art. 474 cpc in caso di inadempimento alle obbligazioni economiche dagli stessi previsti.
A conferma di tanto sovviene l’art. 189 Disposizioni di Attuazione del codice di procedura civile, che scolpisce la seguente regola: “L’ordinanza con la quale il presidente del tribunale o il giudice istruttore dà i provvedimenti di cui all’art. 708 del codice costituisce titolo esecutivo. Essa conserva la sua efficacia anche dopo l’estinzione del processo finché non sia sostituita con altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi”.
Inoltre, l’art. 475 cpc, come riformulato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (cd Riforma Cartabia), stabilisce: “Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell’autorità, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’escussione forzata, ai sensi dell’art. 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all’originale, salvo che la legge disponga altrimenti”.
Dalla modifica dell’art. 475 cpc è derivata l’abrogazione della formula esecutiva a cui è seguita l’abrogazione dell’art. 476 cpc relativo alla spedizione del titolo in forma esecutiva. Da ciò consegue che il documento da portare ad esecuzione ha efficacia di titolo grazie all’intervento del solo difensore del creditore, il quale ha l’onere di attestare, in calce, all’atto, la conformità all’originale della copia estratta dal fascicolo telematico del processo.
Il suddetto titolo esecutivo è sufficiente a richiedere tramite atto di precetto il pagamento delle spese scolastiche e mediche atteso che esse non sono imprevedibili, al contrario, sono spese naturali, ordinarie, variabili per entità, dovute in virtù del dovere di istruire, educare e mantenere la prole.
La Suprema Corte di Cassazione ha affermato che le spese che rispondono ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento dei figli, a tal punto dall’avere la certezza del loro verificarsi, benché non ricomprese nell’assegno forfettizzato di mantenimento, possono essere richieste in rimborso dal genitore anticipatario sulla base della loro elencazione ed allegazione in precetto. Per tali esborsi, quindi, non è necessario accertare, nuovamente, in sede giudiziale, con un distinto titolo, la loro esistenza e quantificazione (Cass. 3835 del 15 febbraio 2021).
Pertanto, il Giudice di Pace di Torre Annunziata ha rigettato l’opposizione e ha condannato l’opponente al pagamento delle somme precettate, oltre alle spese processuali.