L’art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 ha previsto l’attribuzione di un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito. Ai fini dell’individuazione dei componenti il nucleo familiare si tiene conto del soggetto che richiede il beneficio, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non fiscalmente a carico, dei figli e degli altri familiari a carico (art. 12 del TUIR, alle condizioni ivi previste). Nel computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito complessivo di cui all’art. 8 del TUIR, con riferimento a ciascun componente il nucleo familiare.
I beneficiari del bonus straordinario per le famiglie a basso reddito devono essere residenti in Italia e aver conseguito, nell’anno 2008, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del citato decreto, esclusivamente redditi appartenenti alle seguenti categorie:
a) redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 1 del TUIR);
b) redditi di pensione (art. 49, comma 2 del TUIR);
c) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lettere a), c-bis),
d), l) ed i) limitatamente agli assegni periodici corrisposti al coniuge di cui all’articolo 10,
comma 1, lettera c), del TUIR, tra i quali, ad esempio:
• compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro;
• redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
• compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
d) redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1 lettere i) e l) del TUIR, qualora percepiti dai soggetti
a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico, ossia:
• redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
• redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente;
e) redditi fondiari di cui all’art. 25 del TUIR, per un ammontare non superiore ad euro 2.500,00,
solo se considerati cumulativamente con il reddito di lavoro dipendente e/o di pensione.
Il beneficio è attribuito in base al numero dei componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2007 o, in alternativa, al periodo d’imposta 2008, per i seguenti importi:
• euro 200,00 nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del
nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore ad euro 15.000,00;
• euro 300,00 per il nucleo familiare di due componenti, qualora il reddito complessivo
familiare non sia superiore ad euro 17.000,00;
• euro 450,00 per il nucleo familiare di tre componenti, qualora il reddito complessivo familiare
non sia superiore ad euro 17.000,00;
• euro 500,00 per il nucleo familiare di quattro componenti, qualora il reddito complessivo
familiare non sia superiore ad euro 20.000,00;
• euro 600,00 per il nucleo familiare di cinque componenti, qualora il reddito complessivo
familiare non sia superiore ad euro 20.000,00;
• euro 1.000,00 per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, qualora il reddito complessivo
familiare non sia superiore ad euro 22.000,00;
• euro 1.000,00 per il nucleo familiare in cui vi siano figli a carico del richiedente portatori
di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, qualora
il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 35.000,00.
Il beneficio viene attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito
né ai fini fiscali, né ai fini contributivi e assistenziali, né per il rilascio della carta acquisti
(art. 81, comma 32, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
La richiesta dell’erogazione del beneficio deve essere presentata:
• entro il 31 marzo 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti
del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta
2007;
• entro il 30 giugno 2009 da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo della presentazione
della dichiarazione qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti
del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2008.
Fonte: Agenzia delle Entrate