Il fatto
Il 19 settembre 2013, nelle acque dell’Artico, al largo delle coste nord occidentali della Siberia, una nave della nota organizzazione ambientalista Greenpeace veniva sequestrata da forze speciali della Guardia Costiera Russa.
Detta rompighiaccio, battente bandiera Olandese, navigava nella zona economica esclusiva della Federazione Russa, ove svolgeva una missione di protesta contro la trivellazione nell’Artico da parte della compagnia Gazprom.
La nave e il suo equipaggio, composta da 30 attivisti di varie nazionalità, tra cui un italiano, venivano trasferiti nel porto russo di Murmansk per ulteriori controlli. Qui le autorità formulavano l’accusa nei loro confronti di pirateria. In seguito, però, modificata in vandalismo.
Rapida la reazione della comunità internazionale che chiedeva unanime il rilascio dei 30 membri dell’equipaggio della Arctic Sunrise, i quali rischiavano fino a sette anni di reclusione.
Il Regno dei Paesi Bassi, in qualità di Stato di bandiera della nave sequestrata, ne chiedeva il rilascio alle autorità russe e immediatamente dopo si rivolgeva al Tribunale Internazionale del Diritto del Mare (ITLOS), affinchè emettesse un ordine di misura cautelare per la liberazione dell’imbarcazione e di tutto il suo equipaggio.
Tale richiesta dava il via al caso n.22 dell’ITLOS: The Arctic Sunrise Case (Kingdom of the Netherlands v. Russian Federation), Provisional Measures.
Il processo
Il 21 ottobre 2013 i rappresentanti del Regno dei Paesi Bassi presentavano al Tribunale Internazionale di Amburgo la richiesta per la prescrizione di misure cautelari secondo l’articolo 290, paragrafo 5, della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, in attesa della costituzione di un arbitrato.
Secondo quanto riportato dai Paesi Bassi al Tribunale, la Arctic Sunrise era stata abbordata dalla Guardia Costiera della Federazione Russa, condotta al porto di Murmansk e lì detenuta. Aggiungeva, poi, che trenta membri dell’equipaggio erano stati arrestati ed avviati procedimenti giudiziari contro di loro. Infine, confermava che la Arctic Sunrise era utilizzata da Greenpeace International per protestare contro le operazioni di trivellazione della piattaforma Prirazlomnaya nel Mare di Barents.
Il 4 Ottobre 2013 i Paesi Bassi istituivano un procedimento arbitrale contro la Federazione Russa secondo l’Allegato VII della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, lamentando che l’arresto e la detenzione della Arctic Sunrise e del suo equipaggio era contrario alle previsioni della stessa Convenzione.
Quest’ultima, infatti, prevede che per la risoluzione di dispute concernenti líinterpretazione e l’applicazione della Convenzione, gli Stati possono scegliere uno dei meccanismi di risoluzione indicati dall’art. 287: Tribunale del Diritto del Mare, Corte Internazionale di Giustizia, arbitrato.
Se le Parti non si esprimono si istituisce un arbitrato internazionale.
Secondo l’art. 290 paragrafo 5 ogni Parte della disputa può chiedere al Tribunale del Diritto del Mare di prescrivere misure cautelari nell’attesa che si formi il tribunale arbitrale se le circostanze lo esigono.
Il Regno dei Paesi Bassi richiedeva che il Tribunale ordinasse alla Russia di: a) permettere alla Arctic Sunrise di lasciare il suo posto di detenzione e le aree marine sotto la giurisdizione Russa per esercitare la libertà di navigazione; b) rilasciare immediatamente l’equipaggio della nave e consentirgli di lasciare il territorio; c) sospendere ogni procedimento giudiziario e amministrativo; d) assicurare che nessun altra azione sarà presa per aggravare o estendere la disputa.
Il Presidente del Tribunale fissava la data della pubblica udienza il 6 novembre 2013 alle ore 10:00. Tuttavia, in una nota verbale del 22 ottobre ricevuta dalla Cancelleria del Tribunale, l’Ambasciata della Federazione Russa in Berlino eccepiva che, nella ratifica della Convenzione, la Russia non aveva accettato le procedure previste nella Sezione 2 della Parte XV riguardante le dispute sulla giurisdizione, sicchè per tale motivo notificava ai Paesi Bassi il proprio dissenso ad accettare la procedura di arbitrato concernente il caso Arctic Sunrise e dichiarava che non intendeva partecipare al procedimento del Tribunale Internazionale del Diritto del Mare per líapplicazione di misure cautelari.
In risposta a tanto, il Regno dei Paesi Bassi insisteva affinchè il Tribunale proseguisse il procedimento nonostante l’assenza della controparte secondo quanto stabilito dallíart. 28 dello Statuto del Tribunale.
Orbene, il 6 novembre si svolgeva líudienza pubblica presieduta dal Presidente del Tribunale, Giudice Shunji Yanai, nella quale i Paesi Bassi concludevano nel senso che il Tribunale dichiarasse: 1) di avere giurisdizione per l’applicazione di misure cautelari; 2) che la citazione è fondata in fatto e in diritto; 3) che il tribunale arbitrale ha competenza prima facie; 4) che vengano applicate le misure cautelari richieste.
Sulla scorta, il Tribunale del Diritto del Mare, visti gli artt. 290 paragrafo 5 (sulle risoluzioni delle controversie), 56 paragrafo 2 (sui diritti, giurisdizione e doveri dello Stato costiero nella sua zona economica esclusiva) e 58 (sui diritti e doveri degli altri Stati nella zona economica esclusiva); visto l’art. 60 (sulle isole artificiali, installazioni e strutture nella zona economica esclusiva); visto, infine, l’art. 87 (sulla libert‡ dellíalto mare) nonchè l’art. 110 (sul diritto di visita), decideva come segue:
– di avere competenza a imporre misure cautelari nel caso di specie;
– che líassenza della Federazione Russa allíudienza non costituisce un ostacolo allo svolgimento del procedimento;
– che esiste e va regolata una differenza di opinione tra le Parti sull’interpretazione e líapplicazione della Convenzione circa i diritti e gli obblighi dello Stato di bandiera e dello Stato costiero;
– che vi è nella fattispecie presentata líurgenza di intervenire con misure cautelari.
Con la Sentenza del 22 novembre 2013, con 19 voti contro 2, il Tribunale Internazionale del Diritto del Mare ordinava alla Federazione Russa di rilasciare immediatamente la nave Arctic Sunrise ed il suo equipaggio, previo rilascio di una cauzione da parte dei Paesi Bassi di 3.600.000 Euro come forma di garanzia; ancora, ordinava alla Federazione Russa di assicurare che la nave e tutte le persone detenute venissero autorizzate a lasciare il territorio e lo spazio marino sotto la sua giurisdizione dietro versamento di idonea garanzia.
L’esito
In ossequio alla decisone del Tribunale di Amburgo, le Autorità russe liberavano gli attivisti di Greenpeace imbarcati sulla Arctic Sunrise, grazie anche allíintervento delle varie autorità consolari e al versamento di cauzioni in denaro. Anche il giovane italiano che aveva partecipato alla spedizione veniva liberato, dietro pagamento di una cauzione di due milioni di Rubli. Ultima a essere liberata era la Arctic Sunrise, che il 6 giugno 2014 veniva autorizzata a lasciare il porto di Murmansk.
Spunti di riflessione
I conflitti connessi alle diverse problematiche del mare finiscono per riguardare direttamente o indirettamente la comunità internazionale, sicchè tali conflitti concernono interessi la cui dimensione tendenzialmente universale trascende i confini statali e comporta la sottrazione delle relative controversie alla giurisdizione interna ed il loro deferimento ad organi giurisdizionali internazionali precostituiti con competenza territoriale non predeterminata (cfr. Angela Del Vecchio, Giurisdizione internazionale e globalizzazione, Giuffrè Editore, Milano, 2003, p. 30).
In particolare, per giudicare sulle controversie inerenti ai diversi profili problematici che risultano dall’applicazione della Convenzione sul diritto del mare del 1982 (UNCLOS) è stato istituito il Tribunale internazionale del diritto del mare (ITLOS).
Detto tribunale si differenzia dagli altri organi giurisdizionali già in funzione per la sua competenza ratione personae. Esso, infatti, può essere adito dagli Stati parti del UNCLOS, dalle organizzazioni internazionali e da enti diversi dagli Stati, che abbiano consentito ad essere vincolate dalla Convenzione, e talvolta da soggetti diversi dai precedenti, da persone fisiche e giuridiche di diritto interno.
Sotto altro profilo, la giurisdizione del Tribunale internazionale del diritto del mare si caratterizza per la sua obbligatorietà, ossia per la possibilit‡ per gli Stati parti di adirlo unilateralmente, senza che occorra uníapposita dichiarazione di accettazione della competenza.
La competenza dellíorgano in parola può essere anche esclusiva e cioè non risultare in concorrenza nè in alternativa con la Corte internazionale di giustizia o con l’arbitrato.
Ricorre la competenza esclusiva del richiamato tribunale, ad esempio, nelle controversie concernenti le attivit‡ connesse con lo sfruttamento e líesplorazione dei fondi marini ed, ancora, nelle controversie concernenti la pronta liberazione di navi ed equipaggi e l’adozione di misure cautelari in pendenza della costituzione di un tribunale arbitrale.
Inoltre, la competenza del tribunale internazionale del mare può sorgere anche per effetto del principio del forum prorogatum, per cui è possibile il ricorso unilaterale al Tribunale del mare da parte di uno Stato, pur privo di tale legittimazione, se lo Stato convenuto accetti siffatta procedura, anche potendo invocare la competenza di altro organo giurisdizionale.
Infine, giova ricordare che in base all’Accordo sulla gestione e conservazione delle specie altamente migranti e degli stradding stocks del 4/12/1995, gli Stati parti dellíAccordo, a prescindere dal fatto di aver ratificato o meno la Convenzione sul diritto del mare del 1982, possono utilizzare, per le controversie che riguardino líinterpretazione e applicazione delle norme dell’Accordo stesso nonchÈ di accordi regionali o sub-regionali stipulati in materia di pesca, i medesimi meccanismi di soluzione delle controversie internazionali previsti dalla Convenzione e, quindi, adire il Tribunale del mare.
Da tanto deriva che la comunità internazionale è tesa ad esprime la volontà di considerare le soluzioni adottate dall’UNCLOS come valide in genere e per tutte le controversie in tema di diritto del mare.
Giuseppe Matrone