Ai sensi dell’art. 166 cpc, “Il convenuto deve costituirsi …. almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione”.
La ratio dell’anticipazione del termine di costituzione del convenuto consiste nel consentire al Giudice di studiare il fascicolo di causa prima dell’udienza stessa e nel contempo all’attore di conoscere preventivamente le difese svolte dalla controparte e proporre già in occasione della prima udienza domande e/o eccezioni che si rendano necessarie a seguito di tali difese, nonché modifiche o integrazioni di domande già proposte, o dedurre nuovi mezzi di prova.
Come è noto il termine di venti giorni previsto dall’art. 166 c.p.c. non è perentorio, potendo il convenuto costituirsi fino all’udienza di precisazione delle conclusioni (art. 189 del c.p.c.): tuttavia, la costituzione tardiva implica le decadenze e le preclusioni di cui all’art. 167 del c.p.c..
Occorre puntualizzare che “ai fini della verifica della tempestività della costituzione del convenuto, il termine di cui all’art. 166 c.p.c., al pari di tutti i termini a ritroso, deve essere calcolato considerando quale dies a quo, non computabile per il disposto dell’art. 155, comma 1 c.p.c., il giorno prima del quale va compiuta l’attività processuale, e, dunque, il giorno dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di citazione, ovvero quello differito ai sensi dell’art. 168 bis, comma 5, c.p.c., e quale dies ad quem, invece computabile in quanto termine non libero, il ventesimo giorno precedente l’udienza stessa” (Cass. n. 6601/2012); qualora il giorno dell’udienza di comparizione indicato nell’atto di citazione sia festivo, “deve aversi riguardo al primo giorno seguente non festivo successivo alla data fissata nella citazione, in applicazione dell’art. 155, comma 4, c.p.c.” (Cass. n. 3132/2012).
Orbene, nell’ipotesi in cui l’udienza per la comparizione del convenuto sia fissata nell’atto di citazione per il giorno 28.11.2017, l’ultimo giorno utile per una tempestiva costituzione in giudizio ex art. 166 cpc corrisponde al giorno 08.11.2017.
È di tutta evidenza che il computo di siffatti termini non è soggetto al rispetto dei c.d. “termini liberi”, come, ad esempio, per i termini a comparire di cui all’art. 163 bis cpc.
Invero, ai fini del computo dei termini a comparire ex art. 163 bis cpc, atteso che vi deve essere il rispetto dei c.d. “termini liberi”, sono esclusi dal computo il giorno iniziale e quello finale.
Tale regola non è evidentemente applicabile al computo dei termini di cui all’art. 166 cpc, perché questi ultimi seguono le regole proprie di tutti i termini “a ritroso”, come descritto sopra, secondo il pacifico e conforme insegnamento della dottrina e della giurisprudenza (cfr Cass. n. 6601/2012).