E’ quanto ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 158 depositata in cancelleria l’8 maggio 2007. Con essa la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5 del D.Lvo n 151/2001, così come modificato dall’art.3 della legge n. 350/2001 nella parte in cui non riconosce la fruizione del beneficio anche al coniuge convivente.
Infatti, la normativa in questione attribuisce solo alla madre o, in alternativa, al lavoratore padre e, dopo la loro scomparsa, ad uno dei fratelli o sorelle convivente con il soggetto in situazione di handicap, nelle condizioni indicate dal comma 3 dell’art. 3 legge 104/92 il beneficio di fruire di un periodo di congedo retribuito, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, secondo quanto definito dall’art. 4, comma 2, della legge 53/2000. Con la sentenza suindicata, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non riconosce, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti, il diritto alla fruizione del congedo per il coniuge convivente del soggetto gravemente disabile, ponendo riparo alla “svista” del legislatore.