Il contratto di lavoro a tempo parziale o part-time prevede un orario inferiore rispetto a quello normale indicato dalla legge o dal contratto collettivo.
Il D. Lgs. 61/2000, modificato parzialmente dal D. Lgs. 100/2001, ha riformato significativamente la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale; la recente riforma introdotta con la Legge 30/2003 (la c.d. riforma Biagi) apporta, inoltre, ulteriori modifiche al quadro normativo preesistente in materia.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:
· di tipo orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro (ad es. una prestazione lavorativa di 4 ore al giorno a fronte di un orario normale di lavoro di 8 ore al giorno);
· di tipo verticale, quando è previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno (ad es. 3 giorni di 8 ore lavorative nell’arco della settimana; 6 mesi a tempo pieno nel corso dell’anno);
· di tipo misto, quando le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa risultano dalla combinazione di part-time orizzontale e part-time verticale.
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta.
Se manca la firma e, quindi, la prova della stipulazione del contratto a tempo parziale, il lavoratore può chiedere al giudice che sia dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno.
Il contratto di lavoro a tempo parziale deve indicare in modo preciso:
· la durata della prestazione lavorativa (in caso di mancanza o di indeterminatezza dell’indicazione della durata, il lavoratore può chiedere che sia dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno, oltre al risarcimento del danno);
· la collocazione temporale dell’orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno (salva la possibilità di apporre le c.d. “clausole elastiche”).
In caso di mancanza o di indeterminatezza dell’indicazione della collocazione temporale, spetta al giudice determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione e quantificare il risarcimento del danno a favore del lavoratore.
Il lavoratore part-time non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno che svolge le medesime mansioni. Si applica quindi lo stesso trattamento previsto per i lavoratori a tempo pieno con riguardo alla retribuzione oraria, alla durata del periodo di prova, alla durata delle ferie annuali, nonché del periodo di congedo parentale.
Invece, la retribuzione globale, quella feriale e i trattamenti per malattia, infortunio e maternità sono corrisposti in proporzione al lavoro svolto.