Per contratto di inserimento si intende “un contratto di lavoro diretto a valorizzare, mediante un progetto individuale, le competenze professionali di un determinato lavoratore, e quindi l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di particolari categorie di persone“. Tale contratto che, di fatto, sostituisce il “vecchio” contratto di formazione lavoro nel settore privato, è disciplinato dall’art. 54 del Dlgs n. 276/2003.
Il contratto in argomento è applicabile alle seguenti categorie di lavoratori:
■soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni (tali limiti devono intendersi nel senso di 18 anni compiuti e 29 anni e 364 giorni);
■disoccupati di lunga durata, da 29 anni fino a 32 anni di età; si definiscono disoccupati di lunga durata coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi (D.Lgs.297/2002, art. 1, comma 1);
■lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
■lavoratori che non abbiano lavorato per almeno 2 anni e che desiderino riprendere un’attività lavorativa;
■donne senza limiti di età che risiedano in zone geografiche in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% rispetto a quello maschile ovvero il tasso di disoccupazione femminile sia superiore al 10% di quello maschile; le zone suddette sono state identificate tramite Decreto Ministeriale in attesa di pubblicazione, ai fini della piena operatività sulla Gazzetta Ufficiale, per gli anni 2004, 2005 e 2006 in tutte le Regioni e Province autonome e sono: Lazio, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna;
■persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico (ai sensi dei criteri dettati dalla Legge 5 febbraio 1992 n.104).
Il contratto può essere stipulato per tutte le attività e per tutti i settori, esclusa la pubblica
amministrazione.
Il contratto di inserimento va da 9 a 18 mesi, (fino a 36 mesi per gli assunti con grave handicap fisico, mentale o psichico).
Il contratto di inserimento deve avere forma scritta e contenere l’indicazione precisa del progetto individuale di inserimento. La mancanza di forma scritta comporta la nullità del contratto e la trasformazione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Emiliana Matrone