Il contratto di inserimento lavorativo tende all’inserimento, o al reinserimento, del lavoratore nel mercato del lavoro mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del soggetto a un determinato contesto lavorativo.
I lavoratori destinatari possono essere:
· giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
· disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni;
· lavoratori con più di 50 anni, senza un posto di lavoro;
· lavoratori che non hanno lavorato nell’ultimo biennio e che intendono riprendere l’attività lavorativa;
· donne senza limiti di età che risiedono in zone in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% rispetto a quello maschile, ovvero il tasso di disoccupazione femminile sia superiore al 10% di quello maschile;
· persone con grave handicap fisico, mentale o psichico.
I contratti di inserimento possono essere stipulati da enti pubblici economici, imprese e loro consorzi, gruppi di imprese, associazioni professionali, associazioni socio-culturali, associazioni sportive, fondazioni, enti di ricerca pubblici e privati, organizzazioni e associazioni di categoria; questo a condizione che abbiano mantenuto in servizio almeno il 60% dei contratti di inserimento scaduti nei 18 mesi precedenti la nuova assunzione. Tale limite non è rilevante se negli ultimi 18 mesi è scaduto un solo contratto di inserimento.
Il contratto deve avere forma scritta, a pena di nullità, e deve specificatamente indicare il progetto individuale di inserimento. In mancanza di forma scritta si avrà come conseguenza l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Per assumere carattere di inserimento occorre altresì che:
· venga definito un progetto individuale di inserimento;
· il lavoratore sia consenziente;
· il progetto sia finalizzato all’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto del lavoro.
La durata non potrà essere inferiore ai 9 mesi e non potrà superare i 18 mesi (36 se si tratta di portatori di handicap).
Ai contratti di inserimento stipulati con soggetti svantaggiati (quindi a tutte le categorie sopra indicate, con l’eccezione relativa ai giovani tra i 18 e 29 anni) si applicano le stesse agevolazioni previste in precedenza per i contratti di formazione e lavoro.