Il decreto-legge 30.09.03, n. 269, denominato “decreto collegato alla Finanziaria 2004” o “Decretone” si occupa del condono edilizio, del condono fiscale, della possibilità di vendere beni dello Stato e di altre manovre finalizzate a rivitalizzare le casse dello Stato. Il provvedimento in questione reca, altresì, una serie di modificazioni normativa degli invalidi civili.
Tali novità sono contenute nelle disposizioni di cui all’articolo 42 della legge 326/2003 (legge di conversione del Decreto Legge 269/2003) in materia di invalidità civile che l’Inps, con messaggio n. 1638 del 17/1/2005, ha recepito dettando precise disposizioni operative alle proprie sedi territoriali.
Vediamo più nel dettaglio alcune delle novità apportate dal Decreto legge in esame.
I benefici economici
Le prestazioni di natura economica erogate in favore degli invalidi civili sono: la pensione di inabilità (art. 12 legge 118/71), l’assegno di invalidità (art. 13 legge 118/71), l’indennità di accompagnamento (legge 118/71), l’indennità di frequenza (art. 1 legge 289/90), la pensione ai ciechi civili (legge 382/70), l’indennità speciale ai ciechi ventesimisti (leggi 508/88 e 289/90), l’indennità di accompagnamento per ciechi assoluti (art. 1 legge 508/88), la pensione ai sordomuti (legge 381/70), l’indennità di comunicazione (legge 508/88).
Come richiedere le prestazioni
La domanda, redatta in carta semplice su modello prestampato deve essere indirizzata alla Commissione medica per l’accertamento delle invalidità civili, condizioni visive e sordomutismo presso la competente Azienda Sanitaria Locale territoriale.
La domanda deve contenere necessariamente l’autocertificazione dei propri dati anagrafici, ai sensi dell’articolo 26 della legge 4/1/1968 n° 15 anche nel caso in cui la richiesta venga effettuata dal tutore o da uno dei genitori per conto di soggetto minorenne.
In caso di persona che non sa o non può firmare (per le persone maggiorenni), la domanda deve essere corredata da apposita dichiarazione ai sensi dell’articolo 5 della legge 11/5/1971 n° 390 attestante la causa dell’impedimento e firmata da due testimoni per i quali si deve necessariamente allegare la fotocopia di un documento valido di identità.
Nel caso in cui il richiedente sia stato dichiarato inabilitato ai sensi dell’articolo 415 del codice civile, la domanda deve essere redatta e sottoscritta dall’interessato con l’assistenza di un curatore secondo quanto disposto dall’art. 8 della legge 15/68.
E’ molto importante che nella domanda venga specificato con chiarezza il tipo di invalidità richiesta (se invalido civile, cieco civile, sordomuto, persona handicappata, persona disabile) e l’eventuale domicilio se diverso dalla effettiva residenza.
All’istanza di riconoscimento deve essere obbligatoriamente allegato un certificato già prestampato che il medico dovrà compilare attentamente in ogni sua parte descrivendo con precisione tutte le patologie riscontrate allegando, se del caso, ulteriore documentazione sanitaria.
Tale certificazione prevede che sia il medico a dover indicare (sulla scorta delle infermità dichiarate) se al richiedente può essere riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa; l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore; la necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita; difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie della sua età; la perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz; un visus residuo in occhio destro e occhio sinistro (indicando l’eventuale correzione); la sordità oppure un aggravamento delle condizioni indicandone le motivazioni.
Successivamente alla presentazione della domanda il richiedente verrà sottoposto ad accertamento medico legale dalla competente commissione che emetterà specifico verbale contenente la descrizione delle infermità riscontrate, la valutazione in percentuale delle singole menomazioni riconosciute e la valutazione in percentuale complessiva di tutte le infermità (per gli invalidi civili).
In caso di accertamento ai sensi della legge 104/92 (handicap), di cieco civile, sordomuto, persona handicappata o disabile la commissione dovrà esprimersi in relazione a tali singole fattispecie.
Impugnazione dei verbali di invalidità.
Per effetto del decreto legge 269/03 non è più possibile impugnare i verbali di riconoscimento dell’invalidità civile facendo ricorso alla Commissione Medica Superiore e di Invalidità Civile presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze in Roma.
Viene lasciato all’invalido, ai fini dell’impugnativa, il solo strumento del ricorso giurisdizionale.
Solo sei mesi per impugnare i verbali
L’invalido ha solo sei mesi per iniziare, dinanzi al Tribunale, la causa per l’impugnazione del verbale della Commissione di accertamento dell’invalidità civile.
Il termine di sei mesi decorre dalla notificazione del verbale della Commissione.
Spese processuali.
Il decreto legge in esame consente che l’invalido che abbia instaurato il processo in materia di invalidità civile, possa essere condannato alle spese del giudizio, qualora la sua domanda non venga accolta, ed il suo reddito annuo superi l’importo di € 9.296,22.
Emiliana Matrone