Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n. 124 del 28-5-2008 ) il DECRETO-LEGGE 27 maggio 2008, n. 93 recante “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”, che cancella l’ICI sulla prima casa.
L’eliminazione dell’Ici non è prevista per gli immobili con categoria catastale A1, A8 e A9.
L’art 1 del richiamato decreto prevede l’esenzione da ICI, a decorrere dal 2008, dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (intendendosi per tale, ai sensi del secondo comma dell’art. 8 del D.lg. 504/92, salvo prova contraria, quella nella quale il contribuente ha la residenza anagrafica) e delle sue pertinenze (come box e cantine).
Per espressa previsione normativa, sono esclusi dal beneficio fiscale gli immobili di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in villa) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) e le loro pertinenze, che di conseguenza continueranno a pagare l’ICI.
Emiliana Matrone
Art. 1 del DECRETO-LEGGE 27 maggio 2008, n. 93 – Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di emanare
disposizioni urgenti di carattere finanziario che incrementano il
potere di acquisto delle famiglie, anche mediante l’adozione di
misure volte alla ristrutturazione dei mutui bancari, nonche’ di
rilancio e sviluppo economico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 maggio 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Esenzione ICI prima casa
1. A decorrere dall’anno 2008 e’ esclusa dall’imposta comunale
sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo.
2. Per unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, nonche’ quelle ad esse assimilate dal comune con
regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9
per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista
dall’articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.
3. L’esenzione si applica altresi’ nei casi previsti
dall’articolo 6, comma 3-bis, e dall’articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono
conseguentemente abrogati il comma 4 dell’articolo 6 ed i commi 2-bis
e 2-ter dell’articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992.
4. La minore imposta che deriva dall’applicazione dei commi 1, 2 e
3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, e’
rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal
comma 2-bis dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992,
introdotto dall’articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n.
244. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero
dell’interno l’apposito fondo e’ integrato di un importo pari a
quanto sopra stabilito a decorrere dall’anno 2008. In sede di
Conferenza Stato-Citta’ ed autonomie locali sono stabiliti, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
criteri e modalita’ per la erogazione del rimborso ai comuni che il
Ministro dell’interno provvede ad attuare con proprio decreto.
Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle
regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di
Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati
enti, che provvedono all’attribuzione delle quote dovute ai comuni
compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e
delle relative norme di attuazione.
5. Al fine di garantire il contributo di cui all’articolo 3,
comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, come
determinato dall’articolo 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, il Ministero dell’interno eroga al soggetto di cui al
medesimo decreto ministeriale 22 novembre 2005, per le medesime
finalita’, lo 0,8 per mille dei rimborsi di cui al comma 4.
6. I commi 7, 8 e 287 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007
sono abrogati.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla
definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita’ interno, in
funzione della attuazione del federalismo fiscale, e’ sospeso il
potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei
tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni
di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono
fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, e all’articolo 1, comma 796, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
nonche’, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni gia’
previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato
dall’organo esecutivo all’organo consiliare per l’approvazione nei
termini fissati ai sensi dell’articolo 174 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Omissis