A norma dell’art. 8 della Legge 142/1990 e dell’art. 11 della Legge 267/2000 (cd Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), il Difensore civico è il garante dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione ed ha il compito di segnalare, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.
La Corte Costituzionale afferma che il difensore civico ha “la titolarità di funzioni non politiche, di tutela della legalità e della regolarità amministrativa” (C.Cost. 326/2010; 167/2005; 3113/2003). Tale figura, infatti, vigila sulla regolarità del procedimento amministrativo e sulla conformità dell’azione amministrativa ai principi statutari; assicura il rispetto dei diritti civici e la tutela dei cittadini di fronte all’azione dell’Amministrazione; aiuta il cittadino ad ottenere chiarezza e trasparenza dalla P.A..
Il difensore civico, in particolare, tutela il cittadino nell’ottenere dalla Pubblica Amministrazione “quanto gli spetta di diritto”.
Per evitare equivoci, tuttavia, occorre puntualizzare che il difensore civico non è un avvocato a cui il cittadino può chiedere assistenza e consulenza legale nei confronti della pubblica amministrazione; né si tratta di un giudice che decide o irroga sanzioni; non è neppure un “giustiziere” che riporta all’ordine e alla disciplina la Pubblica Amministrazione; né è “un’amicizia” che da’ una mano con raccomandazioni che danneggiano altri soggetti.
Il ruolo del difensore civico è quello di eliminare discriminazioni, abusi, ritardi o semplicemente disfunzioni che possono insorgere nel rapporto fra cittadino e Pubblica Amministrazione. In concreto, il singolo e/o associazioni, comitati, persone giuridiche che lamentino la lesione di un proprio diritto o interesse da parte dell’Amministrazione o del gestore di pubblici servizi o di pubblica utilità possono presentare istanze al difensore civico.
Ecco che il difensore civico si configura come portavoce delle lamentele e richieste del cittadino, allo scopo di assicurare i principi costituzionalmente garantiti dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost), con l’ulteriore vantaggio pratico per il cittadino di conseguire la risoluzione del conflitto in via stragiudiziale e cioè senza doversi esporre alle lungaggini e ai costi di un ricorso al Tar od ad altra autorità giudiziaria competente. In forza della Legge 26 marzo 2010 n. 42, le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune.
In tal caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di “difensore civico territoriale”. Anche le Regioni possono istituire un proprio difensore civico che, peraltro, può intervenire anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato (ciò almeno fino a quando non sarà istituito il difensore civico nazionale). In Italia, come è noto, il difensore civico non è presente in tutte le Regioni né risulta istituito in ogni Provincia o Comune.
Con la motivazione del contenimento della spesa pubblica, invero, le Amministrazioni locali troppo spesso rinunciano a dotarsi di un proprio difensore civico e, conseguentemente, lo stesso cittadino, che ignaro applaude lo slogan del “taglio alle spese della politica”, finisce per ritrovarsi spogliato di una sua legittima forma di tutela. Al contrario, al fine di evitare gli inutili sprechi e le arroganze della cd “malamministrazione”, bisognerebbe piuttosto promuovere e potenziare la Difesa Civica, così come avviene negli altri Paesi dell’Unione Europea.
È di tutta evidenza, infatti, che siffatto soggetto, fungendo da ponte tra il cittadino e l’Amministrazione, consente di ridurre le distanze tra amministratori ed amministrati e, quindi, di favorire il dialogo e l’interrelazione, fino a creare le basi per l’effettiva tutela dei diritti e degli interessi del cittadino e la diffusione dei meccanismi della partecipazione attiva da parte di quest’ultimo alla cosa pubblica.
Emiliana Matrone