Il T.A.R. per il Veneto, nella Sentenza 10 ottobre 2008 n. 3152, stabilisce che va accolto il ricorso contro il diniego di ammissione alla prova orale degli esami di avvocato qualora agli elaborati svolti dal ricorrente sia stato assegnato il solo voto numerico, non sorretto da alcuna motivazione, nemmeno in forma sintetica; non figuri alcun segno di correzione, nota o sottolineatura sicché il voto rimane privo di esplicazione o giustificazione; né figura alcun riferimento ai criteri di valutazione fissati dalla commissione centrale, né a quelli della sottocommissione che ha effettuato la correzione. In tal caso pertanto, va disposta la rinnovazione della correzione degli elaborati scritti risultati insufficienti e per esigenza di imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97, Cost.) la nuova correzione dovrà essere effettuata da altra Sottocommissione d’esame, formata da componenti diversi da quelli che hanno partecipato all’impugnata correzione delle prove scritte, possibilmente in un’unica sessione che riunisca tutti i candidati riammessi, previa restituzione all’anonimato delle prove scritte medesime.
Emiliana Matrone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, con l’intervento dei magistrati
Bruno Amoroso – Presidente
Italo Franco – Consigliere, relatore
Alessandra Farina – Consigliere
SENTENZA
sul ricorso n. 1765/2008, proposto da S. M. rappresentata e difesa dall’avv.to Primo Michielan, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;
contro
il Ministero della Giustizia – Commissione esami avvocato presso le Corti di appello di Bologna e Venezia in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege presso la sua sede in Venezia, San Marco, 63,
per l’annullamento
del giudizio di inidoneità a seguito del mancato superamento della prova scritta degli esami di avvocato per l’anno 2007 e del conseguente diniego di ammissione alla prova orale; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visto il ricorso, notificato il 30.9.2008 e depositato presso la Segreteria il 2.10.2008, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia – Commissione esami avvocato presso le Corti di appello di Bologna e Venezia;
visti gli atti tutti di causa;
uditi all’udienza camerale dell’8 ottobre 2008 (relatore il Consigliere Italo Franco), gli avvocati: A. Michielan, in sostituzione di P. Michielan, per la ricorrente e Cerillo per il Ministero della Giustizia – Commissione esami avvocato presso le Corti di appello di Bologna e Venezia;
considerato
che, per il combinato disposto dell’art. 23, XI comma, e dell’ art. 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio, verificato che non v’è necessità di procedere ad adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;
che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;
che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente controversia.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
che agli elaborati svolti dal ricorrente è stato assegnato il solo voto numerico, non sorretto da alcuna motivazione, nemmeno in forma sintetica;
che sui medesimi elaborati non figura alcun segno di correzione, nota o sottolineatura; sicché il voto rimane privo di esplicazione o giustificazione;
che non figura alcun riferimento ai criteri di valutazione fissati dalla commissione centrale, né a quelli della sottocommissione che ha effettuato la correzione (se sono stati fissati);
che, pertanto, si manifestano fondate le censure mosse all’operato della commissione esaminatrice;
che, di conseguenza, il ricorso va accolto. Per l’effetto, è annullato il provvedimento impugnato, e va disposta la rinnovazione della correzione degli elaborati scritti del ricorrente medesimo risultati insufficienti.
Per esigenza di imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) la nuova correzione dovrà essere effettuata da altra Sottocommissione d’esame presso la Corte d’Appello di Bologna, formata da componenti diversi da quelli che hanno partecipato all’impugnata correzione delle prove scritte, possibilmente in un’unica sessione che riunisca tutti i candidati riammessi da questa Sezione.
Tale sessione dovrà tenersi entro il 31 ottobre 2008, previa restituzione all’anonimato delle prove scritte medesime.
Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e dispone gli ulteriori incombenti indicati in motivazione.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 8 ottobre 2008.