La Sezione I del TAR Veneto, nella decisione del 13 maggio 2008 n. 1350, riconosce la legittimità del diniego di un’autorizzazione edilizia in quanto si tratta di serra fissa per la cui istallazione occorre il previo rilascio della concessione edilizia, così come espressamente previsto dall’ultimo comma dell’art. 6 della legge regionale n° 24 del 1985.
Emiliana Matrone
TAR Veneto, sez. I, 13 maggio 2008, n. 1350
FATTO
Con il provvedimento impugnato è stata rigettata l’istanza presentata dai ricorrenti al fine di ottenere l’autorizzazione per l’istallazione di una serra mobile per la forzatura di piante.
Il diniego fa riferimento alla seguente motivazione:
“la zona agricola E1b non consente un intervento di posa in opera di una serra del tipo come richiesto, in quanto tale zona è definita dal vigente PRG di protezione con delicato equilibrio urbanistico. La serra richiesta contrasta per le sue dimensioni e per le sue caratteristiche, oltre che per i suoi necessari interventi sovrastrutturali, con il principio di salvaguardia del sistema ecologico, urbano e paesaggistico.
Si richiama altresì l’obbligo, ai sensi dell’art. 4 punto p) del vigente regolamento edilizio, di concessione edilizia per l’intervento richiesto.”
DIRITTO
1. I ricorrenti lamentano eccesso di potere per carenza o comunque insufficienza di motivazione. Violazione dell’art. 3 della legge n° 241 del 1990. Eccesso di potere per incongruità.
La doglianza è infondata.
Infatti il provvedimento impugnato è sufficientemente motivato con la disciplina urbanistica prevista per le zone E1b e con la considerazione che tale tipologia di intervento richiede la concessione edilizia.
2. I ricorrenti lamentano altresì eccesso di potere per erroneità della motivazione e per travisamento dei presupposti. Eccesso di potere per carenza o comunque insufficienza d’istruttoria. Essi lamentano in particolare l’erroneità del richiamo all’art. 4 punto p) del regolamento edilizio che si riferirebbe in realtà alla costruzione di manufatti stradali.
La doglianza è infondata.
Con il provvedimento impugnato è stato inteso fare riferimento alla circostanza che la tipologia di intervento richiede il rilascio della concessione edilizia e non dell’autorizzazione edilizia.
Ne consegue che, sotto tale profilo, non rileva l’erroneità del richiamo formale della norma del regolamento edilizio applicabile nel caso di specie.
3. I ricorrenti lamentano violazione dell’art. 6 della legge regionale n° 24 del 1985, eccesso di potere per carenza dei presupposti.
Essi fanno riferimento all’art. 6 comma 11 della legge regionale n° 24 del 1985 secondo cui “ogni serra, purché volta alla protezione o forzatura delle colture, può essere istallata senza obbligo di concessione o autorizzazione edilizia.
Tale disposizione, ad avviso dei ricorrenti, è riferita alle serre non fisse ossia quelle mobili, del tipo di quella che gli stessi avrebbero voluto istallare.
La doglianza è infondata.
L’istanza di autorizzazione fa riferimento ad una serra delle dimensioni di metri 50 di lunghezza per 21 di larghezza per 6 di altezza, provvista di meccanismo di scorrimento.
Il telo della serra è mobile, ma la struttura è fissa, essendo il telo destinato a scorrere su un asse portante stabilmente ancorato al suolo.
Si deve tenere conto al riguardo anche delle dimensioni complessive del manufatto, destinato ad occupare 1050 metri quadrati e del tipo di bisogno che il manufatto vuole soddisfare.
Al riguardo la relazione tecnica allegata all’istanza di autorizzazione fa riferimento non solo al deposito ed alla forzatura delle piante, ma anche alla loro preparazione, come si evince dalla relazione tecnica allegata all’istanza di autorizzazione.
Già il riferimento alla preparazione delle piante esclude di ricondurre la tipologia di manufatto richiesta con quella prevista dal comma 11 dell’art. 6 della legge regionale n° 24 del 1985, che fa riferimento soltanto alla protezione o forzatura delle piante.
Si tratta di serra fissa per la cui istallazione occorreva il previo rilascio della concessione edilizia, così come espressamente previsto dall’ultimo comma dell’art. 6 della legge regionale n° 24 del 1985.
Il collegio si richiama altresì a Consiglio di Stato IV n° 1119 del 6 marzo 2006 e V n° 1299 del 13 marzo 2000, che pur non essendo riferite al territorio della regione Veneto, fanno applicazione degli stessi principi affermati con la presente sentenza, che non sono derogati dalla legislazione della regione Veneto.
4. Il provvedimento impugnato fa un corretto riferimento alle norme tecniche d’attuazione del P.R.G. del comune di Saonara.
Infatti tali norme, per la zona considerata, prevedono il divieto di costruire nuovi fabbricati.
Dall’infondatezza del ricorso presentato avverso il provvedimento impugnato deriva l’infondatezza della domanda di risarcimento danni.
In relazione a quanto sopra il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo rigetta.
Compensa le spese e competenze del giudizio fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 30 aprile 2008.