Per spiegare la portata del diritto di regresso ed i suoi rapporti con la surroga, è necessario inquadrare le obbligazioni solidali nell’ambito delle obbligazioni soggettivamente complesse.
Si tratta di fattispecie caratterizzate dalla presenza di una pluralità di soggetti dal lato attivo e/o passivo del rapporto, ed una identità di prestazione. Vi rientrano le obbligazioni solidali, le obbligazioni cumulative o congiuntive (ove l’unicità della prestazione è rafforzata dal fatto che tutti devono necessariamente concorrere all’esecuzione della prestazione), le obbligazioni correali e quelle indivisibili.
Le obbligazioni solidali possono essere o ad interesse comune o ad interesse esclusivo di uno dei compartecipi (come avviene nell’obbligazione principale rispetto a quella di garanzia). Il legislatore prevede solo per l’obbligazione solidale passiva una “presunzione di solidarietà passiva” (sempre che ricorrano i presupposti della pluralità di debitori, dell’identità di prestazione, della stessa causa obligandi e della comunione di interessi), mentre dal lato attivo l’obbligazione è sempre parziaria, a meno che non ricorra un’apposita pattuizione solidale. La solidarietà, proprio perchè comporta la possibilità che uno dei condebitori esegua, se richiestone dal creditore o da uno di essi, l’intera prestazione, liberando gli altri, consente allo stesso di surrogarsi nei diritti del creditore (art.1203, n.3 c.c.) o di agire in regresso contro di loro nei limiti delle rispettive quote. Surroga e regresso assumono, pertanto, un ruolo di riequilibrio dei rapporti interni tra condebitori
e trovano il loro fondamento nell’esigenza di evitare indebiti arricchimenti. Alla tesi che li considera strumenti alternativi, si
contrappone quella che ritiene che la surroga di cui all’art.1203, n.3 c.c. non sarebbe altro che il regresso previsto dall’art.1299 c.c, cui tale norma si limiterebbe ad offrire la sola disciplina giuridica. Tale tesi non sembra, però, condivisibile in quanto le due azioni, a parte la diversità di fondamento e di portata, operano secondo meccanismi del tutto differenti, in quanto, con la surroga il debitore che ha adempiuto l’intera prestazione prende il posto del creditore
nell’originario rapporto obbligatorio che, perciò, non si estingue e ne fa valere i diritti (compresi quelli accessori di garanzia) e le azioni, mentre con il regresso fa valere un diritto nuovo per recuperare, dai debitori che non hanno adempiuto, le loro quote oltre gli interessi. Nella surroga ricorrerebbe, pertanto, una vera e propria successione a titolo particolare nel credito, implicante una novazione soggettiva attiva che non è, tuttavia, con essa compatibile e non vale a pregiudicare il profilo successorio. Invece, il regresso è espressamente previsto dal legislatore come azione autonoma che si giustifica nell’ambito del regime generale della solidarietà, e ciò vale a spiegare perchè il recupero non investe solo le quote, ma anche gli interessi sulle somme pagate e perchè l’insolvenza di uno dei condebitori è sopportata da tutti gli altri, compreso quello che ha adempiuto.