La questione affrontata dal Consiglio di Stato, con la decisione 2 aprile 2008, n. 1498, è incentrata sulla legittimità delle delibere di adozione e di approvazione di una variante al P.R.G. di Roma, nella parte in cui sono state, ivi, mutata, in senso peggiorativo, la destinazione d’uso di una parte del terreno dei ricorrenti in primo grado e ridotta la cubatura ammessa in compensazione.
Il Tribunale di prima istanza, in particolare, giudicava illegittime le predette delibere, in quanto irragionevoli e prive di adeguato supporto motivazionale.
Il Comune di Roma proponeva appello.
Ecco che il Consiglio soggiunge che la prospettazione, per la prima volta, in giudizio delle ragioni che hanno effettivamente determinato la scelta controversa si rivela confliggente con il divieto di integrazione ex post della motivazione dell’atto impugnato (cfr. ex multis Cons. St., sez. IV, 7 maggio 2007, n. 1975).
In coerenza con il principio appena enunciato, devono, infatti, intendersi invalide, ai fini dello scrutinio della sufficienza e dell’adeguatezza della motivazione del provvedimento controverso, le allegazioni in giudizio dei motivi sulla cui base è stato assunto l’atto, dovendosi, al contrario, concentrare e circoscrivere la disamina della legittimità dello stesso alla parte motiva contenuta nella struttura del documento che lo contiene.
Non solo, ma l’esplicitazione e la documentazione, solo in appello, delle ragioni che hanno condotto l’amministrazione comunale a ridurre la cubatura realizzabile sul terreno del Collegio si rivelano contrastanti anche con la regola processuale consacrata nell’art. 345 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo (Cons. St., sez. IV, 14 aprile 2006, n. 2107), che vieta il c.d. ius novorum nel giudizio di secondo grado e, in particolare, per quanto riguarda la posizione dell’amministrazione resistente in prima istanza, la produzione in appello di documenti nuovi, a meno che l’omesso deposito degli stessi in primo grado non risulti giustificata da gravi motivi (Cons. St., sez. IV, 14 aprile 2006, n. 2107).
Emiliana Matrone