Come è noto, il concetto di infedeltà è da intendersi in senso molto più ampio del circoscritto divieto di commettere adulterio: non già, infatti, un precetto a matrice sessuale, bensì siffatto dovere come impegno reciproco di lealtà, come imperativo di non tradire la fiducia reciproca e di non venire quindi meno al rapporto di dedizione fisica e spirituale con il rispettivo coniuge.
Non vi è dubbio che l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenti una violazione particolarmente grave, tanto da determinare, normalmente, l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza e che l’infedeltà, a prescindere dall’effettiva ricorrenza dell’adulterio, renda addebitabile la separazione ai sensi dell’art. 151 cc (Cass. 26/1991; Cass. 3511/1994; Cass. 5557/2008; Cass. 7156/1983).
Va ricordato, infatti, che secondo la giurisprudenza condivisa dal collegio, si ritiene che “In tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale” (Cass. civ., sez. I, 7-12-2007, n. 25618); “Grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà” (Cass. civ., sez. I, 14-2-2012, n. 2059).
La Cassazione puntualizza che “la reiterata violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave dell’obbligo della fedeltà coniugale, che, determinando formalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola causa della separazione personale dei coniugi e quindi sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile” (Cass. civile, sez. I, 18 settembre 2003, n. 13747).
Emblematicamente, risulta irrilevante che il coniuge tradito avesse accettato passivamente il primo tradimento (Cass. 5090/2004; Cass. 18132/2003).