Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, dr. Maria Tudino, con la Sentenza n. 4566 del 06/12/2011, nella causa civile promossa dalla parte attrorea: A.S., rappresentanto e difeso dall’Avv. Emiliana Matrone, contro le convenute: G..I Spa e A.risc. Spa, accoglie la domanda attorea e, per l’effetto, annulla l’atto di ingiunzione di pagamento, condanna, inoltre, le odierne convenute in solido al pagamento in favore dell’attore della somma equitativamente determinata ex art. 96 co 3 cpc in € 250,00; condanna, infine, le odierne convenute in solido alla refusione in favore dell’attore delle spese di lite che liquida in complessivi € 1150,00, oltre iva e cpa, da distrarre in favore dell’Avv. Emiliana Matrone.
Tale decisione è importante perché comporta per il consumatore il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale causato da abuso di posizione dominante e violazione del principio della buona fede nei rapporti contrattuali.
Nel caso di specie, l’attore conveniva in giudizio le società G..I Spa e A.risc. Spa, per sentir dichiarare non dovuta la somma di € 985,00 richiesta dalla seconda – su mandato della prima – con notifica di atto di ingiunzione ai sensi del RD 639/1910 per la presunta erogazione del servizio idrico integrato con l’avvertimento che decorsi 60 giorni dalla notifica si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata.
Concludeva parte attrice affinchè l’ingiunzione fiscale de qua fosse dichiarata nulla, illegittima ed inammissibile attesa sia la negazione dell’erogazione del SII ed errore di persona sia l’inammissibilità di utilizzare tale strumento di riscossione per essere la G..I Spa un soggetto privato sia l’inesistenza giuridica della notifica e sia, infine, la mancanza della sottoscrizione dell’atto e di adeguata motivazione.
Richiedeva, infine, sia l’applicazione dell’art. 96, co 3, cpc e sia il risarcimento del danno ex art. 2043 cc stante l’illegittimità e l’ingiustizia del fatto da liquidarsi ex art. 1266 cc.
La Giustizia adita, nell’accogliere integralmente la domanda attorea, conferma che l’ingiunzione fiscale prevista dal RD 639/1910 è utilizzabile solo dalle PA per essere le stesse titolari di un potere di auto accertamento.
In particolare, l’On.le Giudicante chiarisce che lo strumento dell’ingiunzione fiscale non è utilizzabile dalla G..I Spa, in quanto quest’ultima non riveste la qualifica di P.A., essendo una persona giuridica privata priva del potere di autodeterminazione dei tributi e/o delle entrate patrimoniali.
Sulla scorta di tanto, l’Ill.mo Giudice dr. Tudino soggiunge che va ritenuta la sussistenza della colpa grave dei resistenti in quanto essi hanno promosso un’azione con procedura senza averne i poteri e senza rispettare il quadro normativo. Ciò giustifica oltre alla condanna alle spese l’applicazione dell’art. 96, co 3, cpc nel nuovo testo introdotto dalla L. 69/2009.
Infatti, è evidente l’illecito comportamento di parte convenuta determinato dall’abuso di posizione dominante violando il principio di buona fede che sottende ad ogni rapporto contrattuale integrando la violazione sia dell’art. 1175 cc sia della L. 281/09 posta a tutela del consumatore e comportando per l’attore il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale.