Il GdP di Nocera Inferiore non solo accoglie il ricorso presentato dallo Studio Legale Avv. Emiliana Matrone avverso il verbale di accertamento della violazione di cui all’art. 146, co 3, CdS (transito con semaforo rosso) accertata con apparecchio Photored, ma condanna l’Ente convenuto anche al pagamento delle spese del giudizio.
Il GdP di Nocera Inferiore, dr. Antonio Boffi, all’udienza del 27/09/2007, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1561/07 avente ad oggetto: Opposizione ex art. 22 Legge 689/81
Tra: F.D, rappresentato e difeso dall’Avv. Emiliana Matrone, presso il quale elettivamente domicilia in scafati alla Via Virgilio n. 15, come da procura a margine del ricorso.
Contro: Comune di Angri, in persona del sindaco p.t.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, l’opponente ricorreva contro il verbale di contravvenzione n. PH3872, notificato il 27/12/2007, elevato in data 20/11/2006, relativamente alla violazione di cui all’art. 146 cds (transito con semaforo rosso), commessa il 05/08/06, eccependo violazioni formali e sostanziali delle norme regolatrici della procedura in materia. Il giudice, con decreto, fissava, per la discussione, l’udienza di trattazione, ordinando alla P.A. Di depositare, nel termine di 10 giorni prima di detta udienza, la documentazione relativa all’oggetto del ricorso. Con memoria depositata il 27/09/2007, il Comune di Angri insisteva per il rigetto del ricorso e depositava note illustrative e fotocopie, non autenticate, dalle quali, a suo dire, poteva rilevarsi l’omologazionee la taratura dell’apparecchio in questione, n. 2 rilievi fotografici con l’indicazione del giorno, delle ore e dei minuti e lettere, sempre in fotocopie non autenticate, ed indirizzate al Comando polizia municipale di Angri ed a firma amministratore società Italtraff srl e Tec service srl. Ometteva il Comune il deposito del verbale redatto dall’agente all’atto dell’accertamento della violazione, nonché la documentazione (ricevuta di pagamento) relativa alla spedizione del verbale di contestazione.
All’udienza del 27/09/2007 erano presenti i procuratori delle parti, che si riportano ai loro atti, insistendo per l’accoglimento delle loro richieste. Il Giudice, verificata la sussistenza dei sufficienti elementi per decidere la causa, pronunciava apposito dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso è risultato ammissibile, essendo stato depositato in data 16/02/2007 e cioè nel termine di 60 gg dalla notifica del verbale di contestazione avvenuta il 27/12/2006.
preliminarmente va rilevata l’inesistenza giuridica della notifica effettuata non da uno dei soggetti indicati dal combinato disposto degli artt. 201 n. 3 e 12 CdS, ma da un non meglio identificato soggetto giuridico privato, tale Sapidata s.a. […] Stante tale rilievo preliminare che comporta una declaratoria di nullità dell’atto impugnato si potrebbe tralasciare l’esame del merito. Pur tuttavia, per completezza, si pongono le seguenti ulteriori osservazione: 1) nessuna delle fotocopie depositate dal Comune di Angri riporta il certificato di omologazione dell’apparecchio che avrebbe rilevata l’infrazione. […]
P.Q.M.
Il Gdp di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando sul ricorso de quo, così provvede:
1)accoglie il ricorso ed annulla l’atto impugnato;
2)condanna parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e competenze di causa, che liquida in complessivi euro 170,00, di cui € 20,00 per spese, € 80,00 per diritti ed € 70,00 per onorari, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 12,5% sull’importo dei diritti e degli onorari, con iva e cpa nella misura di legge e con attribuzione in favore del procuratore costituito anticipatario.
Così deciso in Nocera Inferiore il 27/09/2007