Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, con la sentenza n. 1683 del 07/04/2012, in tema di mancato o inesatto adempimento del tour operator in ordine agli obblighi derivati dal pacchetto turistico acquistato, afferma che, a norma dell’art. 93 del Codice del Consumo, grava sull’organizzazione l’onere della prova della non imputabilità a sè dell’impossibilità della prestazione; che è all’organizzatore del viaggio che il cliente può e deve comunque rivolgersi per il risarcimento anche nel caso in cui il danno sia stato in tutto o in parte patito ad opera del prestatore di servizi di cui l’organizzatore stesso si è avvalso; che l’organizzatore può solo rivalersi nei confronti del prestatore di cui si è avvalso per i danni che è stato costretto a risarcire al cliente e che si presume siano riferibili al “prestatore esterno” o terzo.
Nel caso concreto l’attore citava l’agenzia di viaggi, alla quale egli si era rivolto per l’acquisto di un pacchetto turistico, perchè la detta agenzia, per errore, gli aveva consegnato un pacchetto turistico diverso, sia per località e sia per qualità, da quello da lui scelto, sicchè ne chiedeva la condanna al risarcimento di tutti i danni sofferti.
In accoglimento della domanda attorea, il GdP di Nocera inferiore condannava l’agenzia di viaggi convenuta a pagare all’attore, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di € 1000,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; inoltre, condannava la convenuta alla rifusione delle spese legali che liquidava in € 1250.00, oltre iva e cpa, in favore dell’Avv. Emiliana Matrone, quale difensore dell’attore.
Emiliana Matrone