La contumacia del convenuto non può e non deve condizionare il preesistente potere-dovere del Giudice di accertare in ogni caso anche d’ufficio ed indipendentemente dall’attività processuale del convenuto, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall’attore.
In tema di usucapione, la Cassazione, con la pronuncia 5487/2004, emblematicamente afferma che il Giudice deve accertare l’effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio, in quanto condizione per l’accoglimento della domanda a prescindere dal fatto che il convenuto – il quale può anche rimanere contumace senza che, perciò, l’attore sia esonerato dal fornire la prova della ricorrenza dei presupposti del vantato diritto – abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna, con l’ulteriore conseguenza per cui, ove il protrarsi del possesso per il necessario periodo non risulti univocamente accertato all’esito della compiuta istruttoria, il giudice, quand’anche tale carenza non sia stata dedotta dalla controparte (e anche nella contumacia di questa), non può esimersi dal rilevare, ex actis, il difetto di una condizione di accoglibilità della domanda.